Ordinanza n. 470/2026 - Milano, Sezione 1
PER L'ANNULLAMENTO -- della deliberazione ARERA 29/11/2022, n. 627/2022/E/EEL recante “adozione di un provvedimento prescrittivo nei confronti della società Energy Only S.p.A. in ottemperanza alla sentenza del Consiglio di Stato in tema di strategie di programmazione non diligenti di energia elettrica” notificata in data 02/12/2022; - dell'atto di quantificazione degli importi oggetto del provvedimento prescrittivo a carico di Energy Only S.p.a. e della correlata fattura n. n. 2202033320 trasmessa in formato elettronico attraverso il sistema di interscambio (SDI) dell'Agenzia delle Entrate il 15/12/2022, per un importo pari a € 1.308.997,92; - della deliberazione ARERA 25/05/2021, n. 217/2021/E/EEL recante “Avvio di procedimenti per l'ottemperanza alle sentenze del giudice amministrativo in tema di strategie di programmazione non diligenti di energia elettrica” e della relativa Tabella 1; - della nota ARERA del 29 luglio 2021, trasmessa alla ricorrente in pari data, recante la comunicazione delle risultanze istruttorie; - di ogni altro atto, antecedente o susseguente, comunque connesso ai provvedimenti impugnati, ancorché sconosciuto all'odierna ricorrente, ivi comprese le delibere ARERA di rettifica dell'errore materiale e di posticipo del termine di conclusione del procedimento.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: deliberazioni ARERA e atti connessi relativi a un provvedimento prescrittivo in materia di strategie di programmazione non diligenti di energia elettrica, inclusa la quantificazione di un importo di € 1.308.997,92 e la relativa fattura
Esito
La controversia
La società ricorrente ha impugnato, chiedendone l'annullamento, la deliberazione ARERA del 29 novembre 2022, n. 627/2022/E/EEL, adottata in ottemperanza a una sentenza del Consiglio di Stato in materia di strategie di programmazione non diligenti di energia elettrica, l'atto di quantificazione degli importi prescritti e la relativa fattura, nonché la deliberazione di avvio dei procedimenti di ottemperanza, la relativa tabella, la comunicazione delle risultanze istruttorie e gli ulteriori atti connessi. Dal testo dell'ordinanza non risultano esposti in dettaglio i singoli motivi di illegittimità dedotti. Il TAR ha rilevato che, dopo il novembre 2023, non risultano depositati atti processuali e ha ritenuto necessario acquisire dalla ricorrente una precisazione motivata circa la permanenza dell'interesse alla decisione di merito, l'aggiornamento della situazione di fatto e degli eventuali atti sopravvenuti, nonché l'indicazione sull'eventuale necessità di ulteriori attività istruttorie. Ha inoltre richiesto ad ARERA chiarimenti documentati e aggiornati sui fatti di causa e sugli eventuali fatti o provvedimenti sopravvenuti rilevanti ai fini della permanenza dell'interesse e dell'esito del giudizio.
La decisione
Il TAR non ha definito il ricorso nel merito. Ha disposto incombenti istruttori per verificare se permanga l'interesse della ricorrente alla decisione, ordinando alla società di depositare una memoria aggiornata e ad ARERA di fornire documentati chiarimenti sui fatti e sugli atti sopravvenuti. Il termine per l'adempimento è fissato al 27 maggio 2026, nelle forme del processo amministrativo telematico. Il giudice ha avvertito che l'inerzia rispetto alla richiesta di dichiarare la permanenza dell'interesse potrà essere valutata, ai sensi degli artt. 64, comma 4, e 84, comma 4, c.p.a., come manifestazione implicita ma inequivoca di disinteresse e condurre alla dichiarazione di improcedibilità del ricorso per sopravvenuta carenza di interesse. La Segreteria è stata incaricata di comunicare l'ordinanza alle parti.
Norme richiamate
art. 63 c.p.a.
Richiamato quale base normativa dei poteri istruttori del giudice amministrativo.
art. 64, comma 4, c.p.a.
Richiamato in relazione alla possibilità di valutare il comportamento processuale e l'inerzia della parte ai fini della decisione.
art. 65 c.p.a.
Richiamato tra le disposizioni applicabili agli incombenti istruttori.
art. 84, comma 4, c.p.a.
Consente di dichiarare l'improcedibilità per sopravvenuta carenza di interesse quando il comportamento processuale della parte evidenzi il venir meno dell'interesse alla decisione.
art. 85 c.p.a.
Richiamato tra le disposizioni processuali applicabili all'ordinanza.
Massime di principio
- Quando, nel corso del giudizio amministrativo, il giudice richiede alla parte ricorrente di dichiarare motivatamente la permanenza dell'interesse alla decisione e di aggiornare la situazione relativa alla controversia, la richiesta può essere accompagnata da incombenti istruttori rivolti all'amministrazione sui fatti e sugli atti sopravvenuti.
- L'inerzia della parte ricorrente rispetto a una richiesta giudiziale di precisare la permanenza dell'interesse alla decisione può essere valutata come manifestazione implicita ma inequivoca dell'attuale disinteresse e condurre alla dichiarazione di improcedibilità per sopravvenuta carenza di interesse ai sensi dell'art. 84, comma 4, c.p.a.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giustizia amministrativa
- Ordinanza · 5 mag 2026Ordinanza n. 1037/2026 - Venezia, Sezione 4
- Ordinanza · 5 mag 2026Ordinanza n. 832/2026 - Salerno, Sezione 1
- Ordinanza · 5 mag 2026Ordinanza n. 835/2026 - Salerno, Sezione 2
- Ordinanza · 5 mag 2026Ordinanza n. 836/2026 - Salerno, Sezione 3
- Ordinanza · 5 mag 2026Ordinanza n. 8286/2026 - Roma, Sezione 5T
- Ordinanza · 5 mag 2026Ordinanza n. 8294/2026 - Roma, Sezione 5T
Cerchi altro? Cerca gratis in Giustizia amministrativa →