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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 27572/2026 del 22/07/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

Il caso riguarda il diniego dell'affidamento in prova al servizio sociale richiesto da un condannato e respinto dal Tribunale di sorveglianza per mancanza di una prognosi favorevole di reinserimento sociale, valorizzando precedenti penali, carichi pendenti, revisione critica solo parziale e informazioni di polizia sulla vicinanza a pregiudicati e contesti criminali. Nel ricorso per cassazione, proposto tramite difensore, si deduceva un unico motivo: il giudice di sorveglianza non avrebbe adeguatamente considerato lo svolgimento di regolare attività lavorativa; inoltre si sosteneva che la pendenza processuale richiamata riguardasse fatti del 2021, quindi anteriori rispetto ai fatti oggetto di espiazione, e che ciò rendesse illegittimo il diniego. Il Procuratore generale concludeva per l'inammissibilità.

La decisione

La Corte di cassazione ha ritenuto il ricorso infondato e lo ha rigettato. Ha affermato che il Tribunale di sorveglianza ha correttamente svolto il doppio giudizio prognostico richiesto per l'affidamento in prova: assenza di pericolo di recidiva e utilità della misura per il reinserimento sociale. Ha inoltre osservato che lo svolgimento di un'attività lavorativa è solo uno degli elementi del giudizio prognostico, ma non basta da solo in assenza di ulteriori indici di seria revisione critica. Quanto alla denuncia relativa a fatti anteriori, la Corte ha chiarito che non è necessario che la pericolosità derivi da condotte successive ai fatti in espiazione, essendo sufficiente un quadro attuale di pericolosità che impedisca di escludere il rischio di recidiva. In applicazione dell'art. 616 c.p.p., il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali.

Norme richiamate

  • art. 173, comma 1, disp. att. c.p.p.

    nei limiti strettamente necessari

    richiamato solo per l'enunciazione sintetica del motivo di ricorso

  • art. 47, comma 2, legge 26 luglio 1975, n. 354

    assicuri la prevenzione del pericolo che egli commetta altri reati

    l'affidamento in prova presuppone una prognosi favorevole sia sull'assenza di recidiva sia sulla finalità rieducativa e di reinserimento

  • art. 47-ter, comma 1-bis, ord. pen.

    sempre che tale misura sia idonea ad evitare il pericolo che il condannato commetta altri reati

    la valutazione del pericolo di recidiva è necessaria anche per l'accesso alla detenzione domiciliare

  • art. 47 ord. pen.

    norma di riferimento per il giudizio prognostico positivo richiesto per l'affidamento in prova

  • art. 616, comma 1, c.p.p.

    la reiezione del ricorso comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali

  • art. 629 c.p.

    citato come uno dei reati oggetto di denuncia a carico del condannato

  • art. 416-bis c.p.

    citato come uno dei reati oggetto di denuncia a carico del condannato

Massime di principio

  • Per concedere l'affidamento in prova al servizio sociale il tribunale di sorveglianza deve compiere una duplice valutazione prognostica: verificare che la misura escluda un concreto pericolo di recidiva e che sia idonea a favorire la rieducazione e il reinserimento sociale del condannato.
  • Ai fini del giudizio sull'affidamento in prova, il giudice può legittimamente valorizzare precedenti penali, carichi pendenti, informazioni di polizia e livello di revisione critica del passato, purché il complesso degli elementi consenta una valutazione attuale e non manifestamente illogica della pericolosità.
  • Lo svolgimento di attività lavorativa, pur rilevante, non è di per sé sufficiente a fondare il giudizio favorevole sul reinserimento sociale se non è accompagnato da ulteriori elementi indicativi di un serio processo di revisione critica.
  • Per negare la misura alternativa non occorre che la pericolosità emerga da condotte successive ai fatti in espiazione: è sufficiente un quadro attuale di pericolosità che impedisca di escludere il rischio di recidiva.
  • In sede di legittimità, la valutazione del tribunale di sorveglianza è censurabile solo se priva di coerenza logica o di adeguata motivazione; non basta prospettare una diversa lettura di singoli elementi favorevoli al condannato.

Come è indicizzato

MaterieMisure alternative
RamiEsecuzione penale
IstitutiPrescrizione del reato

Testo integrale

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