Ordinanza n. 1689/2026 - Palermo, Sezione 2
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: graduatoria definitiva e atti della procedura concorsuale per un posto di custode
Esito
La controversia
Il ricorrente ha impugnato, con ricorso integrato da motivi aggiunti, la graduatoria definitiva del 25 marzo 2026, adottata con delibera n. 10/2026, nonché i verbali della commissione, comprese le valutazioni delle prove pratica e orale, le relative griglie e ogni atto presupposto, connesso o consequenziale. Il testo dell'ordinanza non espone il contenuto specifico dei motivi di illegittimità dedotti, ma evidenzia che il Collegio ha ravvisato la necessità di verificare eventuali profili di inammissibilità del ricorso, con particolare riguardo alla riferibilità al controinteressato dell'indirizzo PEC utilizzato per le notifiche e all'identificazione del controinteressato mediante il codice fiscale.
La decisione
Il TAR non ha definito il giudizio né deciso nel merito la legittimità della graduatoria o degli altri atti concorsuali. Ha disposto specifici incombenti istruttori: il ricorrente deve documentare la riferibilità al controinteressato dell'indirizzo PEC al quale sono state effettuate le notifiche; l'istituto resistente deve fornire il codice fiscale del controinteressato. Gli adempimenti devono essere eseguiti mediante il processo amministrativo telematico entro il termine perentorio di dieci giorni dalla comunicazione amministrativa dell'ordinanza. La trattazione è stata rinviata all'udienza camerale del 18 giugno 2026, anche per assicurare il rispetto dei termini a difesa con riferimento ai motivi aggiunti. La precedente istanza di misure cautelari monocratiche era stata respinta con decreto cautelare n. 270 del 6 maggio 2026; l'ordinanza in esame non contiene una nuova decisione cautelare definitiva.
Norme richiamate
art. 73 c.p.a.
eventuali profili di inammissibilità del ricorso
La norma è richiamata quale base per consentire al Collegio di rilevare e verificare d'ufficio eventuali profili di inammissibilità, acquisendo previamente gli elementi necessari sul perfezionamento delle notifiche e sull'identificazione del controinteressato.
Processo amministrativo telematico
Gli incombenti istruttori devono essere depositati secondo le modalità del processo amministrativo telematico.
Massime di principio
- Quando il giudice amministrativo ravvisa possibili profili di inammissibilità del ricorso connessi alla notificazione al controinteressato, può disporre specifici incombenti istruttori per verificare la riferibilità dell'indirizzo PEC utilizzato e l'identità del destinatario della notifica.
- Gli incombenti istruttori disposti dal giudice amministrativo devono essere eseguiti nel termine espressamente stabilito; quando il termine è qualificato come perentorio, il suo mancato rispetto può incidere sulla prosecuzione del giudizio.
- In presenza di motivi aggiunti, la trattazione può essere rinviata per garantire il rispetto dei termini a difesa delle parti.
Come è indicizzato
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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