Sentenza n. 1279/2026 - Torino, Sezione 3
per ordinare l'ottemperanza da parte dell'Amministrazione resistente del giudicato formatosi sulla sentenza del Tribunale Ordinario di Torino, Sezione Lavoro, n. 134/2025 pubblicata il 16/01/2025, notificata in forma esecutiva in data 17/01/2025, passata in giudicato, con il conseguente obbligo per il Ministero dell'Istruzione e del Merito, in persona del Ministro pro tempore, di provvedere ad erogare in favore della Sig.ra PILLA LUISA l'importo di €. 1.000,00 attraverso l'emissione di buoni elettronici di spesa di corrispondente valore nominale, maggiorati di interessi al tasso legale dalle singole scadenze al saldo, in relazione agli aa.ss. dal 2022/2023 e 2023/2024.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: inottemperanza del Ministero al giudicato formatosi su una sentenza del Tribunale ordinario di Torino, Sezione Lavoro, che aveva riconosciuto 1.000 euro per carta docente relativa agli anni scolastici 2022/2023 e 2023/2024
Esito
Favorevole al ricorrente (docente creditrice)
Prevale il privato
La controversia
La ricorrente ha chiesto l'esecuzione del giudicato formatosi sulla sentenza del Tribunale ordinario di Torino, Sezione Lavoro, notificata in forma esecutiva e non adempiuta dal Ministero. Ha domandato il pagamento di 1.000 euro mediante emissione di buoni elettronici di spesa, oltre agli interessi legali, la fissazione di una somma dovuta per ogni violazione o ritardo ai sensi dell'art. 114, comma 4, lettera e), c.p.a., la nomina preventiva di un commissario ad acta e la condanna alle spese. Il titolo giudiziale e il suo passaggio in giudicato risultavano documentati; inoltre, era decorso il termine dilatorio di 120 giorni previsto per il pagamento delle somme dovute dalle amministrazioni statali. Il Ministero non aveva adeguatamente contestato la pretesa né aveva dato esecuzione al giudicato.
La decisione
Il TAR ha accolto il ricorso, dichiarando l'inottemperanza del Ministero al giudicato e ordinando l'esecuzione entro 90 giorni dalla comunicazione o notificazione della sentenza. Il pagamento deve comprendere le somme riconosciute dal titolo, detratto quanto eventualmente già versato, gli accessori dovuti, gli oneri di registrazione, esame, copia e notificazione aventi titolo nel provvedimento, nonché gli interessi legali successivi alla proposizione del ricorso, da calcolare secondo il titolo e la legge. Il giudice ha precisato che i conteggi della creditrice non vincolano definitivamente l'Amministrazione, la quale deve verificare capitale residuo, misura e decorrenza degli interessi secondo gli artt. 1282 e seguenti c.c. È stata invece respinta la richiesta di astreinte, ritenuta manifestamente iniqua e sproporzionata. Per l'eventuale ulteriore inerzia è stato nominato commissario ad acta il Ragioniere Generale dello Stato, con incarico da attivare su istanza della creditrice dopo la scadenza del termine e da eseguire nei successivi 60 giorni. Il Ministero è stato condannato alle spese del giudizio, liquidate in 400 euro oltre accessori, con distrazione in favore del difensore antistatario. Gli atti sono stati trasmessi alla Procura regionale della Corte dei conti per il Lazio per i profili di possibile danno erariale.
Norme richiamate
art. 112, comma 2, lett. c), c.p.a.
Consente l'azione di ottemperanza per l'esecuzione delle sentenze passate in giudicato e degli altri provvedimenti giudiziari esecutivi ai quali l'amministrazione deve conformarsi.
art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a.
Prevede la possibilità di fissare una somma dovuta per ogni violazione o inosservanza ovvero per ogni ritardo nell'esecuzione del giudicato; nel caso concreto la richiesta è stata esclusa perché manifestamente iniqua e sproporzionata.
art. 14 d.l. 31 dicembre 1996, n. 669, convertito dalla l. 28 febbraio 1997, n. 30
Prevede un termine dilatorio di 120 giorni dalla notificazione del titolo esecutivo per il pagamento da parte delle amministrazioni statali, prima dell'avvio del recupero coattivo; il termine risultava decorso.
artt. 1282 e seguenti c.c.
Forniscono i parametri per determinare misura e decorrenza degli interessi dovuti, senza vincolare l'Amministrazione ai conteggi unilateralmente prodotti dal creditore.
art. 93 c.p.c.
Consente la distrazione delle spese a favore del difensore che si dichiari antistatario.
artt. 26 e 39 c.p.a.
Costituiscono il fondamento processuale della regolazione delle spese e del rinvio alle disposizioni del codice di procedura civile.
Massime di principio
- Il giudizio di ottemperanza promosso per l'esecuzione di un giudicato di condanna al pagamento di somme non ha natura costitutiva del diritto di credito, ma è diretto a renderne effettivo il soddisfacimento nei limiti risultanti dal titolo, dalla legge e dagli eventuali pagamenti parziali.
- Quando una sentenza passata in giudicato ha condannato un'amministrazione statale al pagamento di una somma e il termine dilatorio di 120 giorni dalla notificazione del titolo è decorso senza adempimento, il giudice amministrativo può dichiarare l'inottemperanza e assegnare all'amministrazione un termine per eseguire il giudicato.
- Nel giudizio di ottemperanza, i conteggi del creditore relativi al capitale residuo e agli interessi non vincolano l'amministrazione: l'importo dovuto deve essere verificato applicando i criteri stabiliti dal titolo e dalla legge, inclusi quelli sulla misura e decorrenza degli interessi.
- La somma prevista dall'art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a. per ogni violazione, inosservanza o ritardo nell'esecuzione del giudicato non deve essere applicata quando, alla luce delle circostanze concrete, risulti manifestamente iniqua e sproporzionata.
- In caso di persistente inerzia dell'amministrazione dopo il termine assegnato, il giudice dell'ottemperanza può nominare sin dalla sentenza un commissario ad acta, subordinandone l'intervento all'istanza del creditore e fissando un termine per l'esecuzione sostitutiva.
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