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Sentenza

Sentenza n. 478/2026 - Firenze, Sezione 4

per l'annullamento a) del decreto del Rettore dell'Università di Pisa n. -OMISSIS-del -OMISSIS- (prot. n. -OMISSIS-), con il quale, da un lato, è stata inflitta al ricorrente la sanzione disciplinare della destituzione senza perdita del diritto a pensione o assegni di cui agli artt. 87 e 89 del Regio Decreto 31 agosto 1933, n. 1592 a decorrere dal -OMISSIS- (data di inizio della sospensione cautelare dal servizio) e, dall'altro, è stato decretato che per il periodo di sospensione cautelare dal servizio sofferto dall'odierno ricorrente (dal -OMISSIS- al -OMISSIS-) non è dovuta la corresponsione del trattamento retributivo non erogato dall'Università di Pisa; di ogni altro atto e provvedimento presupposto, consequenziale e connesso, comunque lesivo, ancorché non conosciuto e, in particolar modo: b) della nota rettorale n. -OMISSIS-del -OMISSIS- dell'Università di Pisa con cui è stato avviato il procedimento disciplinare; c) della proposta rettorale (prot. n. -OMISSIS- del -OMISSIS-), ai sensi dell'art. 10 della legge n. 240/10, dell'art. 41 dello Statuto di ateneo e del regolamento per il funzionamento del Collegio di Disciplina, formulata in data -OMISSIS- al Collegio di disciplina, nella quale si sottolinea come “dalla audizione e dalla documentazione acquisita non sono emersi elementi tali da escludere il verificarsi dei fatti relativi alla vicenda giudiziaria penale oggetto della contestazione disciplinare” e tali da determinare i presupposti per dar luogo nei riguardi dello stesso ad una sanzione più grave della censura; d) del parere espresso dal Collegio di disciplina in ordine alla rilevanza disciplinare dei fatti e sulla sanzione disciplinare da adottare ai sensi dell'art. 87 e seguenti del R.D. 1592/33, trasmesso dal Presidente del Collegio al Rettore dell'Università di Pisa con nota del -OMISSIS-, assunta al n. di protocollo -OMISSIS-; e) della delibera n. -OMISSIS- del -OMISSIS- del Consiglio di Amministrazione dell'Università di Pisa, con cui è stata inflitta la sanzione della destituzione conformemente al parere del Collegio di disciplina.

Giustizia amministrativa202400102

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Toscana - Firenze, Sez. IVSentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: sanzione disciplinare della destituzione senza perdita del diritto a pensione o assegni, con esclusione della corresponsione del trattamento retributivo relativo al periodo di sospensione cautelare

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (università)

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il ricorrente ha impugnato il decreto rettorale di destituzione e gli atti presupposti del procedimento disciplinare, chiedendone l'annullamento e domandando la corresponsione di euro 208.614,83, oltre accessori, quale trattamento retributivo relativo al periodo di sospensione dal servizio. I fatti disciplinarmente contestati riguardavano condotte commesse tra il 2001 e il 2003 nello svolgimento dell'attività assistenziale e libero-professionale intramuraria presso l'azienda ospedaliero-universitaria: ricezione di pazienti al di fuori del sistema di prenotazione, percezione di compensi senza rilascio di ricevuta e senza versamento della quota spettante all'ente, nonché gestione irregolare del successivo percorso chirurgico. In sede penale, l'originaria imputazione per peculato era stata derubricata in abuso d'ufficio e il reato era stato dichiarato prescritto. Il primo motivo deduceva la tardiva conclusione del procedimento disciplinare, oltre il termine di 180 giorni, con violazione dell'art. 55-bis, comma 4, d.lgs. n. 165/2001, dell'art. 10, comma 5, l. n. 240/2010 e dello Statuto universitario. Il secondo motivo lamentava la genericità e l'insufficiente motivazione della contestazione e del parere del Collegio di disciplina, nonché l'adesione alle risultanze penali. Il terzo motivo sosteneva che i fatti fossero anteriori all'assunzione dello status di docente universitario e non avessero leso il decoro della funzione accademica, deducendo anche lo sviamento del potere disciplinare per finalità di elusione della ricostruzione della carriera. Il quarto motivo censurava la sproporzione della destituzione, richiamando la prescrizione del reato, la limitata entità del danno economico, l'assenza di reiterazione e di precedenti disciplinari. Il quinto motivo deduceva la violazione del ne bis in idem, poiché l'azienda ospedaliero-universitaria aveva già disposto l'allontanamento dall'attività assistenziale. Il sesto motivo contestava il diniego della restitutio in integrum per il periodo di sospensione cautelare.

La decisione

Il TAR ha respinto integralmente il ricorso. Ha escluso l'applicabilità dell'art. 55-bis d.lgs. n. 165/2001, poiché i docenti universitari rientrano nel pubblico impiego non privatizzato, e ha applicato l'art. 10, comma 5, l. n. 240/2010. Il termine di 180 giorni era stato validamente sospeso per 19 giorni a causa della ricostituzione del Collegio di disciplina e per 45 giorni per esigenze istruttorie; la delibera sanzionatoria era quindi tempestiva. Ha ritenuto specifiche le contestazioni, che descrivevano puntualmente le condotte, e legittimo l'utilizzo degli accertamenti penali, nonostante la prescrizione, poiché il procedimento disciplinare segue logiche autonome e la prescrizione non elimina la valenza oggettiva dei fatti. Ha affermato che le condotte commesse nell'attività assistenziale, anche anteriormente all'instaurazione del rapporto universitario, potevano essere valutate disciplinarmente, dato lo stretto e inscindibile collegamento tra funzioni assistenziali, didattiche e di ricerca e la loro incidenza sul rapporto fiduciario, sul prestigio e sull'immagine del docente e dell'Ateneo. La destituzione è stata ritenuta non manifestamente anomala né sproporzionata, considerata la gravità e la reiterazione delle condotte; la prescrizione penale e la limitata entità del danno economico non imponevano una diversa valutazione disciplinare. Ha escluso il ne bis in idem, poiché l'allontanamento dall'attività assistenziale disposto dal direttore generale dell'azienda ospedaliera ai sensi dell'art. 5, comma 14, d.lgs. n. 517/1999 non ha natura disciplinare, ma risponde a esigenze organizzative e di tutela della corretta erogazione del servizio sanitario, restando ferma la distinta potestà disciplinare dell'Università. Infine, ha negato la restitutio in integrum, in quanto la precedente sentenza del TAR aveva subordinato il relativo diritto al mancato esperimento di un valido procedimento disciplinare; la successiva destituzione aveva invece coperto il periodo di sospensione con le conseguenze sanzionatorie. Il ricorrente è stato condannato al pagamento di euro 3.000,00 oltre accessori per spese di lite.

Norme richiamate

  • art. 3, comma 2, d.lgs. n. 165/2001

    Esclude i docenti e ricercatori universitari dall'ambito del pubblico impiego contrattualizzato; pertanto, la disciplina dell'art. 55-bis non si applica al procedimento disciplinare in esame.

  • art. 10, comma 5, l. n. 240/2010

    Il procedimento si estingue ove la decisione di cui al comma 4 non intervenga nel termine di centottanta giorni dalla data di avvio del procedimento stesso.

    Il termine di 180 giorni per la conclusione del procedimento disciplinare universitario è soggetto alle sospensioni previste dalla stessa disposizione, tra cui la ricostituzione del Collegio di disciplina e le esigenze istruttorie entro i limiti stabiliti.

  • art. 2, comma 2, lett. c, l. n. 240/2010

    Il collegamento inscindibile tra attività assistenziale, didattica e di ricerca consente di valutare, ai fini disciplinari, condotte commesse nell'attività assistenziale in ragione della loro incidenza sul rapporto fiduciario e sull'idoneità del docente a svolgere le funzioni accademiche.

  • artt. 87 e 89 r.d. 31 agosto 1933, n. 1592

    Costituiscono la base normativa della sanzione della destituzione senza perdita del diritto a pensione o assegni e consentono di coprire con gli effetti sanzionatori il periodo di sospensione obbligatoria, escludendo la restitutio in integrum per quel periodo.

  • art. 5, comma 14, d.lgs. n. 517/1999

    Ferme restando le sanzioni ed i procedimenti disciplinari da attuare in base alle vigenti disposizioni di legge, nei casi di gravissime mancanze ai doveri d'ufficio, il direttore generale ... può sospendere i professori ed i ricercatori universitari dall'attività assistenziale e disporne l'allontanamento dall'azienda.

    Attribuisce all'azienda sanitaria un potere autonomo di sospensione e allontanamento dall'attività assistenziale, distinto dalla potestà disciplinare dell'Università e privo di natura disciplinare.

  • art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. n. 196/2003

    Ha costituito il presupposto per l'oscuramento delle generalità del ricorrente a tutela dei suoi diritti e della sua dignità.

  • artt. 5 e 6 Regolamento (UE) 2016/679

    Richiamati insieme alla disciplina nazionale quale ulteriore fondamento della tutela dei dati personali mediante oscuramento delle generalità.

Massime di principio

  • Nel procedimento disciplinare relativo a professori e ricercatori universitari non si applicano le disposizioni del pubblico impiego contrattualizzato, compreso l'art. 55-bis d.lgs. n. 165/2001; trova applicazione la disciplina speciale dell'art. 10 l. n. 240/2010.
  • Il termine di 180 giorni previsto per la conclusione del procedimento disciplinare universitario è sospeso nei casi espressamente contemplati dall'art. 10, comma 5, l. n. 240/2010, inclusi la ricostituzione del Collegio di disciplina e le esigenze istruttorie entro i limiti temporali stabiliti; la tempestività va verificata computando tali sospensioni.
  • La prescrizione del reato o il proscioglimento penale non impediscono all'amministrazione di utilizzare gli accertamenti e le risultanze del processo penale nel procedimento disciplinare, purché tali elementi siano oggetto di autonoma valutazione disciplinare e sorreggano una contestazione specifica.
  • Le condotte commesse da un docente universitario nell'attività assistenziale, anche anteriormente all'instaurazione del rapporto universitario, possono fondare una sanzione disciplinare quando siano funzionalmente collegate alle attività didattiche e di ricerca e incidano sul rapporto fiduciario, sul prestigio della funzione o sull'idoneità a svolgerla.
  • La misura della sanzione disciplinare rientra nella discrezionalità dell'amministrazione ed è sindacabile dal giudice quando risulti manifestamente anomala o sproporzionata, oppure quando manchi una sufficiente connessione logico-giuridica tra i fatti accertati, la motivazione e la sanzione; la valutazione disciplinare può essere più severa di quella penale.
  • Il potere dell'azienda ospedaliero-universitaria di sospendere o allontanare un docente dall'attività assistenziale per gravissime mancanze ai doveri d'ufficio è autonomo e non disciplinare; il suo esercizio non preclude l'esercizio della distinta potestà disciplinare dell'Università e non determina violazione del ne bis in idem.

Come è indicizzato

MaterieRapporto di impiego non privatizzatoProfessioni sanitarieProcedimento disciplinareInvalidità del provvedimento
RamiPubblico impiego e concorsiSanitàProcedimento amministrativo
IstitutiDiscrezionalità amministrativa e tecnicaProporzionalità e ragionevolezzaEffetto conformativo e riedizione del potereDifetto di motivazione

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