Salta al contenuto
ordinanza_penale

Cassazione Penale, Ordinanza n. 27852/2026 del 23/07/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte di cassazione dichiara il ricorso inammissibile. Conseguentemente condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e, ravvisando profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, lo condanna altresì al versamento della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

Il ricorso per cassazione è stato proposto dall'imputato avverso la sentenza della Corte d'appello che aveva confermato l'affermazione di penale პასუხისმგabilità. L'unico motivo deduceva violazione di legge e vizio di motivazione, lamentando l'erroneità della decisione di merito in punto di responsabilità. La Corte di cassazione rileva però che la doglianza è del tutto generica: a fronte di una motivazione di appello ritenuta coerente con le risultanze probatorie e logicamente corretta, il ricorrente si limita a formule di stile e a contestazioni prive di un effettivo confronto critico con il percorso argomentativo della sentenza impugnata.

Norme richiamate

  • art. 606 c.p.p.

    È richiamato implicitamente come parametro del dedotto vizio di legge e di motivazione, ma la Corte sottolinea che la censura è inammissibile perché aspecifica e non si confronta con la motivazione della sentenza impugnata.

  • art. 616 c.p.p.

    Viene applicato per la condanna alle spese processuali e al versamento alla Cassa delle ammende in presenza di inammissibilità del ricorso con profili di colpa.

Massime di principio

  • Nel giudizio di legittimità il motivo di ricorso deve essere specifico e deve confrontarsi puntualmente con la motivazione della decisione impugnata; la mera riproposizione di doglianze generiche non consente un valido scrutinio di cassazione.
  • La denuncia di vizio di motivazione è inammissibile quando si risolve in affermazioni apodittiche o stereotipate, prive di un reale nesso critico con l'argomentazione della sentenza di merito.
  • La Corte di cassazione può dichiarare inammissibile il ricorso quando la motivazione della sentenza impugnata sia logica e coerente con le risultanze probatorie e il ricorrente non individui specifici errori argomentativi.
  • In caso di inammissibilità determinata da colpa del ricorrente, è legittima la condanna al pagamento delle spese processuali e della somma in favore della Cassa delle ammende.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioni
RamiProcesso penale
IstitutiNullità processuale

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.