Salta al contenuto
Sentenza

Sentenza n. 4712/2026 - Napoli, Sezione 9

per l'esecuzione del giudicato formatosi sulla sentenza del Tribunale di Torre Annunziata, sezione lavoro, n. 9/2025

Giustizia amministrativa202601602

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Campania - Napoli, Sez. IXSentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale di Torre Annunziata, sezione lavoro, n. 9/2025, relativa al riconoscimento del beneficio annuale di € 500,00 tramite carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione del personale docente

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (docente precaria)

Prevale il privato

La controversia

La ricorrente ha chiesto l’esecuzione del giudicato formatosi sulla sentenza del Tribunale di Torre Annunziata, sezione lavoro, n. 9/2025, con la quale il Ministero era stato condannato a riconoscerle il beneficio economico di € 500,00 annui tramite la carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione del personale docente, alle medesime condizioni previste per il personale di ruolo, in relazione al servizio a tempo determinato prestato nell’anno scolastico 2023/2024. La sentenza era stata notificata al Ministero il 9 giugno 2025, non era stata impugnata, come attestato dalla certificazione di cancelleria del 10 marzo 2026, e l’Amministrazione aveva persistito nell’inadempimento. È stato inoltre dedotto l’inutile decorso del termine dilatorio previsto per l’esecuzione delle condanne pecuniarie nei confronti delle pubbliche amministrazioni.

La decisione

Il TAR ha accolto il ricorso ai sensi dell’art. 114 c.p.a., ritenendo sussistenti i presupposti dell’ottemperanza: formazione del giudicato per mancata impugnazione della sentenza e decorso del termine previsto dall’art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996, convertito dalla l. n. 30/1997. Ha ordinato al Ministero di dare puntuale e integrale esecuzione al titolo giudiziale, mediante il pagamento delle spettanze dovute, entro sessanta giorni dalla notificazione o comunicazione della sentenza, se anteriore. Per l’eventuale ulteriore inottemperanza ha nominato commissario ad acta il dirigente della competente Direzione generale del Ministero, o un funzionario delegato munito delle necessarie competenze tecniche. Il giudice ha precisato che l’incarico di ausiliario del giudice è obbligatorio e non può essere rifiutato né limitato da disposizioni interne dell’amministrazione di appartenenza. Il compenso del commissario sarà liquidato con successivo decreto collegiale secondo il d.P.R. n. 115/2002; la relativa parcella dovrà essere presentata entro il termine di decadenza previsto dall’art. 71 del medesimo d.P.R., decorrente dal compimento dell’ultimo atto di esecuzione. Le spese di lite sono state poste a carico del Ministero nella misura di € 500,00, oltre accessori, contributo unificato se versato e attribuzione ai procuratori antistatari.

Norme richiamate

  • art. 114 c.p.a.

    Consente al giudice amministrativo di conoscere dell’azione di ottemperanza e di adottare le misure necessarie per assicurare l’esecuzione del giudicato; nel caso concreto ha giustificato l’ordine di esecuzione e la nomina del commissario ad acta.

  • art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996, convertito dalla l. n. 30/1997

    Il termine dilatorio per l’esecuzione delle condanne pecuniarie nei confronti delle amministrazioni deve essere decorso prima della proposizione dell’azione esecutiva; il TAR ne ha accertato l’inutile decorso.

  • art. 1 l. n. 107/2015

    È la base normativa del beneficio economico della carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione del personale docente, riconosciuto alla ricorrente in forza del titolo giudiziale azionato.

  • d.P.R. n. 115/2002

    Disciplina la liquidazione del compenso e delle spese spettanti al commissario ad acta, con riferimento agli artt. 55, 56 e 71.

  • art. 55 d.P.R. n. 115/2002

    Richiamato per la liquidazione delle spese relative all’utilizzo del mezzo proprio da parte del commissario ad acta, ritenuto autorizzato.

  • art. 56 d.P.R. n. 115/2002

    Richiamato per le ulteriori spese necessarie all’adempimento dell’incarico commissariale.

  • art. 71 d.P.R. n. 115/2002

    Prevede il termine decadenziale per la presentazione della parcella del commissario; il dies a quo è individuato nel compimento dell’ultimo atto di esecuzione della sentenza.

  • art. 8 l. n. 417/1978

    Richiamato, insieme alla disciplina sulle spese di missione, per la liquidazione delle spese connesse all’utilizzo del mezzo proprio del commissario ad acta.

Massime di principio

  • L’azione di ottemperanza è ammissibile quando il titolo giudiziale sia divenuto definitivo, circostanza dimostrabile mediante certificazione della cancelleria, e sia inutilmente decorso il termine dilatorio previsto per l’esecuzione delle condanne pecuniarie a carico delle pubbliche amministrazioni.
  • In presenza di un giudicato di condanna dell’amministrazione al pagamento di somme determinate o determinabili, il giudice dell’ottemperanza può ordinare il puntuale e integrale adempimento entro un termine assegnato, specificando le modalità esecutive necessarie.
  • La nomina del commissario ad acta può essere disposta già con la sentenza di ottemperanza, per il caso di ulteriore inadempimento dell’amministrazione dopo la scadenza del termine assegnato.
  • L’incarico di commissario ad acta, quale ausiliario del giudice, ha natura obbligatoria e non può essere rifiutato o limitato da disposizioni interne dell’amministrazione di appartenenza.
  • Il compenso e le spese del commissario ad acta sono liquidati successivamente con decreto collegiale secondo il d.P.R. n. 115/2002; il termine per la presentazione della parcella decorre dal compimento dell’ultimo atto di esecuzione e non dal deposito della relazione sull’attività svolta.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaPersonale scolasticoTrattamento economico e previdenziale
RamiProcesso amministrativoPubblico impiego e concorsi
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaEffetto conformativo e riedizione del potereTermini del procedimento

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.