Cassazione Civile, Ordinanza n. 24000/2022 del 02/08/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (amministrazione finanziaria)
La controversia
La controversia nasce da un controllo fiscale presso uno studio contabile, dal quale emerse che alcuni clienti avevano esposto crediti IVA per gli anni 2002 e 2003 senza adeguate registrazioni di fatture a supporto. L'Ufficio notificò distinti avvisi di accertamento ai contribuenti e ai professionisti coinvolti, irrogando a tutti la sanzione per infedele dichiarazione. Nel giudizio relativo al professionista, la CTP accolse parzialmente il ricorso, qualificando la violazione come omessa dichiarazione e applicando la sanzione fissa. L'Agenzia appellò sostenendo che il gravame era specifico e che, in presenza di concorso del professionista nella dichiarazione infedele, la sanzione corretta era quella proporzionale prevista per l'infedele dichiarazione, non quella fissa. La CTR rigettò l'appello ritenendolo inammissibile per difetto di specificità e comunque rilevando che non vi fosse vizio di motivazione nella sentenza di primo grado. In Cassazione l'Agenzia dedusse: violazione dell'art. 53 d.lgs. 546/1992 per erronea declaratoria di inammissibilità dell'appello; violazione dell'art. 112 c.p.c. e delle norme processuali tributarie per omessa pronuncia sulle censure effettivamente dedotte in appello e per ultrapetizione; violazione delle norme sostanziali sulla sanzione per infedele dichiarazione e sul concorso di persone, lamentando che il professionista dovesse rispondere con la sanzione proporzionale prevista per la violazione contestata.
La decisione
La Corte ha accolto il primo e il secondo motivo di ricorso, ritenendo che l'appello dell'Ufficio fosse specifico e che la CTR avesse erroneamente qualificato il gravame come inammissibile; ha inoltre rilevato che la CTR aveva deciso su una questione non devoluta (difetto di motivazione della sentenza di primo grado) e aveva omesso di esaminare il vero thema decidendum, cioè il titolo e la misura della sanzione irrogabile al coautore della violazione. Il terzo motivo, relativo al merito della sanzione applicabile, è stato dichiarato assorbito. La sentenza impugnata è stata cassata con rinvio alla CTR della Liguria in diversa composizione, che dovrà riesaminare il merito dell'appello e provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
art. 53 d.lgs. n. 546 del 1992
L'inammissibilità dell'appello per difetto di specificità va valutata in modo restrittivo; è sufficiente una chiara, anche sommaria, esposizione dei punti contestati, ricavabile dall'intero atto di impugnazione e anche per implicito.
art. 366, primo comma, n. 6, c.p.c.
La trascrizione dell'atto di appello nel ricorso per cassazione è stata ritenuta idonea a soddisfare il requisito di specificità richiesto dal ricorso.
art. 112 c.p.c.
Il giudice non può pronunciarsi su una questione diversa da quella devoluta con l'impugnazione; la CTR è incorsa in ultrapetizione e in omessa pronuncia rispetto al vero oggetto dell'appello.
art. 57 d.lgs. n. 546 del 1992
Richiamato nel motivo di ricorso quale parametro del vizio di ultrapetizione e del divieto di nuove eccezioni in appello.
artt. 61 e 36, comma 2, n. 4, d.lgs. n. 546 del 1992
Richiamati nel motivo di ricorso in tema di nullità della sentenza per carenza del requisito motivazionale.
art. 132 c.p.c.
Richiamato quale norma sulla struttura della sentenza e sulla necessità di motivazione.
art. 111 Cost.
Richiamato a sostegno del dovere di motivazione dei provvedimenti giurisdizionali.
art. 5, comma 4, d.lgs. n. 471 del 1997
Norma sanzionatoria invocata per l'infedele dichiarazione, ritenuta dall'Ufficio applicabile anche al coautore della violazione.
art. 5, comma 3, d.lgs. n. 471 del 1997
Norma applicata dai giudici di merito per ricondurre la condotta all'omessa dichiarazione e applicare la sanzione in misura fissa.
art. 9 d.lgs. n. 472 del 1997
Richiamato per affermare che, nel concorso di persone nell'illecito tributario, ciascun concorrente soggiace alla sanzione prevista per la violazione.
art. 7 d.l. n. 269 del 2003 conv. in l. n. 326 del 2003
Richiamato nel terzo motivo quale norma rilevante per il regime delle sanzioni tributarie.
Massime di principio
- Ai fini dell'ammissibilità dell'appello tributario, la specificità dei motivi non richiede una formulazione sacramentale o rigidamente formalistica: è sufficiente che dall'atto, considerato nel suo complesso, emerga in modo chiaro e inequivoco quali capi della decisione siano contestati.
- Il rinvio per relationem a un altro atto o a una diversa decisione è legittimo solo se il richiamo consente di comprendere in modo effettivo la censura e non si risolve in un'adesione acritica a un provvedimento menzionato.
- Nel giudizio di impugnazione, il giudice viola l'art. 112 c.p.c. quando decide su una questione diversa da quella devoluta dalle parti o omette di pronunciarsi sul vero oggetto dell'appello.
- In materia di sanzioni tributarie, la qualificazione del titolo dell'illecito e la conseguente misura della sanzione devono essere affrontate sul preciso thema decidendum devoluto in appello, non su questioni solo apparentemente collegate.
- Nel concorso di persone nell'illecito tributario, la corretta individuazione del regime sanzionatorio del coautore richiede di verificare la norma specificamente applicabile alla violazione contestata e non può essere bypassata mediante motivazioni che non si confrontino con le censure dedotte.
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