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Sentenza

Sentenza n. 6046/2026 - Roma, Sezione 1

per l'annullamento Per quanto riguarda il ricorso introduttivo e i motivi aggiunti: - del Decreto del Presidente della Repubblica del 23 aprile 2025, notificato in data 13 maggio 2025, con il quale è stato disposto lo scioglimento del Consiglio Comunale di Caserta ai sensi dell’art. 143 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267; - dell’allegata Relazione predisposta dal Ministro dell’Interno in data 10 aprile 2025, nonché della deliberazione assunta dal Consiglio dei Ministri nella seduta del 18 aprile 2025; - dell’allegata Relazione predisposta dalla Prefettura – Ufficio Territoriale del Governo di Caserta, trasmessa al Ministro dell’Interno con nota prot. 756/S.D.S./2025 del 21 marzo 2025 e richiamata nei suddetti provvedimenti; - della Relazione sugli esiti dell’attività ispettiva predisposta dalla Commissione di accesso del 6 febbraio 2025, così come, ove occorra, del provvedimento prefettizio n. 166/SDS/R del 7 agosto 2024 di nomina della medesima Commissione di accesso, nonché del provvedimento n. 2406/SDS/R del 29 ottobre 2024 con il quale l’attività della Commissione è stata prorogata per ulteriori tre mesi; - della nota di trasmissione della Prefettura – Ufficio Territoriale del Governo di Caserta prot. n. -OMISSIS- del 12 maggio 2025, notificata il 13 maggio 2025; - ove occorra, del provvedimento della Prefettura – Ufficio Territoriale del Governo di Caserta prot. n. -OMISSIS- del 22 aprile 2025, notificato in data 23 aprile 2025, recante la sospensione cautelare del Consiglio Comunale e la nomina dei tre Commissari Straordinari per la provvisoria amministrazione dell’Ente ai sensi dell’art. 143, comma 12, del D.Lgs. n. 267/2000; - di ogni altro atto presupposto, conseguenziale e/o comunque connesso.

Giustizia amministrativa202507401

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. ISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: decreto del Presidente della Repubblica del 23 aprile 2025 di scioglimento del Consiglio comunale di Caserta ai sensi dell'art. 143 d.lgs. 267/2000, con i relativi atti istruttori e presupposti

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (amministrazioni statali)

Prevale l’amministrazione

La controversia

I ricorrenti hanno dedotto la violazione e falsa applicazione dell'art. 143 d.lgs. 267/2000 e l'eccesso di potere per carenza di istruttoria, travisamento dei presupposti, contraddittorietà e illogicità. Hanno contestato la composizione e l'operato della Commissione di accesso, sostenendo che fosse composta da soli due membri e che non avesse svolto accessi diretti presso gli uffici comunali. Nel merito, hanno negato la sussistenza di collegamenti tra gli amministratori comunali, le elezioni del 2021 e la criminalità organizzata, contestando il rilievo attribuito al contesto mafioso territoriale, al sostegno elettorale, ai rapporti di parentela e alle vicende relative ad alcuni operatori economici e appalti pubblici. Hanno inoltre dedotto che la gara per il servizio integrato dei rifiuti non fosse mai stata aggiudicata, che le criticità nel settore socio-assistenziale risalissero in parte alla precedente consiliatura, che il quadro penale relativo a un dirigente comunale fosse stato ridimensionato dal Tribunale del Riesame e che il Comune avesse adottato misure correttive, tra cui l'azzeramento della Giunta, la nomina di assessori tecnici, iniziative anticorruzione e protocolli di legalità. Con i motivi aggiunti hanno formulato ulteriori censure avverso la valutazione complessiva degli elementi istruttori e delle irregolarità amministrative.

La decisione

Il TAR ha respinto il ricorso e i motivi aggiunti. Ha ritenuto legittima la Commissione di accesso, composta da tre funzionari pubblici, e ha escluso che l'acquisizione digitale della documentazione, anziché mediante accesso fisico agli uffici, viziasse l'istruttoria. Nel merito, ha ribadito che lo scioglimento ex art. 143 TUEL è una misura cautelare e preventiva, non sanzionatoria, per la quale non occorre l'accertamento di responsabilità penali né la definizione sfavorevole dei procedimenti penali. Gli elementi devono essere valutati globalmente e sinergicamente secondo il criterio del più probabile che non. Il Collegio ha ritenuto sussistente sia l'elemento soggettivo, costituito da collegamenti diretti o indiretti tra amministratori e ambienti mafiosi, sia l'elemento oggettivo, costituito da anomalie e irregolarità dell'attività amministrativa idonee a dimostrare il condizionamento dell'ente. Ha attribuito rilievo al sostegno elettorale proveniente da soggetti vicini ai clan, alla ricorrente presenza di imprese controindicate negli affidamenti pubblici, alle criticità nella predisposizione della gara sui rifiuti, agli affidamenti e alle proroghe nel settore socio-assistenziale, alla mancata verifica antimafia durante l'esecuzione dei lavori stradali e alla reiterata attribuzione di incarichi strategici a un dirigente coinvolto in indagini e destinatario di misure cautelari. Ha escluso che l'assenza di condanne definitive, l'esclusione dell'aggravante mafiosa o l'annullamento di una misura cautelare penale impedissero la valutazione preventiva antimafia. Ha inoltre ritenuto non decisivi né l'adozione di misure correttive da parte del Comune né la circostanza che alcune condotte fossero risalenti, purché inserite in un quadro attuale e complessivo. Gli elementi esaminati sono stati ritenuti sufficienti, sicché il TAR ha omesso l'esame degli ulteriori episodi, la cui eventuale fondatezza non avrebbe comunque determinato l'annullamento. I ricorrenti sono stati condannati in solido al pagamento di 3.000 euro, oltre accessori, in favore delle amministrazioni resistenti.

Norme richiamate

  • art. 143 d.lgs. 267/2000

    “concreti, univoci e rilevanti”

    Disciplina lo scioglimento degli organi elettivi per collegamenti o forme di condizionamento mafioso. La misura ha natura cautelare e preventiva e può essere adottata sulla base di un quadro indiziario complessivo, senza necessità di accertamenti penali definitivi.

  • art. 143, comma 12, d.lgs. 267/2000

    Richiamato quale fondamento della sospensione cautelare del Consiglio comunale e della nomina dei commissari straordinari.

  • art. 16, comma 1, lett. l-quater, d.lgs. 165/2001

    Rileva in relazione all'obbligo di valutare la rotazione del dirigente coinvolto in procedimenti giudiziari; la mancata motivazione sulla sua non applicazione è stata valorizzata quale criticità dell'organizzazione comunale.

  • art. 1, comma 53, l. 190/2012

    Richiamato per le lavorazioni soggette agli obblighi di verifica antimafia e di permanenza nella white list durante l'esecuzione dell'appalto.

  • art. 416-ter c.p.

    L'esclusione della configurabilità del voto di scambio politico-mafioso non impedisce di valorizzare, in sede preventiva ex art. 143 TUEL, gli elementi fattuali indicativi di un sostegno elettorale mafioso.

  • art. 86 d.P.R. 570/1960

    La derubricazione delle condotte nella corruzione elettorale non esclude la loro rilevanza indiziaria ai fini dello scioglimento preventivo dell'ente.

  • art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003

    Richiamato per l'oscuramento delle generalità e dei dati identificativi delle persone menzionate nella sentenza.

  • art. 10 Regolamento (UE) 2016/679

    Richiamato, insieme alla disciplina nazionale, a tutela dei diritti e della dignità degli interessati mediante oscuramento dei dati.

Massime di principio

  • Lo scioglimento degli organi elettivi degli enti locali previsto dall'art. 143 TUEL è una misura cautelare e preventiva, non sanzionatoria; pertanto può essere disposto senza l'accertamento di responsabilità penali degli amministratori e anche indipendentemente dall'esito favorevole di indagini o procedimenti penali.
  • Ai fini dell'applicazione dell'art. 143 TUEL, gli elementi indiziari devono essere concreti, univoci e rilevanti e vanno valutati globalmente e sinergicamente, secondo il criterio del più probabile che non, senza atomizzarli o considerarli isolatamente.
  • Il giudizio di scioglimento richiede la verifica congiunta di un elemento soggettivo, costituito da collegamenti o condizionamenti tra amministratori e criminalità organizzata, e di un elemento oggettivo, costituito da anomalie e disfunzioni dell'azione amministrativa idonee a dimostrare la compromissione dell'imparzialità e del buon andamento dell'ente.
  • La mancata integrazione di una fattispecie penale, l'annullamento di una misura cautelare, l'assenza di una condanna definitiva o la mancata contestazione dell'aggravante mafiosa non impediscono di valorizzare i medesimi fatti come elementi indiziari nella diversa prospettiva preventiva dell'art. 143 TUEL.
  • La presenza di affidamenti pubblici a operatori economici ritenuti vicini alla criminalità organizzata, unita ad anomalie nelle procedure di gara, proroghe non giustificate, mancati controlli antimafia o reiterata attribuzione di incarichi strategici a dirigenti coinvolti in indagini, può costituire un quadro complessivo sufficiente a dimostrare la permeabilità dell'ente.
  • L'adozione di misure correttive o di iniziative positive in alcuni settori non impone un bilanciamento analitico tra meriti e criticità dell'amministrazione e non esclude lo scioglimento quando permanga, valutato complessivamente, un quadro plausibile di condizionamento mafioso.

Come è indicizzato

MaterieInterdittiva e informazione antimafiaScioglimento dei consigli comunaliRegolamenti e atti amministrativi generali
RamiAntimafia, sicurezza e ordine pubblicoEnti locali e organizzazione amministrativa
SottomateriePresupposti e indizi dell'infiltrazione
IstitutiDifetto di istruttoriaEccesso di potereDiscrezionalità amministrativa e tecnicaProporzionalità e ragionevolezza

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