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Cassazione Penale, Ordinanza n. 34251/2025 del 20/10/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (tribunale di sorveglianza)

La controversia

Il soggetto condannato ha impugnato per cassazione l'ordinanza del Tribunale di sorveglianza di Venezia che aveva revocato, con efficacia ex tunc, la misura alternativa dell'affidamento in prova al servizio sociale, già concessa il 19 settembre 2024. Nel ricorso si contestava, in sostanza, che la revoca fosse stata disposta automaticamente per la sola violazione delle prescrizioni della misura, valorizzando le reiterate assenze dal domicilio e la mancata interlocuzione con l'UEPE nonostante gli ammonimenti del Magistrato di sorveglianza. La Corte rileva però che il giudice di sorveglianza aveva fondato la decisione anche su ulteriori elementi significativi: il condannato non aveva neppure iniziato l'attività risarcitoria o socialmente utile prescritta, era rimasto a lungo irreperibile per l'UEPE e tali condotte erano state ritenute sintomatiche dell'abbandono del percorso di risocializzazione e del fallimento della prova. La motivazione del Tribunale è stata ritenuta non manifestamente illogica e conforme ai principi di legittimità sulla discrezionalità del giudice nella revoca dell'affidamento in prova.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che l'ordinanza di revoca dell'affidamento in prova non fosse automatica né illogica, ma sorretta da una motivazione adeguata, incentrata non solo sulle violazioni delle prescrizioni, ma anche sulla mancata attivazione di ogni condotta riparatoria o socialmente utile e sulla prolungata irreperibilità del condannato. Conseguentemente, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e di euro 3.000 alla Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • Corte cost. n. 186 del 2000

    Richiamata per fondare la condanna del ricorrente al pagamento di una somma alla Cassa delle ammende in ragione della colpa connessa all'irritualità dell'impugnazione.

Massime di principio

  • La revoca dell'affidamento in prova al servizio sociale non consegue automaticamente alla mera violazione di prescrizioni o della legge penale, ma richiede una valutazione concreta del giudice sulla incompatibilità dei comportamenti tenuti con la prosecuzione del programma trattamentale.
  • Il Tribunale di sorveglianza dispone di ampia discrezionalità nel giudizio sulla revoca della misura alternativa, purché dia conto in modo logico, adeguato e non manifestamente illogico delle ragioni per cui ritiene fallita la prova.
  • Ai fini della revoca della misura alternativa, possono assumere rilievo non solo le violazioni formali delle prescrizioni, ma anche la mancata attivazione del percorso risarcitorio o socialmente utile e la persistente irreperibilità del condannato, quali indici dell'allontanamento dal percorso di risocializzazione.
  • Il ricorso per cassazione è inammissibile quando si limita a opporre una diversa lettura dei fatti senza evidenziare reali vizi di legittimità della motivazione sulla revoca della misura alternativa.

Come è indicizzato

MaterieMisure alternativeImpugnazioni
RamiEsecuzione penaleProcesso penale
IstitutiPrescrizione del reato

Testo integrale

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