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Sentenza

Sentenza n. 1329/2026 - Catania, Sezione 4

per l’ottemperanza al giudicato formatosi sul decreto ingiuntivo n. 545/2024 del Tribunale di Siracusa;

Giustizia amministrativa202501459

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Sicilia - Catania, Sez. IVSentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: Inottemperanza del Comune di Lentini al decreto ingiuntivo n. 545/2024 del Tribunale di Siracusa

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (creditore)

Prevale il privato

La controversia

La ricorrente ha agito per l’esecuzione del giudicato formatosi sul decreto ingiuntivo n. 545/2024, con il quale il Tribunale di Siracusa aveva condannato il Comune di Lentini al pagamento di € 23.764,11, oltre interessi e spese della procedura monitoria. Il titolo non era stato opposto, era stato ritualmente notificato all’amministrazione ed era decorso il termine dilatorio di 120 giorni previsto dall’art. 14 l. 669/1996. Il Comune, benché intimato, non si è costituito e non ha dimostrato di avere dato esecuzione al provvedimento giurisdizionale.

La decisione

Il TAR ha accolto il ricorso per ottemperanza, ritenendo sussistenti i presupposti degli artt. 112 ss. c.p.a.: esistenza di un titolo esecutivo non opposto, rituale notificazione all’amministrazione, decorso del termine di 120 giorni e mancata prova dell’adempimento. Ha ordinato al Comune di Lentini di eseguire il decreto ingiuntivo mediante il pagamento delle somme dovute entro 60 giorni dalla comunicazione o notificazione della sentenza, se anteriore. Per il caso di persistente inerzia ha nominato quale commissario ad acta il Segretario Generale del Comune di Siracusa, con facoltà di delega, attribuendogli il compito di compiere tutti gli atti necessari al pagamento, comprese eventuali modifiche di bilancio, entro ulteriori 60 giorni dalla comunicazione dell’inottemperanza. Il Comune è stato inoltre condannato al pagamento delle spese processuali, liquidate in € 1.500,00, oltre spese generali, IVA e CPA.

Norme richiamate

  • art. 14 l. 669/1996

    Prima di procedere all’esecuzione forzata nei confronti delle amministrazioni pubbliche deve decorrere il termine di 120 giorni dalla notificazione del titolo esecutivo; nel caso concreto tale termine era decorso.

  • artt. 112 ss. c.p.a.

    Disciplinano l’azione di ottemperanza e consentono al giudice amministrativo di ordinare all’amministrazione l’esecuzione del titolo giudiziale e di nominare un commissario ad acta in caso di persistente inerzia.

  • art. 114 c.p.a.

    Costituisce la base processuale specificamente richiamata per la decisione del giudizio di ottemperanza.

Massime di principio

  • L’azione di ottemperanza è accoglibile quando il titolo giudiziale azionato non sia stato opposto, sia stato ritualmente notificato all’amministrazione, sia decorso il termine di 120 giorni previsto dall’art. 14 l. 669/1996 e l’amministrazione non abbia adempiuto né fornito prova dell’adempimento.
  • Nel giudizio di ottemperanza promosso per l’esecuzione di un titolo di condanna pecuniaria, spetta all’amministrazione intimata dimostrare di avere dato esecuzione al provvedimento giudiziale; in mancanza, il giudice può ordinare il pagamento entro un termine prefissato.
  • In caso di persistente inerzia dell’amministrazione dopo l’ordine giudiziale di pagamento, il giudice dell’ottemperanza può nominare sin dall’emanazione della sentenza un commissario ad acta, attribuendogli il compimento di tutti gli atti necessari all’esecuzione, anche contabili o di bilancio.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaSpese di lite
RamiProcesso amministrativo
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaOnere della prova e principio dispositivo

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