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Sentenza

Sentenza n. 1257/2026 - Catanzaro, Sezione 1

per l'annullamento - del decreto prot. n. -OMISSIS- del 27 giugno 2022, notificato in data 1 luglio 2022, mediante il quale il Prefetto di Cosenza ha respinto l'istanza del Sig. -OMISSIS- tesa ad ottenere il rinnovo della licenza del porto di pistola per difesa personale; - di ogni altro atto connesso, presupposto e/o conseguente a quello in questa Sede impugnato e, tra questi: a) il preavviso di rigetto ex art. 10-bis L. 241/1990 prot. n. 50515/2022 del 28 aprile 2022; b) la nota prot. -OMISSIS- del 21 giugno 2022 della Questura di Cosenza – Commissariato P.S. -OMISSIS- – Polizia Amministrativa e Sociale -OMISSIS- del 18 giugno 2022; c) la Nota prot. -OMISSIS- del 14 aprile 2022 della Questura di Cosenza – Commissariato P.S. -OMISSIS- – Polizia Amministrativa e Sociale Cat. 6F/2022 PAS del 13 aprile 2022; d) la Nota prot. -OMISSIS- del 16 aprile 2021 della Questura di Cosenza – Commissariato P.S. -OMISSIS- – Polizia Amministrativa e Sociale -OMISSIS-del 6 aprile 2021, conosciuti a seguito di istanza di accesso agli atti del 12 luglio 2022; nonché di tutti gli atti dell'attività istruttoria eventualmente compiuta ancorché non conosciuti;

Giustizia amministrativa202201226

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Calabria - Catanzaro, Sez. ISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: diniego di rinnovo della licenza di porto di pistola per difesa personale, unitamente agli atti presupposti e connessi

Esito

IMPROCEDIBILITA

Favorevole al resistente (prefettura e ministero)

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il ricorrente ha impugnato il decreto prefettizio con cui era stata respinta l'istanza di rinnovo della licenza di porto di pistola per difesa personale, nonché il preavviso di rigetto e gli ulteriori atti istruttori della Questura. Dal testo della sentenza non emergono in dettaglio i motivi di illegittimità dedotti. Nel corso del giudizio, con memoria depositata il 21 maggio 2026, il ricorrente ha dichiarato di non avere più interesse alla decisione del ricorso.

La decisione

Il TAR ha preso atto della dichiarazione espressa di sopravvenuta carenza di interesse e ha dichiarato il ricorso improcedibile ai sensi dell'art. 35, comma 1, lett. c), c.p.a., senza esaminare il merito delle censure rivolte contro il diniego prefettizio. Il Collegio ha ritenuto che, nel processo amministrativo, la parte ricorrente conservi la disponibilità dell'azione sino alla trattenuta della causa in decisione e possa dichiarare di non avere più interesse alla pronuncia; in assenza di repliche o diverse richieste delle altre parti, il giudice deve conformarsi a tale dichiarazione e non può decidere d'ufficio il merito né sostituirsi alla valutazione dell'interesse ad agire. Le spese sono state compensate tra le parti costituite in ragione della natura processuale della decisione e dell'assetto degli interessi coinvolti.

Norme richiamate

  • art. 35, comma 1, lett. c), c.p.a.

    La sopravvenuta carenza di interesse alla decisione comporta la declaratoria di improcedibilità del ricorso.

  • art. 85, comma 9, c.p.a.

    Richiamato nel contesto processuale della pronuncia; il testo non esplicita una specifica interpretazione ulteriore.

  • art. 87, comma 4-bis, c.p.a.

    Richiamato in relazione alla trattazione dell'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato; il testo non esplicita una specifica interpretazione ulteriore.

  • art. 10-bis l. 241/1990

    Richiamato quale base del preavviso di rigetto impugnato; il giudice non ne esamina il contenuto perché il ricorso è dichiarato improcedibile.

  • art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003

    Richiamato quale fondamento dell'oscuramento delle generalità e dei dati identificativi del ricorrente.

  • art. 10 Regolamento (UE) 2016/679

    Richiamato, insieme alla normativa nazionale sulla privacy, a tutela dei diritti e della dignità della parte interessata mediante oscuramento dei dati identificativi.

Massime di principio

  • La dichiarazione espressa del ricorrente di non avere più interesse alla decisione, resa sino al momento in cui la causa è trattenuta in decisione, impone al giudice amministrativo di dichiarare l'improcedibilità del ricorso per sopravvenuta carenza di interesse, quando non vi siano repliche o diverse richieste delle altre parti.
  • Nel processo amministrativo vige un principio dispositivo in senso ampio: il ricorrente ha la disponibilità dell'azione e il giudice non può decidere d'ufficio il merito della controversia né sostituirsi alla valutazione della parte circa la persistenza dell'interesse ad agire.
  • La declaratoria di improcedibilità per sopravvenuta carenza di interesse preclude l'esame dei motivi di illegittimità dedotti contro il provvedimento impugnato.

Come è indicizzato

MaterieEstinzione, perenzione e improcedibilità
RamiProcesso amministrativo
IstitutiSopravvenuta carenza di interesse

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