Salta al contenuto
ordinanza_civile

Cassazione Civile, Ordinanza n. 23855/2022 del 01/08/2022

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (banca)

La controversia

Una società operante nel settore mangimistico e alcuni soci-fideiussori avevano agito contro l'istituto di credito con cui intrattenevano rapporti di conto corrente e conti anticipi, chiedendo l'accertamento della nullità dei rapporti bancari e delle fideiussioni, nonché la declaratoria di illegittimità di vari addebiti (anatocismo, interessi ultralegali, commissioni di massimo scoperto, spese e giorni valuta non pattuiti) e la condanna della banca alla ripetizione di quanto indebitamente percepito e al risarcimento dei danni. In primo grado il tribunale aveva escluso la nullità dei rapporti, dichiarato la nullità della clausola anatocistica e l'illegittimità di alcuni addebiti, quindi rideterminato il saldo. In appello i soccombenti avevano censurato il metodo di calcolo del TEG adottato dal c.t.u. e recepito dal giudice, sostenendo che la Corte territoriale avesse erroneamente trattato la questione come ipotesi di usura sopravvenuta e non di usura originaria; inoltre avevano dedotto la violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato e la mancata compensazione delle spese. La Corte di cassazione ha ritenuto inammissibile il primo motivo per difetto di specificità, perché la deduzione dell'usura originaria non era stata adeguatamente riportata e localizzata negli atti di merito; ha dichiarato assorbito il secondo motivo relativo al criterio di calcolo del TEG; ha ritenuto inammissibile anche il terzo motivo sulle spese, osservando che la condanna del soccombente ex art. 91 c.p.c. non richiede motivazione e che la compensazione resta affidata alla discrezionalità del giudice di merito nei casi previsti dall'art. 92 c.p.c. Il ricorso è stato quindi dichiarato inammissibile, con condanna dei ricorrenti alle spese e agli oneri conseguenti al contributo unificato.

La decisione

La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso per cassazione, confermando la decisione della Corte d'appello che aveva rigettato l'appello della società correntista e dei fideiussori. I primi due motivi non hanno superato il vaglio di ammissibilità: il primo per mancata specificità e mancata localizzazione della questione nei gradi di merito; il secondo è rimasto assorbito. Il terzo motivo è stato ritenuto inammissibile perché la statuizione sulle spese segue la regola della soccombenza e non è censurabile solo perché il giudice non abbia disposto la compensazione. I ricorrenti sono stati condannati al pagamento delle spese del giudizio di legittimità e dato atto dell'obbligo di versamento dell'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 2 L. 7 marzo 1996, n. 108

    "il limite, superato il quale l'interesse può dirsi usurario"; "rileva trimestralmente il cosiddetto tasso effettivo globale medio (TEGM)"

    La norma disciplina il meccanismo di individuazione del tasso soglia usurario attraverso la rilevazione ministeriale del TEGM e il successivo aumento percentuale previsto dalla legge.

  • art. 644, comma 3, c.p.

    La disposizione è richiamata quale fonte del rinvio al sistema di determinazione del tasso usurario delineato dalla legge n. 108 del 1996.

  • art. 1815, comma 2, c.c.

    È invocato dai ricorrenti in relazione alla dedotta nullità della clausola sugli interessi usurari e alle conseguenze sulla debenza degli interessi.

  • art. 112 c.p.c.

    È richiamato per contestare un asserito vizio di ultrapetizione o di omessa pronuncia rispetto ai criteri di calcolo del TEG.

  • art. 91 c.p.c.

    La Corte ribadisce che la condanna alle spese a carico del soccombente discende dalla regola generale della soccombenza e non richiede una motivazione specifica sulla mancata compensazione.

  • art. 92 c.p.c.

    La compensazione delle spese è qualificata come facoltà discrezionale del giudice di merito nei casi previsti dalla legge; la sua mancata applicazione non integra di per sé vizio denunciabile come violazione di legge.

  • art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.

    È il parametro invocato per i motivi di ricorso attinenti alla violazione di legge, ma la Corte ne esclude l'utilizzabilità nei termini prospettati dai ricorrenti.

  • art. 13, comma 1-quater, D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115

    È richiamato per dare atto della sussistenza dei presupposti per l'ulteriore contributo unificato a carico dei ricorrenti.

  • art. 1, comma 17, L. 24 dicembre 2012, n. 228

    È richiamato quale norma che ha introdotto il comma 1-quater dell'art. 13 del D.P.R. n. 115/2002.

Massime di principio

  • Chi deduce in cassazione una questione di fatto o di diritto non esaminata dal giudice di merito deve non solo allegarne la deduzione nei gradi precedenti, ma anche indicare specificamente in quale atto essa sia stata proposta, così da consentire il controllo ex actis; in difetto, il motivo è inammissibile per difetto di specificità.
  • La censura relativa alla corretta determinazione del TEG nei rapporti bancari resta logicamente preliminare rispetto al tema dell'usura, ma non può essere esaminata se il motivo che la veicola è affetto da difetto di specificità o se la questione dedotta è assorbita dalla decisione sulla insussistenza dell'usura sopravvenuta.
  • In tema di spese processuali, la condanna della parte soccombente segue la regola generale dell'art. 91 c.p.c. e non necessita di una motivazione autonoma sulla mancata compensazione; la compensazione, nei casi previsti dalla legge, rientra nella discrezionalità del giudice di merito ed è censurabile solo nei limiti della violazione dei presupposti legali che la consentono.
  • La qualificazione della doglianza come violazione dell'art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c. non consente di trasformare in vizio di legittimità una mera contestazione sull'apprezzamento del giudice di merito, specie quando il ricorrente non abbia chiaramente localizzato e riprodotto gli atti rilevanti.

Come è indicizzato

MaterieMutuoConto correnteSpese di liteImpugnazioni
RamiBancario e finanziarioProcesso civile
SottomaterieInteressi usurariAmmortamento alla francese
IstitutiOnere della provaNullità

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.