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Cassazione Civile, Ordinanza n. 21184/2025 del 24/07/2025

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (contribuente)

La controversia

La controversia nasce dal trattamento fiscale, ai fini dell'imposta di registro, di un concordato fallimentare con intervento di terzo assuntore. Una società aveva presentato proposta di concordato nell'ambito del fallimento di altra società, proposta che prevedeva anche la cessione delle azioni già autorizzate dal giudice delegato, tra cui una revocatoria fallimentare pendente su una porzione di immobile. Dopo l'omologa e la chiusura del fallimento, la società assuntrice si era costituita nel giudizio revocatorio e aveva definito la lite con accordo transattivo, ottenendo la restituzione del bene contro pagamento di una percentuale all'acquirente originario; su tale accordo aveva pagato l'imposta di registro. L'Ufficio aveva poi liquidato anche l'imposta sul decreto di omologa del concordato, e la società aveva chiesto il rimborso della parte che, a suo dire, duplicava la tassazione del bene già oggetto di revocatoria e transazione. In appello la CTR aveva ritenuto che il decreto di omologa non comprendesse quel bene, perché la revocatoria non ha effetto traslativo e il bene era stato trasferito solo con l'accordo transattivo. Nel ricorso per cassazione la società ha dedotto: 1) violazione dell'art. 8 della Tariffa, parte prima, allegata al d.P.R. n. 131/1986, in relazione all'art. 20 dello stesso d.P.R., sostenendo che il decreto di omologa del concordato con cessione di beni e azione revocatoria produce effetti immediatamente traslativi e va tassato in misura proporzionale; 2) violazione del medesimo art. 8, per non avere la CTR considerato che, se la sentenza di revocatoria è non traslativa, lo stesso deve dirsi dell'atto negoziale posto a definizione del giudizio; 3) omesso esame di un fatto decisivo, perché l'effetto combinato di omologa e scrittura tassata come vendita sarebbe identico a quello che si sarebbe prodotto con la cessione diretta dei beni all'assuntore.

La decisione

La Corte ha accolto il primo motivo di ricorso, dichiarando assorbiti il secondo e il terzo. Ha affermato che, nel concordato fallimentare con terzo assuntore, la cessione dell'azione revocatoria inserita nella proposta e recepita nel decreto di omologa non ha solo funzione processuale, ma funzione liquidatoria: comporta anche l'alienazione anticipata, da parte della massa fallimentare, dei beni oggetto dell'azione revocatoria, sicché il decreto di omologa è soggetto a imposta di registro proporzionale ex art. 8, lett. a), Tariffa parte prima, d.P.R. n. 131/1986, e non alla tassazione fissa degli atti di omologazione. Di conseguenza la sentenza della CTR è stata cassata con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Lombardia, anche per le spese.

Norme richiamate

  • art. 8 Tariffa parte prima allegata al d.P.R. n. 131/1986

    lett. a), lett. b), lett. g)

    Il decreto di omologa del concordato fallimentare con terzo assuntore e cessione delle azioni revocatorie è tassabile in misura proporzionale per gli effetti immediatamente traslativi/liquidatori, non come mero atto di omologazione.

  • art. 20 d.P.R. n. 131/1986

    Richiamato come criterio interpretativo della tassazione dell'atto in base alla sua sostanza ed effetti giuridici.

  • art. 67, comma primo, n. 2, L.F.

    Richiamato come base dell'azione di revocatoria fallimentare promossa dai curatori.

  • art. 124 L.F.

    La cessione delle azioni revocatorie al terzo assuntore, inserita nella proposta e recepita nell'omologa, ha funzione liquidatoria e comporta anche l'alienazione anticipata dei beni oggetto dell'atto revocando.

  • art. 111 c.p.c.

    Richiamato per escludere che la vicenda sia riducibile alla sola successione processuale.

  • art. 360, primo comma, n. 3), c.p.c.

    Parametro del motivo di ricorso per violazione di legge.

  • art. 360, primo comma, n. 5), c.p.c.

    Parametro del motivo di ricorso per omesso esame di un fatto decisivo.

Massime di principio

  • Nel concordato fallimentare con terzo assuntore, la previsione di cessione delle azioni revocatorie non va letta come mera attribuzione della legittimazione processuale, ma come pattuizione con funzione liquidatoria che comprende l'alienazione anticipata dei beni che formano oggetto dell'azione revocatoria.
  • Ai fini dell'imposta di registro, occorre avere riguardo agli effetti giuridici sostanziali del decreto di omologa del concordato e non al solo suo nomen iuris: se il provvedimento produce effetti traslativi immediati, trova applicazione la tassazione proporzionale prevista per gli atti traslativi.
  • L'azione revocatoria fallimentare, di per sé, non determina un effetto restitutorio in favore del fallito o dei creditori, ma l'inefficacia relativa dell'atto rispetto alla massa e l'assoggettabilità del bene alle azioni esecutive; tuttavia, quando la revocatoria è ceduta all'assuntore nell'ambito del concordato, la cessione può assumere un rilievo liquidatorio ulteriore rispetto al solo profilo processuale.
  • La qualificazione fiscale di un atto va fatta considerando la complessiva operazione giuridica e i suoi effetti immediati, evitando di fermarsi alla sola etichetta formale dell'atto di omologazione.

Come è indicizzato

MaterieRiscossioneLiquidazione giudiziale
RamiTributiFallimentare / Crisi d'impresa
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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