Sentenza del 02/10/2017 n. 1370 - Comm. Trib. Reg. per il Piemonte
Contraddittorio endoprocedimentale - Obbligatorietà - Contraddittorio nei tributi "armonizzati"
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale l’amministrazione
La controversia
L'Agenzia delle Entrate ha impugnato la sentenza della Commissione Tributaria Provinciale di Torino, che aveva annullato l'avviso di accertamento per Irpef, addizionali, contributi previdenziali, Irap e Iva relativo all'anno 2006, ritenendo violato l'art. 12, comma 7, della legge n. 212/2000 per mancata instaurazione del contraddittorio preventivo. L'Ufficio ha sostenuto che tale disposizione non prevede un obbligo generalizzato di contraddittorio endoprocedimentale, ma si applica soltanto agli accertamenti conseguenti ad accessi, ispezioni e verifiche svolti nei locali dell'attività del contribuente. Quanto all'Iva, tributo armonizzato, il contraddittorio è invece soggetto a un obbligo generale, ma la relativa violazione determina l'invalidità dell'atto solo se il contribuente dimostra concretamente che il contraddittorio avrebbe potuto condurre a un risultato diverso.
La decisione
La Commissione Tributaria Regionale ha accolto l'appello dell'Agenzia delle Entrate e, riformando la sentenza di primo grado, ha confermato la legittimità dell'avviso di accertamento. Ha ritenuto che, per le imposte nazionali, non sussistesse un obbligo generalizzato di contraddittorio ai sensi dell'art. 12, comma 7, della legge n. 212/2000, non risultando applicabile la disposizione in assenza di accessi, ispezioni o verifiche presso i locali dell'attività. Per l'Iva, pur riconoscendo la generale necessità del contraddittorio, il Collegio ha escluso la nullità dell'atto perché il contribuente non aveva dimostrato quali specifiche ragioni avrebbe potuto far valere e come esse avrebbero potuto determinare un esito diverso. Le spese sono state compensate e non è stata pronunciata condanna per il grado d'appello, poiché il contribuente non si è costituito.
Norme richiamate
Art. 12, comma 7, legge n. 212/2000, Statuto dei diritti del contribuente
Le disposizioni non sono fonte di un generalizzato obbligo di contraddittorio endoprocedimentale e si applicano agli accertamenti conseguenti ad accessi, ispezioni e verifiche fiscali effettuati nei locali del contribuente.
Nel sistema nazionale, il contraddittorio preventivo è obbligatorio solo quando una specifica norma lo prevede. L'art. 12, comma 7, opera in relazione ai controlli svolti presso i locali dell'attività imprenditoriale o professionale, per consentire al contribuente di chiarire o contestare gli elementi acquisiti durante tali attività.
Normativa unionale in materia di Iva e principio generale del contraddittorio
Per i tributi armonizzati l'obbligo del contraddittorio ha valenza generale.
In materia di Iva, la mancata instaurazione del contraddittorio può comportare l'invalidità dell'atto, ma il contribuente deve dimostrare in concreto che avrebbe potuto formulare difese o produrre elementi idonei a incidere diversamente sull'esito del procedimento.
Massime di principio
- Nel diritto tributario nazionale non esiste, in via generale, un obbligo di contraddittorio preventivo per ogni accertamento. L'obbligo deve derivare da una specifica disposizione di legge.
- Il contraddittorio previsto dall'art. 12, comma 7, dello Statuto del contribuente riguarda principalmente gli accertamenti preceduti da accessi, ispezioni o verifiche presso i locali dell'attività del contribuente.
- Per l'Iva e gli altri tributi armonizzati, il contraddittorio ha portata generale, anche negli accertamenti svolti esclusivamente sulla base della documentazione disponibile presso l'Ufficio.
- La violazione del contraddittorio in materia di Iva non comporta automaticamente la nullità dell'atto: il contribuente deve indicare e dimostrare le specifiche argomentazioni, prove o contestazioni che avrebbe potuto presentare e la loro concreta idoneità a modificare il risultato.
- In giudizio non è sufficiente lamentare astrattamente l'assenza del contraddittorio; occorre allegare una concreta difesa potenzialmente decisiva, dimostrando il cosiddetto effetto utile del contraddittorio.
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza tributaria, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza tributaria
- Sentenza · 2 ott 2017Sentenza del 02/10/2017 n. 219 - Comm. Trib. Prov. Matera
- Sentenza · 2 ott 2017Sentenza del 02/10/2017 n. 219 - Comm. Trib. Prov. Grosseto
- Sentenza · 2 ott 2017Sentenza del 02/10/2017 n. 384 - Comm. Trib. Prov. Savona
- Sentenza · 2 ott 2017Sentenza del 02/10/2017 n. 962 - Comm. Trib. Reg. per il Veneto
- Sentenza · 2 ott 2017Sentenza del 02/10/2017 n. 966 - Comm. Trib. Reg. per il Veneto
- Sentenza · 2 ott 2017Sentenza del 02/10/2017 n. 970 - Comm. Trib. Reg. per il Veneto
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza tributaria →