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Sentenza

Sentenza n. 499/2026 - Napoli, Sezione 7

per l'annullamento silenzio rigetto formatosi in data 01/08/2025 ad opera del comune di piano di Sorrento sull'istanza di accesso agli atti notificata il 02/07/2025

Giustizia amministrativa202504194

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Campania - Napoli, Sez. VIISentenzaAccesso agli atti

Atto impugnato: silenzio-rigetto formatosi sull'istanza di accesso agli atti relativi a due pratiche edilizie, concernenti una SCIA e una SCIA in variante

Esito

CESSATA MATERIA DEL CONTENDERE

Favorevole al resistente (comune)

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il ricorrente, proprietario di un ripostiglio che assumeva essere stato arbitrariamente occupato e trasformato dal controinteressato in un vano di accesso a un appartamento, ha presentato al Comune un'istanza di accesso documentale ai sensi dell'art. 22 l. 241/1990, chiedendo di conoscere l'iter delle pratiche edilizie relative a una SCIA e a una SCIA in variante. Non avendo ricevuto riscontro entro il termine ritenuto applicabile, ha impugnato il silenzio ai sensi dell'art. 117 c.p.a., chiedendo l'accertamento del diritto di accesso. Il Comune ha rappresentato di avere successivamente comunicato con i controinteressati, convocato il ricorrente per l'accesso e trasmesso telematicamente la documentazione, provvedendo poi a reinviare due file inizialmente non apribili. Il controinteressato ha eccepito l'inammissibilità del ricorso per asserita invalidità della notifica, sostenendo che avrebbe dovuto essere notificato nella qualità di trustee secondo le modalità previste per gli enti.

La decisione

Il TAR ha respinto l'eccezione di inammissibilità del controinteressato, ritenendo corretta la notifica effettuata nei suoi confronti. Il trust non è un ente dotato di personalità giuridica e non ha autonoma legittimazione processuale; i beni sono formalmente intestati al trustee, quale soggetto che dispone del diritto, sicché il trustee è il destinatario della notificazione. Nel merito, il TAR ha dichiarato la cessazione della materia del contendere quanto agli atti effettivamente ostesi dal Comune. Ha inoltre escluso che residuasse una controversia su un asserito parere positivo dell'amministrazione relativo alle pratiche edilizie, poiché dagli atti non risultava l'esistenza di tale parere, il Comune aveva dichiarato di avere consentito l'accesso a tutti gli atti delle pratiche e il parere non era stato specificamente richiesto nell'istanza originaria. L'istanza è stata quindi ritenuta integralmente soddisfatta. Spese compensate.

Norme richiamate

  • art. 22 l. 241/1990

    La disposizione costituisce la base dell'istanza di accesso documentale proposta dal proprietario per conoscere gli atti relativi alle pratiche edilizie.

  • art. 117 c.p.a.

    La norma è stata utilizzata per proporre l'azione avverso il silenzio formatosi sull'istanza di accesso; la sopravvenuta ostensione ha determinato la cessazione della materia del contendere.

  • art. 145 c.p.c.

    La disposizione è stata invocata dal controinteressato a sostegno dell'eccezione di invalidità della notificazione, eccezione respinta dal TAR.

Massime di principio

  • Il trust, non essendo un ente dotato di personalità giuridica, non dispone di autonoma legittimazione processuale; per le posizioni giuridiche formalmente intestate al trust, la notificazione degli atti processuali può essere correttamente effettuata nei confronti del trustee quale soggetto che dispone del diritto.
  • Quando, nel corso del giudizio instaurato contro il silenzio sull'accesso, l'amministrazione ostende integralmente i documenti richiesti, viene meno l'interesse alla decisione e deve essere dichiarata la cessazione della materia del contendere.
  • La cessazione della materia del contendere presuppone la piena soddisfazione dell'istanza originaria; non può essere riconosciuta, invece, con riferimento a documenti o pareri non esistenti o non espressamente compresi nella richiesta di accesso.
  • Il giudice dell'accesso deve verificare l'ambito oggettivo dell'istanza originaria: il richiedente non può estendere successivamente il thema decidendum a documenti ulteriori rispetto a quelli indicati nella domanda amministrativa.

Come è indicizzato

MaterieAccesso documentaleEstinzione, perenzione e improcedibilità
RamiAccesso e trasparenzaProcesso amministrativo
IstitutiSopravvenuta carenza di interesseLegittimazione e interesse a ricorrereTutela del terzo

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