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Sentenza

Sentenza del 01/10/2015 n. 19606 - Corte di Cassazione

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale l’amministrazione

La controversia

La società aveva impugnato un avviso di mora relativo a un avviso di rettifica IVA per il 1992, divenuto definitivo per mancata impugnazione. Sosteneva, in particolare, la mancata notifica della cartella di pagamento e l'intervenuta definizione dell'accertamento tramite condono. I giudici di merito avevano ritenuto decaduta l'Amministrazione, applicando il termine previsto per la notifica delle cartelle conseguenti alla liquidazione delle dichiarazioni. L'Agenzia delle Entrate ha contestato tale interpretazione, sostenendo che il termine non fosse applicabile a una cartella derivante da un accertamento definitivo e che il ruolo fosse stato reso esecutivo nel 1998.

La decisione

La Corte di cassazione ha accolto entrambi i motivi dell'Agenzia. Ha stabilito che il termine introdotto dal D.L. n. 106 del 2005, art. 1, comma 5-bis, riguarda esclusivamente le cartelle derivanti dalla liquidazione automatizzata delle dichiarazioni ai sensi dell'art. 36-bis del D.P.R. n. 600 del 1973, non quelle conseguenti a un accertamento divenuto definitivo. In assenza di una specifica disciplina, la notifica della cartella relativa a un accertamento definitivo è soggetta al termine ordinario di prescrizione. La sentenza della CTR è stata cassata con rinvio ad altra sezione della Commissione Tributaria Regionale della Campania, anche per la liquidazione delle spese. Il giudice del rinvio dovrà inoltre valutare la documentazione prodotta dall'Ufficio, dalla quale risultava che il ruolo era stato prenotato e consegnato al concessionario nel dicembre 1998.

Norme richiamate

  • D.P.R. n. 602 del 1973, art. 17

    termine per l'iscrizione a ruolo, all'epoca vigente

    La norma disciplinava i termini entro i quali le somme dovevano essere iscritte a ruolo. La Corte ha rilevato che la relativa verifica doveva essere distinta dal termine di notifica della cartella.

  • D.P.R. n. 600 del 1973, art. 36-bis

    attività di liquidazione delle dichiarazioni

    Il termine speciale previsto dalla normativa successiva riguarda le cartelle emesse a seguito della liquidazione automatizzata delle dichiarazioni e non quelle derivanti da un accertamento divenuto definitivo.

  • D.L. n. 106 del 2005, art. 1, comma 5-bis

    termine per la notifica delle cartelle

    La disposizione è stata interpretata restrittivamente: si applica alle cartelle derivanti dalla liquidazione delle dichiarazioni, non alle cartelle conseguenti ad accertamenti definitivi.

  • D.Lgs. n. 46 del 1999, art. 23

    ha esteso all'IVA i termini di decadenza di cui al D.P.R. n. 602 del 1973, art. 25, comma 1

    La disposizione, entrata in vigore il 1 luglio 1999, non era applicabile ai fatti anteriori esaminati nella controversia.

  • D.P.R. n. 602 del 1973, art. 25

    termini di decadenza per la notifica della cartella

    I termini di decadenza previsti da questa norma non sono stati ritenuti applicabili, ratione temporis, alla fattispecie anteriore all'estensione della disciplina all'IVA.

  • Art. 360 c.p.c., n. 3

    violazione o falsa applicazione di norme di diritto

    La Corte ha accolto la censura dell'Agenzia relativa all'erronea applicazione del termine speciale alle cartelle derivanti da accertamento definitivo.

  • Art. 360 c.p.c., n. 5

    omessa motivazione su un fatto controverso e decisivo

    La CTR non aveva spiegato adeguatamente perché la documentazione prodotta dall'Ufficio, attestante l'esecutività del ruolo nel dicembre 1998, non fosse sufficiente a contrastare la decisione di primo grado.

Massime di principio

  • Occorre distinguere tra cartelle derivanti dalla liquidazione automatizzata della dichiarazione e cartelle conseguenti a un avviso di accertamento divenuto definitivo: i termini applicabili possono essere diversi.
  • Quando l'accertamento è divenuto definitivo, la cartella costituisce normalmente esecuzione di un credito tributario già accertato e non una nuova attività di accertamento; in assenza di una disciplina speciale applicabile, può operare il termine ordinario di prescrizione.
  • La verifica della tempestività deve considerare la normativa vigente alla data dei fatti e non può applicare retroattivamente termini di decadenza introdotti successivamente.
  • L'Amministrazione deve documentare adeguatamente la data di iscrizione a ruolo, di esecutività del ruolo e di consegna al concessionario; il giudice deve valutare espressamente tale documentazione.
  • La cassazione con rinvio non decide definitivamente la validità della pretesa tributaria: il giudice di rinvio dovrà esaminare nuovamente i termini applicabili e gli elementi documentali, oltre alle eventuali questioni rimaste assorbite, come il condono.

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