Cassazione Penale, Ordinanza n. 40060/2025 del 12/12/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha impugnato la sentenza della Corte di appello di Catania che aveva confermato la condanna per falsità personale, deducendo un vizio di motivazione in relazione alla mancata applicazione della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto ex art. 131-bis c.p. In particolare, ha sostenuto che la Corte territoriale avrebbe dovuto riconoscere l'istituto attenuante/non punibilità, mentre la Cassazione rileva che il motivo non si confrontava con la ratio della decisione di merito, fondata sull'apprezzabile offensività della condotta e sul fatto che il titolo abilitativo risultava scaduto dal 2015.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto manifestamente infondato il motivo relativo all'art. 131-bis c.p., osservando che la sentenza impugnata aveva escluso correttamente l'applicabilità dell'istituto per l'apprezzabile offensività della condotta, in relazione alla scadenza del titolo abilitativo dal 2015. Conseguentemente ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 495 c.p.
Individua il reato oggetto della condanna confermata in appello; dal testo non emerge ulteriore specificazione della condotta tipica.
art. 131-bis c.p.
La causa di non punibilità non è applicabile quando la condotta presenta un'offensività apprezzabile; nel caso concreto è stata esclusa anche perché il titolo abilitativo era scaduto dal 2015.
art. 606, comma 2, lett. e) c.p.p.
Il vizio di motivazione è configurabile solo nei limiti delineati dalla norma; la sentenza impugnata non presentava un vizio riconducibile a tale parametro.
Massime di principio
- Il motivo di ricorso per vizio di motivazione è inammissibile quando non si confronta con la ratio decidendi della sentenza impugnata.
- La particolare tenuità del fatto ex art. 131-bis c.p. può essere esclusa ove la condotta risulti concretamente offensiva, anche in considerazione della perdurante irregolarità della situazione fattuale posta a base del reato.
- In sede di legittimità non è sufficiente invocare in astratto l'art. 131-bis c.p.: occorre censurare specificamente la motivazione con cui il giudice di merito ne abbia escluso l'applicazione.
- La declaratoria di inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma in favore della Cassa delle ammende.
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