Cassazione Penale, Sentenza n. 10673/2022 del 24/03/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di Cassazione ha ritenuto fondato il ricorso. Ha censurato l'applicazione dell'art. 131-bis al reato aggravato, avendo rilevato che nella sentenza impugnata non risulta esclusa la circostanza aggravante di cui all'art. 625, comma 1, n. 2 (pena massima sei anni). Perciò ha annullato la sentenza e ha disposto il rinvio al Tribunale di Belluno per un nuovo esame.
Esito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Il Procuratore generale ha impugnato la sentenza del Tribunale di Belluno che, in rito abbreviato, aveva assolto Rina Del Favero e Gaetano Settin invocando la causa di non punibilità prevista dall'art. 131-bis cod. pen. per un furto di ortaggi con recisione della catena del cancello (contestata aggravante di cui all'art. 625, comma 1, n. 2). Il motivo di ricorso è la violazione di legge rispetto ai requisiti di applicabilità dell'art. 131-bis: la norma è applicabile solo ai reati con pena detentiva massima non superiore a cinque anni, mentre l'aggravante contestata comporta una pena edittale massima di sei anni, rendendo quindi inapplicabile la causa di non punibilità.
Norme richiamate
art. 131-bis cod. pen.
la causa di esclusione della punibilità di cui all'art. 131-bis cod. pen. è applicabile solo in relazione ai reati per i quali è prevista la pena detentiva non superiore nel massimo a cinque anni (comma primo), tenendo conto delle circostanze ad effetto speciale e trascurando gli effetti del giudizio di bilanciamento di cui all'art. 69 cod. pen. (comma quarto)
La Corte interpreta l'art. 131-bis come limitato ai reati la cui pena detentiva massima non supera cinque anni, considerando le circostanze a effetto speciale ma escludendo l'effetto del bilanciamento previsto dall'art. 69 nella determinazione dell'applicabilità della causa.
art. 625 cod. pen.
il reato aggravato ... comporta una pena edittale massima di sei anni di reclusione (art. 625, comma primo, cod. pen.)
L'aggravante prevista dal n. 2 dell'art. 625 aumenta la sanzione edittale fino a sei anni, collocando il reato al di fuori del limite di applicabilità dell'art. 131-bis.
art. 69 cod. pen.
giudizio di bilanciamento di cui all'art. 69 cod. pen.
La decisione chiarisce che, ai fini dell'applicabilità dell'art. 131-bis, non si devono considerare gli effetti del giudizio di bilanciamento previsto dall'art. 69 (ossia l'applicazione di circostanze che riducono la pena) nel computo del limite dei cinque anni.
art. 23, comma 8, d.l. 28/10/2020, n. 137 (conv. L. 18/12/2020, n. 176)
trasmesse ... le conclusioni scritte del Sostituto Procuratore generale
Norma procedurale richiamata in punto di trasmissione delle conclusioni scritte al fine del giudizio di legittimità; non incide sul merito ma sul presidio procedurale adottato nel caso.
Massime di principio
- L'art. 131-bis può essere applicato solo se la pena detentiva massima prevista per il reato (tenendo conto delle circostanze a effetto speciale ma senza considerare il bilanciamento di cui all'art. 69) non supera i cinque anni.
- Se vi è contestata una circostanza aggravante che aumenta la pena oltre il limite dei cinque anni, il giudice non può dichiarare la non punibilità ex art. 131-bis senza prima escludere espressamente tale aggravante.
- La mancata esplicita esclusione di un'aggravante che innalza la pena al di sopra del limite previsto per l'art. 131-bis è vizio di legge che può determinare l'annullamento della sentenza in sede di cassazione.
- In caso di annullamento per errata applicazione dell'art. 131-bis segue di regola il rinvio al giudice di merito per nuovo esame, salvo che non ricorrano ipotesi di ricorso immediato.
- I giudici devono motivare chiaramente il trattamento delle singole circostanze (esclusione o conservazione delle aggravanti/attenuanti) quando la decisione determina l'applicabilità o meno di istituti di estinzione o esclusione della punibilità.
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