Sentenza n. 955/2026 - Cagliari, Sezione 2
per l’annullamento: - in parte qua, del provvedimento di irricevibilità pratica SUAPE datato 5 agosto 2024 e notificato con posta elettronica certificata il 6 agosto 2024, con il quale è stata dichiarata “l’irricevibilità della dichiarazione autocertificativa indicata in oggetto e la sua inefficacia con decorrenza dalla data di trasmissione della stessa al SUAPE. La S.V. è invitata pertanto a non procedere a realizzare l’intervento oggetto della dichiarazione autocertificativa stessa, in quanto lo stesso è da intendersi privo di qualsiasi titolo abilitativo in quanto la ricevuta è annullata ai sensi dell’art. 21 nonies della L.241/90, per i motivi sopra indicati”, assunto dal SUAPE del Comune di Olbia in esito alla richiesta di rinnovo dei titoli autorizzatori nn. 49, 50 e 51, rilasciati dalla Provincia di Sassari Zona Omogenea Olbia - Tempio con il provvedimento unico n. 593 del 14 luglio 2021; - in parte qua, dell’atto presupposto nota prot. n. 87652 del 30 luglio 2024, con il quale la Provincia di Sassari - Zona Omogenea Olbia-Tempio, Settore 7, Ufficio Concessioni e Autorizzazioni, non ha ritenuto corretta la procedura di autocertificazione a 0 giorni, avviata dalla società ricorrente presso il SUAPE di Olbia per il rinnovo dei titoli autorizzatori n. 49, 50 e 51 già rilasciati con il provvedimento unico n. 593 del 14 luglio 2021, “in quanto l’istante è privo dei titoli abilitativi che consentono il procedimento di autocertificazione a 0 giorni” ed ha concluso con l’invito alla Società ricorrente “a inoltrare una nuova istanza, con procedimento in Conferenza di servizi, e lo sportello SUAPE in indirizzo alle verifiche procedurali di competenza”; - in parte qua, dell’atto presupposto comunicazione d’irricevibilità datata 21 giugno 2024, con il quale la Provincia di Sassari - Zona Omogenea Olbia-Tempio, Settore 7, Ufficio Concessioni e Autorizzazioni ha comunicato l’irricevibilità dell’istanza presentata da “Pubblia Group S.r.l.” con pec del 20 giugno 2024 per il rinnovo delle autorizzazioni sulle strade provinciali 73 e 82 “in quanto il procedimento appartiene all’ambito SUAPE che, ai 2 sensi degli artt. 29 e 31 della L.R. n. 24 del 20.10.2016, provvede al coinvolgimento di tutti i soggetti competenti in merito all’istanza”; - di tutti gli atti connessi, consequenziali, e/o presupposti (ancorché non conosciuti e/o notificati alla Società quivi ricorrente) ivi compreso, ove occorra, qualunque ulteriore atto e/o misura applicativa rispetto ai quali riserva la proposizione di motivi aggiunti; per la condanna al risarcimento del danno subito a causa di attività, comportamento ed atti illegittimi, oltre ad interessi legali e rivalutazione monetaria dal dovuto al saldo.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: provvedimento di irricevibilità della pratica SUAPE per il rinnovo di tre autorizzazioni relative a impianti pubblicitari, nonché gli atti provinciali presupposti che avevano ritenuto necessaria la conferenza di servizi
Esito
Favorevole al resistente (enti pubblici procedenti)
Prevale l’amministrazione
La controversia
La società ha impugnato il provvedimento SUAPE del 5 agosto 2024, con cui era stata dichiarata irricevibile e inefficace l'autocertificazione a 0 giorni presentata per il rinnovo delle autorizzazioni relative a tre impianti pubblicitari, nonché la nota provinciale del 30 luglio 2024 e la precedente comunicazione del 21 giugno 2024. Il titolo originario era stato rilasciato nel 2021 all'esito di conferenza di servizi e aveva durata triennale. La ricorrente sosteneva che il rinnovo potesse essere effettuato mediante autocertificazione a 0 giorni, in base alla disciplina SUAPE e al punto 312.d dell'allegato B alla d.g.r. n. 49/2019; che l'autorizzazione per gli impianti pubblicitari fosse onnicomprensiva anche dell'occupazione di suolo pubblico e assorbisse gli ulteriori titoli; che l'amministrazione avesse esercitato illegittimamente un potere di revoca ai sensi dell'art. 21-quinquies l. 241/1990; che la conferenza di servizi ogni tre anni violasse i principi di semplificazione, economicità, efficienza e non aggravamento; e che fosse stato leso il legittimo affidamento, anche in ragione di prassi difformi seguite da altri enti e da precedenti uffici provinciali. È stato inoltre chiesto il risarcimento dei danni derivanti dagli atti e comportamenti asseritamente illegittimi. Il Comune di Olbia, costituitosi soltanto all'udienza, ha chiesto la rimessione in termini per le difese scritte, deducendo di non avere ricevuto l'avviso di fissazione dell'udienza.
La decisione
Il TAR ha respinto il ricorso e la domanda risarcitoria. In via preliminare ha negato al Comune la rimessione in termini: il termine per la costituzione è ordinatorio, ma l'amministrazione costituitasi solo all'udienza poteva svolgere esclusivamente difese orali; l'avviso di udienza doveva essere comunicato alle parti già costituite, sicché non vi era un presupposto per la rimessione. Nel merito, il Collegio ha ricostruito la disciplina degli impianti pubblicitari fuori dai centri abitati, rilevando che l'autorizzazione prevista dal Codice della strada ha natura sostanzialmente concessoria, assorbe le valutazioni edilizio-urbanistiche e comprende anche l'occupazione di suolo pubblico, ma non esclude che gli interessi paesaggistici, edilizi e demaniali debbano essere nuovamente valutati in sede di rinnovo. Il rinnovo non può essere effettuato mediante autocertificazione a 0 giorni quando vengono in rilievo titoli demaniali, occupazione di suolo pubblico, rilevanza edilizia o valutazioni discrezionali delle amministrazioni. Poiché gli impianti erano collocati su suolo pubblico e il titolo originario era stato formato all'esito di conferenza di servizi, era necessaria una nuova conferenza di servizi per verificare periodicamente la permanenza delle condizioni favorevoli, inclusi gli interessi di sicurezza, paesaggio, ambiente, salute e pubblica incolumità. Il primo motivo è stato quindi respinto: il modulo F8 stesso prevedeva la conferenza di servizi per l'occupazione di suolo pubblico; l'art. 39-bis l.r. 24/2016 esonera dalla riproduzione degli allegati già prodotti, ma non trasforma automaticamente il procedimento in autocertificazione, dovendosi coordinare con l'art. 37 della stessa legge, che esclude l'autocertificazione quando occorrono valutazioni discrezionali. La clausola di riserva del punto 312.d dell'allegato B alla d.g.r. n. 49/2019 conferma tale conclusione. Il secondo e il quarto motivo sono stati respinti perché il provvedimento non costituiva una revoca: i titoli originari avevano conservato efficacia fino alla naturale scadenza triennale del 14 luglio 2024. Il terzo motivo è stato respinto poiché la conferenza di servizi, pur comportando una nuova valutazione, è il modulo necessario e consente la prosecuzione dell'attività senza interruzioni qualora il rinnovo sia richiesto tempestivamente e abbia esito positivo. Il quinto motivo è stato respinto: l'illegittimità dell'atto non può essere desunta da prassi precedenti difformi, né un eventuale errore amministrativo può imporre la sua reiterazione; inoltre la società era stata tempestivamente invitata a presentare la domanda mediante il corretto modulo procedimentale e avrebbe potuto farlo prima della scadenza. La domanda risarcitoria è stata respinta per l'assenza di illegittimità degli atti presupposti. Spese compensate per la complessità della vicenda.
Norme richiamate
artt. 23, comma 4, e 24-27 d.lgs. 285/1992
Disciplinano l'installazione degli impianti pubblicitari e il rilascio delle relative autorizzazioni; il titolo previsto dal Codice della strada assorbe le valutazioni edilizio-urbanistiche connesse all'installazione.
art. 53 d.P.R. 495/1992
ha validità per un periodo di tre anni ed è rinnovabile
L'autorizzazione agli impianti pubblicitari ha durata triennale; il rinnovo deve rispettare il modulo procedimentale coerente con le caratteristiche dell'intervento e con gli interessi pubblici coinvolti.
art. 29 l.r. Sardegna 24/2016
Attribuisce al SUAPE competenza sui procedimenti amministrativi inerenti alle attività economiche e sugli interventi edilizi e demanda alla Giunta regionale la disciplina applicativa dei procedimenti SUAPE.
art. 37 l.r. Sardegna 24/2016
Esclude il procedimento in autocertificazione quando la verifica di conformità comporta valutazioni discrezionali della pubblica amministrazione.
art. 39-bis l.r. Sardegna 24/2016
In caso di rinnovo periodico o di presentazione di una dichiarazione autocertificativa per l'ottenimento di un titolo abilitativo precedentemente acquisito e la cui efficacia temporale è scaduta, qualora non siano mutate le condizioni e il quadro normativo di riferimento, non possono essere richiesti all'interessato asseverazioni e allegati che siano già stati prodotti all'atto dell'acquisizione del titolo abilitativo originario.
Semplifica la documentazione necessaria per il rinnovo, ma non impone l'utilizzo dell'autocertificazione a 0 giorni quando la fattispecie richiede valutazioni discrezionali o coinvolge titoli demaniali e occupazione di suolo pubblico.
art. 21-quinquies l. 241/1990
Non è applicabile perché l'atto impugnato non ha natura di revoca: il titolo originario ha prodotto effetti fino alla naturale scadenza.
art. 1 l. 241/1990
I principi di economicità, efficacia, efficienza e non aggravamento non impediscono il ricorso alla conferenza di servizi quando essa è necessaria per rivalutare interessi pubblici discrezionali.
art. 71, comma 5, c.p.a.
il decreto di fissazione è comunicato a cura dell'ufficio di segreteria, almeno sessanta giorni prima dell'udienza fissata, sia al ricorrente che alle parti costituite in giudizio
La comunicazione dell'avviso di udienza è dovuta alle parti costituite; la parte costituitasi solo all'udienza non può ottenere la rimessione in termini per svolgere difese scritte.
art. 73, comma 2, c.p.a.
La parte costituitasi all'udienza può svolgere difese orali nei limiti previsti dalla disposizione.
art. 46, comma 1, c.p.a.
Il termine per la costituzione delle parti ha natura ordinatoria, ma la costituzione tardiva non consente il recupero delle facoltà processuali ormai precluse.
art. 23 d.lgs. 285/1992
Quando viene meno il titolo abilitativo per l'impianto pubblicitario, il manufatto diviene abusivo e deve essere rimosso secondo la disciplina del Codice della strada.
punto 312.d dell'allegato B alla d.g.r. Sardegna n. 49/19
con le modalità della L.R. n. 24/2016 si raccordano eventuali ulteriori adempimenti, qualora necessari a seconda delle effettive caratteristiche dell'attività o dell'intervento
Prevede in via generale l'autocertificazione a 0 giorni per il rinnovo delle installazioni pubblicitarie, ma fa salva la necessità di ulteriori adempimenti e autorizzazioni quando emergano caratteristiche dell'intervento o vincoli che richiedano un diverso procedimento.
art. 8.4.1, lettera k), allegato A alla d.g.r. Sardegna n. 49/2019
errata indicazione della tipologia del procedimento (quali procedimento in autocertificazione in luogo della conferenza di servizi...)
Consente di dichiarare irricevibile la pratica quando il richiedente indica l'autocertificazione invece della conferenza di servizi, limitatamente a quanto rilevabile nella verifica formale.
Massime di principio
- Il rinnovo di un'autorizzazione per impianti pubblicitari su suolo pubblico deve essere trattato mediante conferenza di servizi quando sono coinvolti titoli demaniali, occupazione di suolo pubblico, rilevanza edilizia o valutazioni discrezionali di amministrazioni pubbliche; l'autocertificazione a 0 giorni è ammissibile soltanto quando tutti i titoli e gli adempimenti connessi possono essere formati secondo tale regime semplificato.
- L'autorizzazione prevista dagli artt. 23 e 53 del Codice della strada per gli impianti pubblicitari può assorbire i titoli edilizi e di occupazione di suolo pubblico, ma tale assorbimento non elimina la necessità che, in sede di rinnovo, siano rivalutati gli interessi pubblici sottesi a tali titoli.
- La disciplina che, in caso di rinnovo, esonera il privato dal ripresentare asseverazioni e allegati già prodotti non comporta automaticamente l'applicazione dell'autocertificazione a 0 giorni, dovendo essere coordinata con la regola che esclude tale procedimento quando sono necessarie valutazioni discrezionali.
- La necessità di una nuova conferenza di servizi a ogni rinnovo triennale non viola i principi di semplificazione, economicità e non aggravamento quando il modulo procedimentale è funzionale alla verifica periodica della permanenza delle condizioni di sicurezza, tutela paesaggistica, ambiente, salute e pubblica incolumità.
- Un atto che dichiara irricevibile una procedura di rinnovo non costituisce revoca del titolo originario quando quest'ultimo continua a produrre effetti sino alla naturale scadenza; l'art. 21-quinquies l. 241/1990 non è applicabile in assenza di una revoca anticipata.
- La precedente adozione di provvedimenti difformi o illegittimi non fonda un legittimo affidamento alla reiterazione dell'errore amministrativo né consente di invocare la disparità di trattamento per ottenere un provvedimento contrario alla legge.
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