Sentenza del 25/09/2017 n. 3827 - Comm. Trib. Reg. per la Lombardia
Imposta registro - Contratto preliminare di dazione in pagamento - Ricognizione di debito - Natura dichiarativa - Condizione sospensiva - Applicabilità a tutte le statuizioni del contratto - Non sussiste.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
La controversia riguarda la tassazione di un contratto preliminare di dazione in pagamento contenente una ricognizione di debito e una condizione sospensiva. Il ricorrente contestava l'applicazione dell'imposta proporzionale dell'1% prevista per gli atti dichiarativi, sostenendo che il riconoscimento del debito fosse causalmente collegato alla disposizione solutoria e che la condizione sospensiva si estendesse a tutte le statuizioni contrattuali, con conseguente differimento dell'imposizione.
La decisione
La tesi del ricorrente è stata respinta. La ricognizione di debito è stata qualificata come negozio unilaterale, ricettizio e di natura dichiarativa, con autonoma rilevanza ai fini dell'imposta di registro, anche se i suoi effetti sostanziali sono limitati al piano processuale. Essa non costituisce un elemento necessario della disposizione solutoria e può mancare senza incidere sulla validità del contratto. Pertanto, alla ricognizione del debito si applica autonomamente l'aliquota dell'1% prevista dall'art. 3 della Tariffa, Parte I, allegata al d.P.R. 131/1986. La condizione sospensiva riguarda invece soltanto la modalità di estinzione dell'obbligazione e non il riconoscimento del debito.
Norme richiamate
Art. 3 della Tariffa, Parte I, allegata al d.P.R. 131/1986
Aliquota dell'1% per gli atti di natura dichiarativa.
La norma è applicabile alla ricognizione di debito, considerata una dichiarazione negoziale autonoma e dotata di rilevanza propria ai fini dell'imposta di registro.
d.P.R. 131/1986 - disciplina dell'imposta di registro
La tassazione deve essere determinata considerando la natura e l'autonomia delle singole disposizioni contenute nell'atto, senza attribuire automaticamente alla condizione sospensiva un effetto esteso a tutte le clausole contrattuali.
Massime di principio
- Ai fini dell'imposta di registro, le diverse disposizioni contenute in un unico contratto possono essere tassate autonomamente quando presentano una propria funzione e rilevanza giuridica.
- La ricognizione di debito, pur producendo principalmente effetti processuali e probatori, mantiene natura dichiarativa e può essere assoggettata all'imposta prevista per gli atti dichiarativi.
- Il riconoscimento del debito non viene necessariamente assorbito dalla disposizione solutoria: se è autonomamente configurabile, deve essere valutato e tassato separatamente.
- Una condizione sospensiva opera soltanto sulle obbligazioni o sulle disposizioni cui è effettivamente riferita; non si estende automaticamente a ogni clausola dello stesso contratto.
- Per stabilire il momento e la misura della tassazione occorre analizzare il contenuto concreto dell'atto, distinguendo le dichiarazioni ricognitive dalle pattuizioni dirette all'estinzione dell'obbligazione.
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