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Sentenza

Sentenza del 02/10/2017 n. 1370 - Comm. Trib. Reg. per il Piemonte

Contraddittorio endoprocedimentale - Obbligatorietà - Contraddittorio nei tributi "armonizzati"

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale l’amministrazione

La controversia

L'Agenzia delle Entrate ha impugnato la sentenza della Commissione Tributaria Provinciale di Torino, che aveva annullato l'avviso di accertamento per Irpef, addizionali, contributi previdenziali, Irap e Iva relativo all'anno 2006, ritenendo violato l'art. 12, comma 7, della legge n. 212/2000 per mancata instaurazione del contraddittorio preventivo. L'Ufficio ha sostenuto che tale disposizione non prevede un obbligo generalizzato di contraddittorio endoprocedimentale, ma si applica soltanto agli accertamenti conseguenti ad accessi, ispezioni e verifiche svolti nei locali dell'attività del contribuente. Quanto all'Iva, tributo armonizzato, il contraddittorio è invece soggetto a un obbligo generale, ma la relativa violazione determina l'invalidità dell'atto solo se il contribuente dimostra concretamente che il contraddittorio avrebbe potuto condurre a un risultato diverso.

La decisione

La Commissione Tributaria Regionale ha accolto l'appello dell'Agenzia delle Entrate e, riformando la sentenza di primo grado, ha confermato la legittimità dell'avviso di accertamento. Ha ritenuto che, per le imposte nazionali, non sussistesse un obbligo generalizzato di contraddittorio ai sensi dell'art. 12, comma 7, della legge n. 212/2000, non risultando applicabile la disposizione in assenza di accessi, ispezioni o verifiche presso i locali dell'attività. Per l'Iva, pur riconoscendo la generale necessità del contraddittorio, il Collegio ha escluso la nullità dell'atto perché il contribuente non aveva dimostrato quali specifiche ragioni avrebbe potuto far valere e come esse avrebbero potuto determinare un esito diverso. Le spese sono state compensate e non è stata pronunciata condanna per il grado d'appello, poiché il contribuente non si è costituito.

Norme richiamate

  • Art. 12, comma 7, legge n. 212/2000, Statuto dei diritti del contribuente

    Le disposizioni non sono fonte di un generalizzato obbligo di contraddittorio endoprocedimentale e si applicano agli accertamenti conseguenti ad accessi, ispezioni e verifiche fiscali effettuati nei locali del contribuente.

    Nel sistema nazionale, il contraddittorio preventivo è obbligatorio solo quando una specifica norma lo prevede. L'art. 12, comma 7, opera in relazione ai controlli svolti presso i locali dell'attività imprenditoriale o professionale, per consentire al contribuente di chiarire o contestare gli elementi acquisiti durante tali attività.

  • Normativa unionale in materia di Iva e principio generale del contraddittorio

    Per i tributi armonizzati l'obbligo del contraddittorio ha valenza generale.

    In materia di Iva, la mancata instaurazione del contraddittorio può comportare l'invalidità dell'atto, ma il contribuente deve dimostrare in concreto che avrebbe potuto formulare difese o produrre elementi idonei a incidere diversamente sull'esito del procedimento.

Massime di principio

  • Nel diritto tributario nazionale non esiste, in via generale, un obbligo di contraddittorio preventivo per ogni accertamento. L'obbligo deve derivare da una specifica disposizione di legge.
  • Il contraddittorio previsto dall'art. 12, comma 7, dello Statuto del contribuente riguarda principalmente gli accertamenti preceduti da accessi, ispezioni o verifiche presso i locali dell'attività del contribuente.
  • Per l'Iva e gli altri tributi armonizzati, il contraddittorio ha portata generale, anche negli accertamenti svolti esclusivamente sulla base della documentazione disponibile presso l'Ufficio.
  • La violazione del contraddittorio in materia di Iva non comporta automaticamente la nullità dell'atto: il contribuente deve indicare e dimostrare le specifiche argomentazioni, prove o contestazioni che avrebbe potuto presentare e la loro concreta idoneità a modificare il risultato.
  • In giudizio non è sufficiente lamentare astrattamente l'assenza del contraddittorio; occorre allegare una concreta difesa potenzialmente decisiva, dimostrando il cosiddetto effetto utile del contraddittorio.

Testo integrale

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