Sentenza del 01/10/2015 n. 19601 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale l’amministrazione
La controversia
La controversia riguardava il rimborso dell'IRPEG versata per l'anno 2003 dall'ULSS sul reddito fondiario derivante da immobili strumentali all'attività istituzionale sanitaria. L'ULSS sosteneva che tali immobili non fossero imponibili, poiché utilizzati per un'attività sanitaria istituzionale esente ai sensi dell'art. 88 del T.U.I.R. L'Agenzia delle Entrate ha contestato tale interpretazione, sostenendo che l'esenzione riguardasse esclusivamente il reddito d'impresa e non impedisse l'imposizione dei redditi fondiari degli immobili. Ha inoltre dedotto vizi di motivazione della sentenza d'appello.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibili i primi due motivi dell'Agenzia, relativi all'insufficienza e contraddittorietà della motivazione, perché privi della chiara indicazione del fatto controverso e del necessario momento di sintesi richiesto dall'art. 366-bis c.p.c. Ha invece accolto il terzo motivo, stabilendo che gli immobili strumentali utilizzati da enti pubblici esclusivamente per attività previdenziali, assistenziali e sanitarie non trasformano il relativo reddito fondiario in reddito d'impresa. Pertanto, il reddito fondiario resta autonomamente imponibile e concorre alla determinazione del reddito complessivo dell'ente non commerciale. La sentenza della CTR è stata cassata e, decidendo nel merito, è stato rigettato il ricorso originario dell'ULSS. Le spese dell'intero giudizio sono state compensate tra le parti.
Norme richiamate
D.P.R. n. 917/1986, art. 40, comma 1, T.U.I.R.
La disposizione esclude dalla categoria dei redditi fondiari gli immobili strumentali soltanto quando il relativo reddito è già ricompreso nel reddito d'impresa. Non si applica agli immobili utilizzati da enti che svolgono attività istituzionali non commerciali.
D.P.R. n. 917/1986, art. 88, comma 2, lett. c), T.U.I.R.
L'esercizio di attività previdenziali, assistenziali e sanitarie da parte di enti pubblici istituiti esclusivamente a tal fine non costituisce esercizio di attività commerciale.
L'esenzione o la non commercialità dell'attività sanitaria riguarda l'attività esercitata dall'ente, ma non elimina l'autonoma imponibilità dei redditi fondiari prodotti dagli immobili di proprietà dell'ente.
D.P.R. n. 917/1986, art. 108, T.U.I.R.
Per gli enti non commerciali, il reddito complessivo è determinato sommando le diverse categorie reddituali, inclusi i redditi fondiari.
D.P.R. n. 917/1986, artt. 87, 109 e 108, T.U.I.R.
Le disposizioni confermano il regime fiscale degli enti non commerciali e la rilevanza dei redditi fondiari nella determinazione della base imponibile, anche quando gli immobili sono utilizzati per finalità istituzionali.
Art. 366-bis c.p.c.
A pena di inammissibilità, i motivi relativi a vizi della motivazione devono indicare chiaramente il fatto controverso e contenere un momento di sintesi che delimiti puntualmente la censura.
Art. 384 c.p.c.
La Corte di Cassazione può decidere direttamente nel merito quando non siano necessari ulteriori accertamenti di fatto.
Massime di principio
- L'utilizzo istituzionale o sanitario di un immobile non comporta automaticamente l'esenzione dal reddito fondiario: occorre distinguere tra esenzione dell'attività esercitata e tassazione dei redditi prodotti dagli immobili.
- Per gli enti pubblici non commerciali, gli immobili di proprietà possono generare reddito fondiario autonomamente imponibile anche se direttamente utilizzati per lo svolgimento delle finalità istituzionali.
- La qualificazione di un immobile come strumentale non è sufficiente a escludere il reddito fondiario; la trasformazione in reddito d'impresa opera, in linea generale, solo nell'ambito di un'attività commerciale.
- Nei ricorsi per Cassazione fondati su vizi di motivazione, è essenziale indicare in modo autonomo e sintetico il fatto controverso e spiegare perché la motivazione sarebbe inidonea, altrimenti il motivo può essere dichiarato inammissibile.
- Quando la Cassazione accoglie una censura di violazione di legge e non sono necessari ulteriori accertamenti, può cassare la sentenza e rigettare direttamente la domanda originaria del contribuente.
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