Cassazione Civile, Ordinanza n. 29604/2023 del 25/10/2023
Sintesi
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Favorevole al resistente (ente locale)
La controversia
Il contribuente ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della commissione tributaria regionale che aveva confermato la legittimità di due avvisi di accertamento Ici per gli anni 2005 e 2006 relativi a un terreno qualificato come area edificabile, di cui egli era proprietario. La CTR aveva ritenuto che il terreno fosse effettivamente edificabile secondo l'orientamento delle Sezioni Unite, che non ricorressero i presupposti per la presunzione di ruralità di cui al d.lgs. n. 504 del 1992, artt. 2, comma 1, lett. b), e 9, comma 1, che il valore venale attribuito dal regolamento comunale fosse congruo, e che il contribuente non avesse dimostrato di essere imprenditore agricolo. Con il primo motivo il ricorrente ha dedotto violazione e falsa applicazione delle norme sull'Ici e sulla presunzione di ruralità, contestando l'esclusione di tale presunzione; con il secondo motivo ha dedotto violazione degli artt. 2727, 2729 e 2697 c.c., sostenendo che il Comune non avesse assolto l'onere probatorio sul valore venale dell'area.
La decisione
Nel corso del giudizio di legittimità il ricorrente ha dichiarato rinuncia al ricorso, allegando la definizione conciliativa della lite e il pagamento dell'importo concordato; il Comune ha aderito alla rinuncia e ha chiesto la compensazione delle spese. La Corte ha preso atto dell'intervenuta definizione transattiva e della rinuncia accettata, dichiarando estinto il processo e compensando le spese. Ha inoltre escluso, in ragione dell'esito conciliativo-estintivo, l'obbligo di versamento dell'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.
ex art. 360 co. 1^ n. 3 cod.proc.civ.
È richiamato come parametro del primo motivo di ricorso per denunciare violazione di legge.
art. 2, comma 1, lett. b), d.lgs. n. 504/1992
Norma invocata per la presunzione di ruralità del terreno; la CTR aveva escluso che ne ricorressero i presupposti.
art. 9, comma 1, d.lgs. n. 504/1992
Norma invocata in relazione al regime Ici dei terreni e alla presunzione di ruralità; la CTR ne ha escluso l'applicazione al caso concreto.
artt. 2727 e 2729 c.c.
Richiamati per contestare la prova presuntiva del valore venale del terreno e il relativo accertamento di fatto.
art. 2697 c.c.
Richiamato per sostenere che l'onere di provare il valore venale dell'area gravasse sul Comune.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002
La Corte ha affermato che, per l'esito conciliativo-estintivo della lite, non sussistono i presupposti per l'ulteriore contributo unificato.
L. n. 228/2012
Richiamata quale legge di modifica del regime dell'ulteriore contributo unificato.
Massime di principio
- Quando il giudizio di legittimità si definisce per rinuncia del ricorrente accettata dalla controparte, con intervenuta conciliazione della lite, il processo deve essere dichiarato estinto e le spese possono essere compensate se concordato tra le parti.
- L'esito conciliativo-estintivo del giudizio esclude i presupposti per l'applicazione dell'ulteriore contributo unificato previsto per l'inammissibilità o la soccombenza dell'impugnazione.
- Le censure in materia tributaria che investono l'applicazione di presunzioni legali o semplici e la ripartizione dell'onere della prova devono essere formulate entro i limiti del controllo di legittimità, ma restano prive di rilievo quando il ricorso sia rinunciato e il processo si estingua.
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