Cassazione Penale, Sentenza n. 42259/2022 del 09/11/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Ricorso per riparazione per ingiusta detenzione relativa al periodo 29/11/2016-15/12/2016 nell'ambito di procedimento per il reato di cui all'art. 336 c.p. L'ordinanza di custodia cautelare era stata annullata dal Tribunale del riesame; successivamente il P.M. ha emesso decreto di archiviazione per infondatezza della notizia di reato. Il giudice della riparazione aveva rigettato la domanda ritenendo che il ricorrente avesse concorso con condotta gravemente colposa a cagionare la restrizione, e aveva qualificato la vicenda come ingiusta detenzione sostanziale ai sensi dell'art. 314 c.p.p. Il ricorrente impugnava per tre motivi: errata applicazione dell'art. 43 c.p. quanto alla ritenuta colpa grave, uso di elementi estranei al giudizio (riferimenti a proteste cittadine del 2010), e valutazione errata delle dichiarazioni rese in interrogatorio di garanzia.
La decisione
La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso annullando l'ordinanza impugnata e rinviando la causa alla Corte d'appello di Torino per nuovo esame. La Corte ha ritenuto decisivo il richiamo al secondo comma dell'art. 314 c.p.p.: se l'annullamento della misura cautelare e l'archiviazione sono avvenuti per insussistenza ab origine delle condizioni di applicabilità della misura sulla base degli stessi elementi di fatto che erano a disposizione del giudice che adottò la misura, non si può ritenere che il soggetto abbia concorso con dolo o colpa grave a cagionare la custodia. La Corte di merito non ha comparato adeguatamente il materiale in possesso del giudice della cautela con quello valutato dal Tribunale del riesame e non ha motivato se l'annullamento fosse dipeso da elementi diversi o da una diversa valutazione degli stessi elementi. Perciò si è disposta la nullita dell'ordinanza e il rinvio per nuovo giudizio; la regolazione delle spese di questo giudizio di legittimità e quelle del giudizio di rinvio sono demandate alla corte di rinvio.
Norme richiamate
art. 314 cod. proc. pen.
Disciplina la riparazione per ingiusta detenzione nella forma 'formale'. La Corte ha ritenuto applicabile il comma 2 quando l'annullamento della misura e l'archiviazione sono conseguenti alla insussistenza ab origine delle condizioni di applicabilita della misura sulla base degli stessi elementi in possesso del giudice cautelare
art. 43 cod. pen.
Norma sulla causa ostativa al riconoscimento dell'indennizzo quando il soggetto ha concorso con dolo o colpa grave a cagionare la detenzione. La Corte ha richiamato che tale ostativita non opera se l'annullamento della misura deriva da diversa valutazione del medesimo materiale in possesso del giudice cautelare
art. 273 cod. proc. pen.
Norma sulle condizioni per l'applicazione della misura cautelare. La decisione investe la verifica dell'esistenza ab origine di tali condizioni
art. 280 cod. proc. pen.
Ulteriore riferimento alle condizioni di applicabilita delle misure cautelari rispetto alle quali e stata valutata l'insussistenza ab origine
art. 336 cod. pen.
Norma sostanziale relativa al reato per il quale era stato indagato il ricorrente; la sua menzione serve a contestualizzare l'atto cautelare ma non incide sul principio di diritto affermato
Giurisprudenza: Sez. Un., n. 32383 del 27/05/2010 (D'Annbrosio)
Principio consolidato secondo cui la condizione ostativa di cui all'art. 43 c.p. non puo' essere applicata quando l'annullamento della misura e la dichiarata insussistenza ab origine delle condizioni di applicabilita derivino da valutazione del medesimo materiale gia' in possesso del giudice che adottò la cautela
Giurisprudenza: Cass., Sez. 4, 15/03/1995 (Sorrentino)
Richiamata in ordine al criterio di valutazione della idoneita della condotta del soggetto a indurre in errore la struttura giudiziaria nel suo complesso; utile a definire il concetto di 'coefficienza causale'
Massime di principio
- Se un provvedimento cautelare e' annullato per insussistenza ab origine delle condizioni di applicabilita sulla base degli stessi elementi di fatto che erano in possesso del giudice che adottò la misura, non si puo' ritenere che l'indagato abbia concorso con dolo o colpa grave alla sua applicazione e quindi l'ostativo di art. 43 c.p. non opera ai fini della riparazione
- Il giudice della riparazione deve esplicitamente confrontare il materiale probatorio a disposizione del giudice della cautela con quello valutato dal giudice che ha disposto l'annullamento o l'archiviazione; solo se l'annullamento si fonda su materiale diverso e rilevante puo' configurarsi una valutazione sulla condotta dell'interessato
- Elementi estranei al fatto contestato, quali generiche valutazioni sociologiche o la partecipazione a proteste, sono irrilevanti ai fini dell'accertamento di colpa grave se non collegati causalmente e concretamente all'adozione della misura cautelare
- Dichiarazioni rese dall'indagato in sede di interrogatorio di garanzia non vengono automaticamente interpretate come comportamento gravemente colposo; va valutato il contenuto e il contesto e se tali dichiarazioni abbiano effettivamente inciso sulla decisione cautelare
- In sede di rinvio la corte territoriale dovra' motivare chiaramente se l'annullamento e l'archiviazione sono derivati da diversa valutazione degli stessi elementi o da elementi nuovi e rilevanti; da cio' dipendera' l'accoglimento o il rigetto della domanda di riparazione
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