Sentenza n. 621/2026 - Lecce, Sezione 1
per l’ottemperanza al giudicato formatosi sulla sentenza del Tribunale di Taranto – Sezione Lavoro n. -OMISSIS-, emessa nel proc. r.g. n.-OMISSIS-, pubblicata in data 4 giugno 2025 e notificata in data 4 giugno 2025, divenuta esecutiva in assenza di impugnazione in data 5 luglio 2025.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: inottemperanza a una sentenza del Tribunale di Taranto, Sezione Lavoro, che imponeva l'erogazione di trattamenti ABA e logopedici o il rimborso dei relativi costi
Esito
Favorevole al ricorrente (utenti del servizio sanitario)
Prevale il privato
La controversia
I ricorrenti hanno chiesto l'ottemperanza alla sentenza del Tribunale di Taranto, divenuta esecutiva per mancata impugnazione, deducendo l'inerzia dell'ASL, che non aveva erogato direttamente al minore il trattamento con metodo ABA e la logopedia né aveva rimborsato le spese sostenute privatamente dai genitori, nonostante la trasmissione delle fatture. Hanno domandato il pagamento di € 25.126,05, poi rideterminato in € 24.914,05, oltre interessi e rivalutazione, nonché l'eventuale nomina di un commissario ad acta e la penalità di mora. I ricorrenti hanno inoltre eccepito la tardività della memoria e della documentazione depositate dall'ASL. L'amministrazione ha contestato l'ammissibilità e il fondamento della domanda, sostenendo in particolare che non fosse stata provata l'effettiva erogazione delle prestazioni, la loro misura, il pagamento delle fatture e il criterio di quantificazione dei costi; ha chiesto anche la rimessione in termini per un asserito malfunzionamento della rete internet aziendale.
La decisione
Il TAR ha dichiarato inutilizzabili la memoria e la documentazione depositate dall'ASL oltre i termini previsti dagli artt. 73 e 87, comma 3, c.p.a. L'istanza di rimessione in termini è stata respinta perché la documentazione prodotta, consistente in una fotografia dello schermo con un messaggio di errore, non dimostrava l'effettiva impossibilità non imputabile di depositare tempestivamente gli atti. Nel merito, il ricorso è stato accolto: la sentenza del Tribunale di Taranto era divenuta esecutiva e l'ASL non aveva dimostrato alcuna attività di esecuzione né giustificato l'inadempimento. Le fatture prodotte dai ricorrenti sono state ritenute idonee a comprovare la tipologia e il periodo delle terapie, l'importo sostenuto e l'avvenuto pagamento; le contestazioni dell'ASL sono state considerate generiche. Il giudice ha inoltre rilevato che l'amministrazione non aveva dimostrato di aver indirizzato il minore verso strutture pubbliche o convenzionate per l'erogazione diretta delle prestazioni, né di aver rimborsato i costi sostenuti. Il riferimento alla validità annuale della prescrizione è stato ritenuto infondato, poiché la prescrizione non indicava un limite temporale e descriveva la patologia come stabilizzata. L'ASL è stata quindi condannata a dare completa esecuzione al giudicato e a corrispondere € 24.914,05, oltre interessi legali dal passaggio in giudicato al soddisfo, entro 60 giorni dalla comunicazione o notificazione della sentenza. La nomina del commissario ad acta è stata riservata all'eventuale persistente inadempimento, su istanza dei ricorrenti. È stata respinta la penalità di mora ex art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a., in considerazione delle difficoltà economiche dell'amministrazione, dei vincoli di bilancio e della necessità di risorse straordinarie. Le spese sono state integralmente compensate.
Norme richiamate
art. 114 c.p.a.
Disciplina l'azione di ottemperanza e consente, tra l'altro, la richiesta di penalità di mora; nel caso concreto il giudice ha escluso la sussistenza dei presupposti per applicarla.
artt. 73 e 87, comma 3, c.p.a.
termine di venti giorni liberi per il deposito dei documenti e di quindici giorni liberi per il deposito delle memorie
I termini per il deposito di documenti e memorie prima della camera di consiglio sono stati ritenuti perentori ai fini dell'utilizzabilità processuale; il deposito tardivo dell'ASL è stato dichiarato inutilizzabile.
Massime di principio
- Nel giudizio di ottemperanza, l'amministrazione onerata deve dimostrare l'avvenuta esecuzione del giudicato o fornire una giustificazione concreta dell'inadempimento; in mancanza, il giudice può ordinare l'esecuzione e condannare l'amministrazione al pagamento delle somme dovute.
- Quando un giudicato impone a un'amministrazione sanitaria di erogare direttamente una prestazione oppure di rimborsare i costi sostenuti dall'assistito, l'assenza di prova dell'erogazione diretta comporta l'obbligo di rimborso delle spese effettivamente documentate.
- Fatture regolari contenenti l'indicazione della prestazione sanitaria, del periodo di riferimento, dell'importo e dell'attestazione di pagamento sono idonee a comprovare il credito per il rimborso, salvo contestazioni specifiche e adeguatamente dimostrate dell'amministrazione.
- La rimessione in termini per un deposito processuale tardivo richiede la prova di un impedimento effettivo, non imputabile e concretamente documentato; una mera immagine recante un messaggio di errore, priva di indicazione dell'indirizzo web e della data e ora dell'evento, non è sufficiente.
- La penalità di mora nell'ottemperanza non è automatica e può essere negata quando siano dimostrate specifiche difficoltà economiche dell'amministrazione, vincoli di bilancio e la necessità di reperire risorse straordinarie per adempiere.
Come è indicizzato
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