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Sentenza

Sentenza del 29/11/2023 n. 33204 - Corte di Cassazione

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale il privato

La controversia

Impugnazione della decisione di merito che aveva riformato la sentenza di primo grado sul solo punto che la tardiva costituzione in giudizio dell'agente della riscossione non precludeva la produzione documentale e non ne rendeva i documenti inutilizzabili. Il ricorrente aveva dedotto molteplici contestazioni sulla cartella di pagamento, iscrizione a ruolo e avviso di accertamento (tra cui l'allegazione che l'atto riguardasse la TARSU 2007 e non il canone acqua) e sosteneva che, avendo la parte resistente costituito tardivamente, i documenti prodotti dovevano ritenersi incontestati ex art. 115 c.p.c. o, comunque, la sentenza doveva motivare compiutamente la valutazione di tali documenti.

La decisione

La Corte di cassazione ha accolto i primi due motivi per mancanza/insufficienza della motivazione ai sensi dell'art. 132 c.p.c. e del D.Lgs. 546/1992 art. 36, ritenendo che la CTR aveva limitato la sua decisione al solo principio che la tardività non preclude la produzione documentale senza indicare né descrivere né valutare la documentazione rispetto alle eccezioni sollevate dal ricorrente. Gli altri undici motivi sono stati dichiarati assorbiti. La sentenza impugnata è cassata e la causa è rinviata alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Sicilia, in diversa composizione, per nuovo esame e per le spese.

Norme richiamate

  • D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 36

    richiama l'obbligo di motivazione specifica nelle decisioni dei giudici tributari; la Corte ha ritenuto che la CTR non abbia assolto tale obbligo fornendo argomentazioni adeguate sulla documentazione prodotta dall'agente della riscossione

  • D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 53

    richiamato in sede di censura insieme ad altri articoli del decreto sulle questioni processuali inerenti la controversia tributaria; la sentenza impugnata è stata valutata alla luce delle regole processuali del contenzioso tributario

  • Codice di procedura civile, art. 132

    la motivazione deve consentire di percepire il percorso logico-giuridico; la sentenza è nulla per carenza motivazionale quando le argomentazioni non permettono di individuare il fondamento della decisione

  • Codice di procedura civile, art. 360

    consente la cassazione per violazione di legge o per nullità della sentenza dovuta a insufficiente motivazione; i primi due motivi di ricorso sono stati ritenuti sussistenti ai sensi di tali norme

  • Codice di procedura civile, art. 115

    richiamato nella prospettazione del ricorrente circa l'effetto probatorio di atti non contestati: il ricorrente sosteneva che l'omessa tempestiva costituzione lasciava incontestati i documenti prodotti

  • Codice di procedura civile, art. 112

    citato nei motivi relativi alla rilevanza della motivazione e della valutazione delle prove e delle eccezioni; utilizzato in sede di censura sulla corretta applicazione delle norme processuali

Massime di principio

  • La tardiva costituzione dell'ente o agente della riscossione non comporta automaticamente l'inutilizzabilità dei documenti prodotti: il giudice di merito può ammettere e valutare la documentazione, purché motivi compiutamente la sua valutazione.
  • Se la corte di merito si limita ad affermare principi generali (es. tardività non preclude produzione) senza indicare quale documentazione è stata valutata e come essa supera le contestazioni, la sentenza può essere annullata per carenza di motivazione.
  • Il giudice deve descrivere il contenuto dei documenti rilevanti e confrontarlo con le eccezioni del ricorrente per dimostrare che le prove svolgono efficacemente la funzione probatoria attribuita.
  • In caso di decisione carente di motivazione il rimedio più probabile è la cassazione con rinvio per nuovo esame: non si decide nel merito ma si ordina che il giudice di grado successivo valuti correttamente e motivi.
  • Per il contribuente è strategico elencare chiaramente, nel ricorso di primo grado e nei motivi di impugnazione, le specifiche contestazioni rivolte a ciascun documento (difetto di ruolo, distinzione tra tributi, ecc.), così da mettere il giudice nella condizione di valutare e motivare espressamente su ciascun punto.
  • Per la parte resistente (ente riscossore) è importante indicare e descrivere esplicitamente la documentazione prodotta e collegarla puntualmente alle somme richieste, specie qualora la costituzione processuale sia tardiva, per evitare che la mancata motivazione determini la cassazione.
  • La giurisprudenza di legittimità invalida le decisioni che, pur avendo una parte dichiarativa di motivazione, la rendono inintelligibile o non riconducibile al decisum: la motivazione deve far percepire il ragionamento logico-giuridico seguito dal giudice.
  • Molte censure successive (motivi sopravvenuti) possono risultare assorbite quando la corte di legittimità ritiene decisivi vizi generali (ad es. motivazione) che impongono il rinvio per nuovo esame.

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