Cassazione Penale, Ordinanza n. 27852/2026 del 23/07/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di cassazione dichiara il ricorso inammissibile. Conseguentemente condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e, ravvisando profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, lo condanna altresì al versamento della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.
Esito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
Il ricorso per cassazione è stato proposto dall'imputato avverso la sentenza della Corte d'appello che aveva confermato l'affermazione di penale პასუხისმგabilità. L'unico motivo deduceva violazione di legge e vizio di motivazione, lamentando l'erroneità della decisione di merito in punto di responsabilità. La Corte di cassazione rileva però che la doglianza è del tutto generica: a fronte di una motivazione di appello ritenuta coerente con le risultanze probatorie e logicamente corretta, il ricorrente si limita a formule di stile e a contestazioni prive di un effettivo confronto critico con il percorso argomentativo della sentenza impugnata.
Norme richiamate
È richiamato implicitamente come parametro del dedotto vizio di legge e di motivazione, ma la Corte sottolinea che la censura è inammissibile perché aspecifica e non si confronta con la motivazione della sentenza impugnata.
Viene applicato per la condanna alle spese processuali e al versamento alla Cassa delle ammende in presenza di inammissibilità del ricorso con profili di colpa.
Massime di principio
- Nel giudizio di legittimità il motivo di ricorso deve essere specifico e deve confrontarsi puntualmente con la motivazione della decisione impugnata; la mera riproposizione di doglianze generiche non consente un valido scrutinio di cassazione.
- La denuncia di vizio di motivazione è inammissibile quando si risolve in affermazioni apodittiche o stereotipate, prive di un reale nesso critico con l'argomentazione della sentenza di merito.
- La Corte di cassazione può dichiarare inammissibile il ricorso quando la motivazione della sentenza impugnata sia logica e coerente con le risultanze probatorie e il ricorrente non individui specifici errori argomentativi.
- In caso di inammissibilità determinata da colpa del ricorrente, è legittima la condanna al pagamento delle spese processuali e della somma in favore della Cassa delle ammende.
Come è indicizzato
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