Cassazione Penale, Ordinanza n. 11442/2026 del 26/03/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato, condannato dal Tribunale alla sola pena dell'ammenda, ha proposto un atto di appello poi riqualificato come ricorso per cassazione, deducendo con un unico motivo l'insussistenza degli elementi costitutivi del reato contestato. La Corte non è entrata nel merito della doglianza perché ha rilevato d'ufficio un vizio formale del ricorso: l'atto era stato sottoscritto da un difensore di fiducia non iscritto all'albo speciale per il patrocinio davanti alla Corte di cassazione.
La decisione
La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso, rilevando che il difensore che lo aveva sottoscritto risultava iscritto al solo albo ordinario e non anche all'albo speciale richiesto dall'art. 613, comma 1, c.p.p. per proporre ricorso per cassazione. Conseguentemente ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000 in favore della Cassa delle Ammende, ritenendo non escludibili profili di colpa nella proposizione dell'impugnazione.
Norme richiamate
art. 4, comma 7, l. n. 628 del 1961
Norma richiamata quale disposizione incriminatrice oggetto della contestazione di merito, ma non esaminata nel contenuto perché il ricorso è stato dichiarato inammissibile per un vizio processuale.
È richiamato insieme alle altre disposizioni processuali per affermare la non impugnabilità della sentenza di primo grado con il mezzo esperito e la conseguente riqualificazione dell'atto come ricorso per cassazione.
art. 591, comma 1, lett. a), c.p.p.
È richiamato come base normativa dell'inammissibilità dell'impugnazione proposta da soggetto non legittimato secondo le forme richieste.
Stabilisce che il ricorso per cassazione deve essere proposto da difensore iscritto nell'albo speciale della Corte di cassazione; la mancanza di tale iscrizione determina l'inammissibilità del ricorso.
Massime di principio
- Il ricorso per cassazione è inammissibile quando sia sottoscritto da un difensore non iscritto all'albo speciale della Corte di cassazione, trattandosi di requisito formale richiesto a pena di inammissibilità.
- Quando la sentenza di primo grado non è impugnabile con appello perché concerne una condanna alla sola ammenda, l'atto di appello può essere riqualificato come ricorso per cassazione, ma resta soggetto ai requisiti propri di tale mezzo di impugnazione.
- In presenza di inammissibilità del ricorso per colpa nella sua proposizione, può essere applicata la sanzione pecuniaria in favore della Cassa delle Ammende oltre al pagamento delle spese processuali.
- La Corte di cassazione non esamina il motivo di merito se rileva una causa processuale di inammissibilità che impedisce l'accesso al giudizio di legittimità.
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