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Cassazione Civile, Ordinanza n. 09688/2024 del 10/04/2024

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (lavoratore)

La controversia

La controversia nasce da un decreto ingiuntivo ottenuto da una collaboratrice esperta linguistica contro l’università per differenze retributive maturate nello svolgimento della prestazione presso l’ateneo. In primo grado il decreto era stato revocato; in appello la condanna era stata riformata solo in parte, con riduzione della somma dovuta a seguito del riconoscimento di un errore di calcolo nella trattenuta operata dall’università. La Corte d’appello aveva inoltre ritenuto illegittima la trattenuta del 2,5% operata sulla retribuzione e aveva escluso l’applicabilità dei meccanismi di recupero della quota contributiva a carico del lavoratore, ritenendo che il ritardo nel pagamento imponesse il versamento integrale degli importi. L’università ha proposto ricorso per cassazione con due motivi: con il primo ha denunciato la violazione degli artt. 19 e 23 l. n. 218/1952, sostenendo che non vi fosse alcuna omissione contributiva ma solo un pagamento successivo a seguito di rettifica del trattamento economico per adeguamento ISTAT; con il secondo ha denunciato la violazione dell’art. 69 l. n. 133/2008, sostenendo che la trattenuta del 2,5% dovesse applicarsi anche ai collaboratori esperti linguistici, in quanto il loro trattamento era parametrato a quello dei ricercatori confermati a tempo definito.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto infondato il primo motivo, richiamando il principio secondo cui il datore di lavoro può operare la ritenuta della quota contributiva a carico del lavoratore solo se abbia corrisposto all’ente previdenziale anche tale quota; se il pagamento avviene in ritardo rispetto ai termini del rapporto previdenziale, il credito retributivo si estende automaticamente alla quota contributiva a carico del lavoratore, che diviene parte della retribuzione e non può essere trattenuta. Ha inoltre ritenuto infondato il secondo motivo, affermando che, poiché il rapporto di lavoro dei collaboratori esperti linguistici ha natura privatistica, correttamente è stata esclusa l’applicabilità dell’art. 69 l. n. 133/2008, norma riferita ai pubblici dipendenti. La ricorrente è stata condannata alle spese del giudizio di legittimità ed è stato dato atto dei presupposti per il versamento dell’ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 19 l. n. 218/1952

    consente la ritenuta della quota contributiva a carico del lavoratore solo nei termini ordinari, quando il datore abbia versato o versi contestualmente la contribuzione dovuta all’ente previdenziale; non opera quando il pagamento è tardivo oltre il termine del periodo di paga cui il contributo si riferisce.

  • art. 23 l. n. 218/1952

    in caso di omesso o insufficiente versamento dei contributi entro il termine stabilito, il datore di lavoro non può recuperare sulla retribuzione del lavoratore la quota contributiva non versata, dovendola sopportare integralmente.

  • art. 69 l. n. 133/2008

    non si applica ai collaboratori esperti linguistici, il cui rapporto è qualificato di natura privatistica, ma ai pubblici dipendenti cui la norma fa riferimento.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    consente di dare atto della sussistenza dei presupposti per il versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto del ricorso.

Massime di principio

  • Il datore di lavoro può trattenere dalla retribuzione la quota contributiva a carico del lavoratore solo se adempie tempestivamente o contestualmente all’obbligo verso l’ente previdenziale; in caso di ritardo, la quota non è più recuperabile sul dipendente e si consolida nella sua sfera retributiva.
  • La tardività del pagamento contributivo produce l’effetto di trasferire la quota a carico del lavoratore nel credito retributivo dovuto, impedendo la successiva trattenuta da parte del datore di lavoro.
  • Le norme che prevedono decurtazioni o regimi retributivi speciali per i dipendenti pubblici non sono estensibili, in assenza di base normativa espressa, a rapporti qualificati come privatistici, anche se parametrati per alcuni profili al trattamento di categorie pubbliche.
  • Quando il ricorso per cassazione è integralmente respinto, le spese seguono la soccombenza e può essere disposto l’ulteriore contributo unificato ove ne ricorrano i presupposti.

Come è indicizzato

MaterieRetribuzione e TFRContributi previdenzialiRicorso per cassazione
RamiLavoroPrevidenzaProcesso civile
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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