Ordinanza n. 2398/2026 - Roma, Sezione 1T
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: provvedimento amministrativo sfavorevole, oggetto di ricorso per annullamento, fondato sulla mancata produzione di un documento alloggiativo e della certificazione di idoneità alloggiativa
Esito
Favorevole al resistente (ministero e prefettura)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente ha impugnato il provvedimento amministrativo chiedendone l’annullamento e la sospensione cautelare ai sensi degli artt. 29 e 55 c.p.a. La controversia riguarda la mancata produzione, da parte degli interessati, di un documento attestante la disponibilità di un alloggio: al momento della domanda era stata presentata soltanto una dichiarazione di impegno a fornire l’alloggio; neppure dopo il preavviso di revoca era stata trasmessa un’idonea certificazione di idoneità alloggiativa. Alla domanda era stata allegata la richiesta telematica della certificazione presentata presso l’ufficio tecnico competente, ma tale richiesta risultava ancora in attesa di valutazione. Il ricorrente ha quindi chiesto la tutela cautelare, contestando la legittimità del provvedimento impugnato.
La decisione
Il TAR ha ritenuto sussistente la propria giurisdizione e competenza, ma ha respinto la domanda cautelare. Secondo il Collegio, allo stato degli atti il ricorso non presenta sufficienti profili di fondatezza, poiché gli interessati non hanno prodotto né il documento alloggiativo né un’idonea certificazione di idoneità alloggiativa, limitandosi a una dichiarazione di impegno e alla prova della presentazione di una richiesta telematica ancora non definita. È stato pertanto ritenuto insussistente il fumus boni iuris necessario per la sospensione dell’efficacia del provvedimento. Le spese della fase cautelare sono state compensate per ragioni equitative.
Norme richiamate
art. 29 c.p.a.
Richiamato quale fondamento dell’azione di annullamento proposta contro il provvedimento amministrativo.
art. 55 c.p.a.
Richiamato quale disciplina della domanda cautelare incidentale; la sospensione è stata negata per difetto del fumus boni iuris.
Massime di principio
- In sede cautelare, la mancata produzione del documento richiesto dalla disciplina amministrativa e la presentazione della sola dichiarazione di impegno a produrlo non consentono di ritenere adeguatamente comprovato il requisito sostanziale necessario per la tutela richiesta.
- La mera presentazione telematica di una richiesta di certificazione amministrativa, ancora pendente e non definita dall’ufficio competente, non equivale alla produzione della certificazione stessa e non è sufficiente, da sola, a fondare il fumus boni iuris dell’azione cautelare.
- La sospensione cautelare deve essere respinta quando, allo stato degli atti, il ricorso non presenta sufficienti profili di fondatezza, anche senza necessità di una compiuta definizione del merito della controversia.
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