Cassazione Penale, Sentenza n. 7654/2025 del 25/02/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorso deduceva: 1) vizio di qualificazione del fatto e di motivazione per la ritenuta estorsione (art. 629 c.p.) anziché esercizio arbitrario delle proprie ragioni (art. 393 c.p.), sostenendo che le frasi proferite dall'imputato non avessero efficacia intimidatoria e che l'intervento fosse finalizzato solo ad aiutare Tracchia nel recupero di un credito legittimo; 2) vizio di motivazione e violazione degli artt. 133 e 62-bis c.p. per il diniego delle attenuanti generiche e per la mancata determinazione della pena al minimo edittale, nonostante lo stato di incensuratezza e il comportamento processuale dell'imputato.
La decisione
La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto pacifica e corretta la ricostruzione di merito che ha valorizzato non solo il tenore verbale delle espressioni ma anche il comportamento e le modalità (atteggiamento minaccioso, gesto di "sbattere sul tavolo" la fattura, le frasi rivolte alla persona offesa) come idonee a coartare la libertà di autodeterminazione. Ha confermato che l'imputato ha agito in proprio interesse (rivendicando per sé l'incremento del 20% sugli interessi) e non come mero ausiliario del creditore, giustificando la qualificazione per tentata estorsione; le censure sulla determinazione della pena sono state dichiarate inammissibili per genericità. Il ricorrente è condannato alle spese processuali.
Norme richiamate
art. 629 cod.pen. (estorsione)
La Corte ha interpretato che la fattispecie di estorsione ricorre quando l'agente, anche con condotte criptiche o comportamentali, manifesta capacità intimidatoria e agisce in proprio interesse richiedendo somme non dovute o maggiorate; nel caso il requisito soggettivo e l'azione intimidatoria sono stati ritenuti sussistenti.
art. 393 cod.pen. (esercizio arbitrario delle proprie ragioni)
La norma è stata distinta dall'estorsione: l'esercizio arbitrario si configura se il terzo concorre soltanto all'interesse del creditore e non per un vantaggio proprio. La Corte ha ritenuto che qui Di Tullio avesse un interesse proprio (es.: rivendicazione del 20%), escludendo la qualificazione come esercizio arbitrario.
art. 133 cod.pen. (attenuanti generiche e criteri per la determinazione della pena)
La Corte ha ricordato che il riconoscimento delle attenuanti generiche richiede elementi positivi apprezzabili nel giudizio di merito; mere affermazioni generiche di incensuratezza e comportamento processuale non sono sufficienti a obbligare la riduzione se non sostenute da elementi concreti.
art. 62-bis cod.pen.
Richiamato in relazione alle censure sulla determinazione della pena; la Corte ha ritenuto irrilevanti per le deduzioni difensive gli elementi forniti in modo generico, confermando la valutazione di merito sulla misura della pena.
Giurisprudenza di legittimità (Sez. U, n. 29541 del 16/07/2020)
Citata per il principio differenziale tra estorsione e concorso nel reato di esercizio arbitrario: decisivo è se il terzo abbia perseguito un interesse proprio (concorso in estorsione) o solo l'interesse del creditore (esercizio arbitrario).
Massime di principio
- Per distinguere estorsione da esercizio arbitrario delle proprie ragioni occorre valutare non solo il contenuto verbale della pretesa ma anche il comportamento, le modalità e l'esistenza di un interesse personale del terzo che agisce a recupero del credito: la rivendicazione di vantaggi propri (es. maggiorazioni non dovute) orienta verso l'estorsione.
- La capacità intimidatoria può derivare da gesti, atteggiamenti, espressioni anche velate o in dialetto: non è necessario che la minaccia sia esplicita; il giudizio va ancorato alla percezione della vittima e al contesto concreto.
- Per ottenere il riconoscimento delle attenuanti generiche o una riduzione della pena è necessario allegare e provare elementi concreti e apprezzabili in fatto; deduzioni generiche sullo stato di incensuratezza o sul comportamento processuale sono insufficienti.
- Le questioni di qualificazione giuridica e sulla capacità intimidatoria sono valutate con ampio spazio di discrezionalità dal giudice di merito e la Cassazione interviene solo se ricorrono vizi specifici di legge o manifesta illogicità nella motivazione.
- Quando si agisce per il recupero di crediti è prudente documentare mandato scritto o incarico chiaro e astenersi da approcci intimidatori: la mancanza di un mandato evidente o la richiesta di somme non dovute espongono a rischio di inquadramento come estorsione.
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