Ordinanza n. 152/2026 - Catanzaro, Sezione 2
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: graduatoria definitiva e relativo decreto di approvazione del concorso per 19 posti di Auditor presso la Regione Calabria, nella parte in cui il candidato è stato collocato al posto n. 133 con il punteggio di 26,25
Esito
La controversia
Il ricorrente ha impugnato la graduatoria definitiva, il decreto dirigenziale di approvazione e i verbali della commissione, sostenendo che i titoli dichiarati fossero stati erroneamente valutati e che il punteggio corretto dovesse essere 28,25 anziché 26,25. Ha chiesto l’annullamento degli atti nella parte lesiva, l’accertamento del diritto al corretto punteggio e la condanna delle amministrazioni alla rettifica del punteggio e della posizione in graduatoria. In via preliminare, è stata esaminata la questione della tardività del ricorso, sollevata d’ufficio nella precedente camera di consiglio. Il ricorrente ha inoltre chiesto l’integrazione del contraddittorio mediante notificazione per pubblici proclami, in ragione dell’elevato numero dei potenziali controinteressati.
La decisione
Nella fase cautelare il TAR ha ritenuto che le difese svolte sulla tardività fossero idonee a superare il rilievo, considerando che il termine per impugnare decorreva dalla pubblicazione della graduatoria definitiva e completa, comprensiva di vincitori e idonei, momento nel quale la lesione si è cristallizzata e il candidato ha potuto conoscere il proprio esatto posizionamento e verificare i punteggi degli altri partecipanti. Il Collegio ha autorizzato l’integrazione del contraddittorio per pubblici proclami ai sensi dell’art. 41, comma 4, c.p.a., prescrivendo la pubblicazione dell’avviso, del ricorso, dell’ordinanza e dell’elenco dei controinteressati sul portale inPA e sul sito della Regione Calabria, entro il 19 giugno 2026, con deposito della prova degli adempimenti. Ha precisato che, essendo il ricorrente ammesso al patrocinio a spese dello Stato, nulla è dovuto alle amministrazioni per la pubblicazione telematica. Quanto alla domanda cautelare, non ha disposto la sospensione della graduatoria, ritenendo adeguato il contemperamento degli interessi mediante la sollecita fissazione dell’udienza pubblica di merito ai sensi dell’art. 55, comma 10, c.p.a., fissata al 18 novembre 2026. L’ordinanza è quindi interlocutoria rispetto alla domanda principale e non decide nel merito la correttezza del punteggio.
Norme richiamate
art. 55 c.p.a.
La tutela cautelare può essere assicurata, mediante il contemperamento degli interessi, dalla sollecita fissazione dell’udienza di merito, anziché dalla sospensione dell’atto impugnato.
art. 41 c.p.a.
Quando il numero dei controinteressati rende difficoltosa la notificazione individuale, il giudice può autorizzare l’integrazione del contraddittorio mediante pubblici proclami, stabilendone modalità e termini.
art. 73 c.p.a.
Il rilievo officioso della possibile tardività del ricorso deve essere sottoposto al contraddittorio delle parti; nel caso concreto, le difese successive hanno consentito di superare, in sede cautelare, il rilievo.
Massime di principio
- Ai fini della decorrenza del termine per impugnare una graduatoria concorsuale, la lesione può ritenersi cristallizzata con la pubblicazione della graduatoria definitiva e completa, comprensiva dei vincitori e degli idonei, poiché solo allora il candidato può percepire il proprio esatto posizionamento rispetto alla totalità dei partecipanti e verificare la correttezza dei punteggi attribuiti.
- In presenza di un numero elevato di potenziali controinteressati, l’integrazione del contraddittorio può essere autorizzata mediante pubblici proclami ai sensi dell’art. 41, comma 4, c.p.a.; il giudice deve indicare contenuti, modalità, termine perentorio e prova degli adempimenti pubblicitari.
- Nella fase cautelare, il giudice può realizzare un equo contemperamento degli interessi senza sospendere l’atto impugnato, disponendo la sollecita fissazione dell’udienza di merito ai sensi dell’art. 55, comma 10, c.p.a.
Come è indicizzato
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