Sentenza n. 3557/2026 - Roma, Sezione 1
per la dichiarazione di illegittimità del silenzio serbato dalle Amministrazioni intimate in ordine all’istanza del 21 settembre 2025, avente ad oggetto il rilascio del visto per motivi di studio e la fissazione di un appuntamento per la formalizzazione della richiesta del suddetto visto; nonché per l’accertamento dell’obbligo delle Amministrazioni intimate di provvedere in ordine alle menzionate istanze, secondo le rispettive competenze; e per la condanna delle stesse Amministrazioni intimate a provvedere in ordine alle menzionate istanze, secondo le rispettive competenze, entro un termine non superiore a trenta giorni, con richiesta di nomina di un Commissario ad acta ex art. 117, co. 3 c.p.a.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: silenzio serbato sull’istanza di attivazione del procedimento per il rilascio di un visto per motivi di studio e per la fissazione dell’appuntamento necessario alla formalizzazione della domanda
Esito
Favorevole al resistente (amministrazione diplomatica)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente ha proposto ricorso ai sensi dell’art. 117 c.p.a. contro il silenzio del Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale e dell’Ambasciata d’Italia ad Islamabad sull’istanza del 21 settembre 2025, diretta a ottenere il rilascio di un visto d’ingresso per motivi di studio e la fissazione di un appuntamento per formalizzare la relativa richiesta. Ha chiesto l’accertamento dell’obbligo delle amministrazioni di provvedere, la condanna a concludere il procedimento entro trenta giorni e, in caso di ulteriore inerzia, la nomina di un commissario ad acta ai sensi dell’art. 117, comma 3, c.p.a.
La decisione
Il TAR ha dichiarato la cessazione della materia del contendere. Nelle more del giudizio, infatti, la sede diplomatica ha fissato l’appuntamento per la presentazione della domanda di visto, calendarizzato per il 16 dicembre 2025. Tale attività ha comportato l’attivazione del procedimento e il pieno soddisfacimento della pretesa azionata, ai sensi del combinato disposto degli artt. 34, comma 5, e 117 c.p.a. Le spese di lite sono state compensate, tenuto conto del periodo non particolarmente lungo tra la richiesta di appuntamento e la notificazione del ricorso, nonché del comportamento collaborativo dell’amministrazione, anche in considerazione dell’elevato numero di istanze analoghe. L’amministrazione è stata comunque condannata a restituire al ricorrente il contributo unificato, ove versato.
Norme richiamate
art. 117 c.p.a.
Disciplina l’azione avverso il silenzio della pubblica amministrazione; il giudizio è divenuto privo di oggetto perché l’amministrazione ha attivato il procedimento richiesto.
art. 34, comma 5, c.p.a.
Consente di dichiarare la cessazione della materia del contendere quando la pretesa del ricorrente risulta integralmente soddisfatta nel corso del giudizio.
art. 117, comma 3, c.p.a.
È stato invocato dal ricorrente per la richiesta di nomina di un commissario ad acta in caso di persistente inerzia, ma non è stato applicato poiché l’amministrazione ha provveduto.
Massime di principio
- Nel giudizio avverso il silenzio, la fissazione dell’appuntamento necessario alla presentazione della domanda di visto integra l’attivazione del procedimento e determina la cessazione della materia del contendere quando soddisfa integralmente la pretesa concretamente azionata.
- La cessazione della materia del contendere ricorre quando, nelle more del giudizio promosso ai sensi dell’art. 117 c.p.a., l’amministrazione adotta un comportamento che realizza pienamente il risultato richiesto dal ricorrente.
- La compensazione delle spese può essere giustificata dal breve intervallo tra l’istanza e la proposizione del ricorso e dal comportamento collaborativo dell’amministrazione, anche se l’amministrazione resta tenuta alla restituzione del contributo unificato versato dal ricorrente.
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