Salta al contenuto
Sentenza lavoro

Cassazione Civile, Sentenza n. 24699/2021 del 14/09/2021

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Il ricorrente chiedeva il pagamento delle differenze retributive relative a indennità di funzione, tredicesima, buoni pasto, reperibilità e indennità per rinnovo contrattuale riferite al periodo successivo a marzo 2003 fino al collocamento in quiescenza (31/08/2007). La Corte d'appello di Roma aveva dichiarato la domanda inammissibile ritenendo che tali pretese fossero ricomprese nella conciliazione del 12 luglio 2007, che prevedeva la corresponsione di €20.000 netti "a titolo di transazione generale e novativa" e una clausola di rinuncia generale a "qualsivoglia ulteriore domanda"; era però espressamente prevista una clausola di salvezza (punto 7) relativa al giudizio R.G. 2710/2005 pendente tra le parti concernente l'accertamento dell'indennità di funzione e del superminimo. Il tema centrale è stato l'interpretazione di detta clausola di salvezza e se le pretese oggetto del presente giudizio rientrassero o meno nell'eccezione prevista nella conciliazione.

La decisione

La Corte di Cassazione ha accolto il primo motivo di ricorso, ritenendo che il giudice di merito avesse erroneamente interpretato la clausola di conciliazione. La Corte ha stabilito che, correttamente interpretata alla luce dei canoni ermeneutici (senso letterale, contesto negoziale integrale e criteri soggettivi degli artt. 1369 e 1366 c.c.), la locuzione "conseguente ricostruzione della carriera" nella clausola di salvezza deve essere intesa in senso ampio e comprende anche le differenze retributive relative al periodo successivo a marzo 2003 fino al pensionamento del 31/08/2007. Pertanto la sentenza impugnata è stata cassata e la causa rinviata alla Corte d'appello di Roma in diversa composizione per nuovo esame e regolazione delle spese di lite. La Cassazione ha inoltre enunciato il principio di diritto sull'interpretazione delle clausole negoziali eccettuative di rinunce transattive.

Norme richiamate

  • Codice Civile, art. 1362

    Richiamato come criterio generale di interpretazione del contratto (valore letterale delle dichiarazioni negoziali) da combinare con il contesto.

  • Codice Civile, art. 1363

    Usato per sottolineare il coordinamento delle clausole e l'interpretazione del testo nel suo insieme.

  • Codice Civile, art. 1364

    Richiama il principio che la rinuncia transattiva si applica alle controversie effettivamente oggetto dell'accordo, non a tutte le controversie potenziali.

  • Codice Civile, art. 1365

    Richiamato nel quadro dei criteri interpretativi del negozio.

  • Codice Civile, art. 1366

    Invocato per l'interpretazione soggettiva finalizzata a ricostruire la causa concreta e gli interessi tutelati dalle parti.

  • Codice Civile, art. 1367

    Applicato per il principio di conservazione degli effetti utili del contratto e per considerare la vigenza del rapporto fino alla risoluzione consensuale.

  • Codice Civile, art. 1369

    Richiamato come criterio per accertare la comune intenzione dei contraenti in relazione alla ragione pratica dell'accordo.

  • Codice Civile, art. 2697, comma 2

    Citando la regola sulla ripartizione dell'onere della prova in tema di eccezione di transazione; però la Corte ha considerato assorbita la questione dopo l'accoglimento del primo motivo.

  • Codice Civile, art. 2909

    Richiamato nella discussione sull'interpretazione del giudicato esterno e dei suoi effetti temporali.

  • Codice Civile, art. 2103

    Menziionato con riferimento al principio di non riducibilità della retribuzione in corso di rapporto e alla tutela delle condizioni retributive.

  • Codice Civile, art. 1418

    Evocato nella trattazione dell'eventuale nullità delle transazioni riguardanti diritti non ancora sorti.

  • Codice di Procedura Civile, art. 132, comma 2, n.4

    Richiamato rispetto ai profili di motivazione apparente o contraddittoria della sentenza impugnata.

  • Codice di Procedura Civile, art. 118 disp. att.

    Richiamato in relazione ai criteri di motivazione richiesti al giudice di merito.

  • Codice di Procedura Civile, art. 380-bis

    Citato in ordine all'assegnazione per trattazione in adunanza camerale e ai presupposti di rilevanza nomofilattica.

  • D.L. 28 ottobre 2020 n. 137, art. 23, comma 8-bis (conv. L. 176/2020)

    Norma procedurale che ha consentito al Procuratore Generale di depositare conclusioni scritte; richiamata nelle fasi processuali.

  • Codice di Procedura Civile, art. 378

    Richiamato in relazione alla facoltà del ricorrente di depositare memoria ex art. 378 c.p.c.

  • Codice Civile, art. 185 / Codice di Procedura Civile, art. 420

    Invocati nei motivi residui riguardanti la validità delle transazioni su diritti non ancora sorti e l'impugnazione per violazioni di norme processuali.

Massime di principio

  • Una rinuncia transattiva generale non estende il suo effetto a tutte le pretese potenziali: deve essere interpretata in base al senso letterale combinato con il contesto negoziale e l'intenzione comune delle parti (art.1363 c.c.).
  • Le clausole di salvezza espresse in un verbale di conciliazione (es. eccettuazione di un giudizio pendente) devono essere lette in modo coerente con la finalità pratica dell'accordo: se la clausola menziona la "conseguente ricostruzione della carriera", questa può includere emolumenti riferibili temporalmente al rapporto fino alla sua risoluzione.
  • Il giudice di merito deve motivare logicamente l'interpretazione delle clausole contrattuali: in Cassazione è sindacabile il rispetto dei canoni ermeneutici e la coerenza logica della motivazione, non la valutazione fattuale che resta al merito.
  • Se sussiste un giudicato parziale su un dato periodo, occorre distinguere tra quanto definitivamente accertato e quanto invece poteva essere oggetto di espressa esclusione dalla rinuncia conciliativa: la disciplina del giudicato e la portata della clausola di salvezza sono elementi diversi e vanno valutati congiuntamente.
  • Per evitare incertezze future, nelle conciliazioni conviene formulare espressamente l'elenco delle pretese comprese ed escluse, specificando periodi temporali e voci retributive o richiamando esplicitamente giudizi pendenti con l'indicazione dei relativi effetti.

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza giuslavoristica, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.