Cassazione Civile, Ordinanza n. 20977/2026 del 20/06/2026
Sintesi
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Favorevole al ricorrente (banca)
La controversia
La lite nasce dall’impugnazione di un avviso di addebito con cui venivano richiesti contributi previdenziali alla Gestione separata INPS per l’anno 2008, notificato nel gennaio 2016. La Corte d’appello aveva ritenuto prescritti i crediti contributivi. L’INPS ricorreva per cassazione deducendo violazione e falsa applicazione degli artt. 2935 e 2941 c.c., dell’art. 2, commi 26-31, l. n. 335/1995, dell’art. 18 d.lgs. n. 241/1997, dell’art. 17 d.P.R. n. 435/2001 e del d.P.C.M. 4.6.2009, sostenendo che la decorrenza della prescrizione dovesse tener conto dello slittamento del termine di versamento al 6.7.2009 previsto per quell’annualità. In memoria il contribuente contestava anche la mancata prova della sua inclusione nella platea dei professionisti interessati dagli studi di settore. La Corte di cassazione ha ritenuto che il motivo superasse il vaglio di autosufficienza e ha affermato che il d.P.C.M. richiamato ha natura normativa; ha inoltre ribadito che la prescrizione dei contributi della Gestione separata decorre dalla scadenza del termine di pagamento, includendo anche gli eventuali differimenti stabiliti dalla normativa attuativa. Ha poi precisato che, ai fini dell’applicazione del differimento, rileva il dato oggettivo dello svolgimento di un’attività economica rientrante tra quelle per cui sono stati elaborati gli studi di settore, non la prova della concreta soggezione del singolo contribuente al relativo regime fiscale.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto il ricorso dell’INPS, ha cassato la sentenza della Corte d’appello di Roma che aveva dichiarato prescritti i crediti contributivi e ha rinviato la causa alla stessa Corte d’appello, in diversa composizione, affinché riesamini la questione alla luce dei principi affermati e valuti anche l’eventuale incidenza della sentenza della Corte costituzionale n. 55/2024, provvedendo pure sulle spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.
norma processuale invocata per denunciare violazione e falsa applicazione di legge nel ricorso per cassazione
art. 2935 c.c.
richiamato ai fini della decorrenza della prescrizione
art. 2941 c.c.
richiamato nel motivo di ricorso dall’INPS, senza una specifica elaborazione autonoma nel dispositivo
art. 2, commi 26-31, l. n. 335 del 1995
richiamato quale disciplina istitutiva della contribuzione dovuta alla Gestione separata
art. 18 d.lgs. n. 241 del 1997
prevede che i versamenti dei contributi agli enti previdenziali siano effettuati entro gli stessi termini previsti per il versamento delle somme dovute in base alla dichiarazione dei redditi
art. 17 d.P.R. n. 435 del 2001
richiamato nel motivo in relazione ai termini di versamento
d.P.C.M. 4 giugno 2009
considerato atto a contenuto normativo, adottato in attuazione della delega dell’art. 12, comma 5, d.lgs. n. 241/1997, idoneo a differire i termini di versamento e quindi la decorrenza della prescrizione
art. 12, comma 5, d.lgs. n. 241 del 1997
attribuisce al D.P.C.M. funzione integrativa e attuativa nel modificare i termini degli adempimenti tributari e contributivi
r.d.l. n. 1827 del 1935, art. 55
richiamato per affermare che i contributi obbligatori si prescrivono dal giorno in cui dovevano essere versati
art. 18, comma 4, d.lgs. n. 241 del 1997
norma letta nel senso che la prescrizione decorre dai termini di versamento dei contributi, compresi i differimenti normativamente previsti
art. 118 disp. att. c.p.c.
utilizzato per richiamare e fare propri i principi già affermati dalla giurisprudenza di legittimità
Massime di principio
- La prescrizione dei contributi dovuti alla Gestione separata decorre dalla scadenza del termine di pagamento e non dalla presentazione della dichiarazione dei redditi, che ha natura di mera dichiarazione di scienza e non costituisce presupposto del credito contributivo.
- Ai fini della decorrenza della prescrizione rilevano anche gli eventuali differimenti dei termini di versamento stabiliti da fonti normative attuative, purché adottati nell’esercizio della delega legislativa.
- Un D.P.C.M. emanato in attuazione di una delega legislativa che gli attribuisca funzione integrativa o attuativa ha natura normativa ed è quindi direttamente valutabile dal giudice secondo il principio iura novit curia.
- Quando il differimento dei termini è collegato all’esercizio di attività economiche per le quali sono stati elaborati studi di settore, il criterio rilevante è oggettivo: conta l’attività svolta, non la prova della concreta adesione del singolo contribuente al relativo regime fiscale.
- Se la prescrizione del credito è stata già oggetto di esame nel giudizio di merito, resta sub iudice l’intera fattispecie prescrizionale, compresa la decorrenza iniziale, scrutinabile anche d’ufficio in sede di legittimità.
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