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Sentenza

Sentenza n. 6492/2026 - Roma, Sezione 5B

per l’accertamento dell’illegittimità del silenzio serbato dal Ministero dell’Istruzione e del Merito sulla domanda in data 24 giugno 2025 di riconoscimento del titolo di specializzazione sul sostegno conseguito dalla ricorrente in Spagna.

Giustizia amministrativa202600366

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. V bisSentenzaAzione avverso il silenzio

Atto impugnato: silenzio inadempimento sulla domanda di riconoscimento del titolo di specializzazione sul sostegno conseguito in Spagna, presentata il 24 giugno 2025

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (docente abilitata)

Prevale il privato

La controversia

La ricorrente ha chiesto l’accertamento dell’illegittimità del silenzio serbato dal Ministero dell’Istruzione e del Merito sulla domanda di riconoscimento del titolo conseguito in Spagna per l’insegnamento sul sostegno. Ha dedotto il decorso del termine per la conclusione del procedimento senza l’adozione di un provvedimento espresso, con conseguente impossibilità di inserimento nelle graduatorie dei docenti abilitati. Il Ministero si è costituito senza provvedere sulla domanda. Il giudice ha rilevato la presentazione di una formale istanza, la scadenza dei termini applicabili e l’assenza di una pronuncia amministrativa, nonché l’assenza di richieste di integrazione documentale.

La decisione

Il ricorso è stato accolto. Il TAR ha accertato l’illegittimità del silenzio-inadempimento, ritenendo sufficiente, ai fini della sussistenza dell’obbligo di provvedere, la presentazione di una formale istanza seguita dalla scadenza del termine senza una decisione amministrativa. Il termine generale di trenta giorni previsto dalla l. 241/1990 è stato ritenuto superato, così come il termine speciale previsto dall’art. 16 d.lgs. 206/2007: l’autorità deve verificare entro trenta giorni la completezza della documentazione e adottare il provvedimento di riconoscimento entro tre mesi dalla presentazione della documentazione completa; anche considerando un’eventuale richiesta di integrazioni, il termine complessivo non può eccedere quattro mesi. Il Ministero è stato condannato a provvedere con atto espresso entro 120 giorni dalla notificazione o comunicazione della sentenza. In caso di ulteriore inerzia, è stato nominato commissario ad acta il direttore generale ministeriale competente, con facoltà di delega, incaricato di provvedere entro ulteriori 90 giorni dalla scadenza del termine assegnato al Ministero. L’amministrazione e il commissario dovranno conformarsi ai principi eurounitari di ragionevolezza e proporzionalità e ai principi affermati dalle sentenze dell’Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato nn. 18, 19, 20, 21 e 22 del 28-29 dicembre 2022. Il Ministero è stato condannato al pagamento di 500 euro di spese, oltre oneri e accessori.

Norme richiamate

  • l. 241/1990

    termine generale di trenta giorni per la conclusione del procedimento

    Il superamento del termine di conclusione, in presenza di una formale istanza e dell’assenza di un provvedimento espresso, integra il silenzio-inadempimento.

  • art. 16, comma 2, d.lgs. 206/2007

    Entro trenta giorni dal ricevimento della domanda di cui al comma 1 l’autorità accerta la completezza della documentazione esibita, e ne dà notizia all’interessato. Ove necessario, l’Autorità competente richiede le eventuali necessarie integrazioni.

    L’autorità competente deve verificare la completezza della documentazione entro trenta giorni e, se necessario, richiedere le integrazioni.

  • art. 16, comma 6, d.lgs. 206/2007

    Sul riconoscimento provvede l’autorità competente con proprio provvedimento, da adottarsi nel termine di tre mesi dalla presentazione della documentazione completa da parte dell’interessato

    Il provvedimento sul riconoscimento della qualifica professionale deve essere adottato entro tre mesi dalla presentazione della documentazione completa; considerando anche l’eventuale fase di integrazione, il termine complessivo può arrivare al massimo a quattro mesi.

  • art. 31 c.p.a.

    Il giudizio sul silenzio consente di accertare l’obbligo dell’amministrazione di provvedere e di ordinare l’adozione di un provvedimento espresso entro un termine assegnato dal giudice.

Massime di principio

  • La presentazione di una formale istanza e la scadenza del termine applicabile senza l’adozione di un provvedimento espresso sono sufficienti a integrare l’obbligo dell’amministrazione di provvedere e il relativo silenzio-inadempimento.
  • Nel procedimento di riconoscimento delle qualifiche professionali disciplinato dall’art. 16 d.lgs. 206/2007, l’autorità deve verificare entro trenta giorni la completezza della documentazione e adottare il provvedimento entro tre mesi dalla presentazione della documentazione completa; in assenza di richieste di integrazione, il procedimento non può protrarsi oltre tale termine, mentre considerando l’eventuale fase di integrazione il termine complessivo può arrivare al massimo a quattro mesi.
  • Nel giudizio avverso il silenzio, l’accertamento dell’inadempimento comporta l’ordine all’amministrazione di adottare un provvedimento espresso entro il termine fissato dal giudice, senza che ciò implichi necessariamente l’obbligo di riconoscere nel merito il titolo richiesto.
  • In caso di persistente inerzia successiva alla scadenza del termine giudiziale, il giudice può nominare sin dalla sentenza un commissario ad acta, incaricato di provvedere in sostituzione dell’amministrazione entro il termine assegnato.
  • Il procedimento di riconoscimento di un titolo professionale conseguito in altro Stato membro deve essere condotto nel rispetto dei principi eurounitari di ragionevolezza e proporzionalità e dei principi interpretativi affermati dall’Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato nella materia.

Come è indicizzato

MaterieScuolaTermini del procedimento e silenzioGiudizio di ottemperanza
RamiIstruzione e universitàProcedimento amministrativoProcesso amministrativo
IstitutiSilenzio della pubblica amministrazioneTermini del procedimentoPrimato del diritto UE e disapplicazioneOttemperanza e commissario ad acta

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