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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 20121/2024 del 21/05/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il ricorrente ha proposto ricorso per cassazione avverso l'ordinanza della Corte di Appello di Trieste che aveva rigettato l'istanza di restituzione nel termine, avanzata per poter impugnare la sentenza emessa in appello il 07/11/2022 e divenuta definitiva il 02/03/2023. Il motivo centrale era che, dopo la rinuncia al mandato del difensore di fiducia, il ricorrente era stato assistito da un difensore d'ufficio che aveva inviato con raccomandata, in data 03/02/2023, la comunicazione sulla conclusione del processo; tale comunicazione sarebbe pervenuta al detenuto solo due giorni dopo la scadenza del termine per impugnare, per causa non imputabile al ricorrente, giustificando la restituzione nel termine ai sensi dell'art. 175 cod. proc. pen.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto che il ricorrente, detenuto, era stato notificato del decreto di citazione per il giudizio di appello e aveva rinunciato a partecipare, dimostrando la sua conoscenza del procedimento; quindi la tardiva comunicazione del difensore d'ufficio non poteva giustificare la restituzione nel termine. Inoltre la Corte di merito ha osservato l'assenza di prova della data effettiva di ricezione della missiva del difensore d'ufficio; il ricorso per cassazione non ha fornito la prova richiesta, violando il principio di autosufficienza del ricorso. Per questi motivi il ricorso è stato ritenuto generico e inammissibile. In applicazione dell'art. 616 cod. proc. pen. il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e alla somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende.

Norme richiamate

  • art. 175 cod. proc. pen.

    Invocato dal ricorrente come fondamento per la restituzione nel termine. La Corte ha ritenuto che, anche se la comunicazione del difensore d'ufficio fosse stata tardiva, la conoscenza del procedimento da parte del detenuto (notifica del decreto di citazione per l'appello e rinuncia a partecipare) escludeva che la tardiva comunicazione potesse giustificare la restituzione.

  • art. 606 cod. proc. pen. (lett. b) ed e))

    Richiamati dal ricorrente come profili di vizio della motivazione e violazione di legge. La Corte di Cassazione ha ritenuto le doglianze generiche e non confrontate con i passaggi motivazionali decisivi della Corte territoriale, dunque inidonee a fondare il ricorso per cassazione.

  • art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen.

    Richiamato per delimitare l'enunciazione del motivo di ricorso ai limiti consentiti. Il ricorso è stato esaminato nei limiti ammessi ma considerato comunque generico e privo della necessaria autosufficienza probatoria.

  • art. 616 cod. proc. pen.

    Applicato dalla Corte per condannare il ricorrente al pagamento delle spese processuali e a versare la somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende in caso di inammissibilità del ricorso.

Massime di principio

  • Per ottenere la restituzione nel termine è necessario dimostrare concretamente che la mancata impugnazione è dipesa da causa non imputabile e che il ricorrente non abbia avuto possibilità di conoscere l'esito nei termini utili; mera comunicazione tardiva dell'avvocato non basta se il soggetto era comunque a conoscenza del procedimento.
  • Il ricorrente ha l'onere di fornire prove specifiche e documentate (es. data certa di ricezione della comunicazione) e il ricorso per cassazione deve essere autosufficiente: censire ed affrontare espressamente i punti decisivi della motivazione della corte territoriale.
  • La notifica del decreto di citazione per l'appello e il comportamento processuale del detenuto (es. rinuncia a partecipare) sono elementi rilevanti per escludere che la tardiva informazione del difensore abbia impedito efficacemente l'impugnazione.
  • Se il ricorso è generico o privo di prova della circostanza impeditiva, è probabile la dichiarazione di inammissibilità e l'addebito delle spese e somme a titolo di ammenda ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen.
  • In situazioni analoghe, prima di proporre ricorso per cassazione il difensore deve documentare rigorosamente la catena delle comunicazioni (date di spedizione e ricezione) e motivare puntualmente perché tali eventi abbiano concretamente impedito l'esercizio del diritto di impugnazione.

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