Cassazione Penale, Sentenza n. 2474/2025 del 21/01/2025
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione dell'ordinanza che aveva confermato la custodia cautelare in carcere per il reato di associazione per delinquere di tipo mafioso (art. 416 bis c.p.). Il ricorrente, tramite due difensori, ha articolato tre motivi principali: 1) assenza di gravi indizi di partecipazione al sodalizio mafioso, sostenendo che le intercettazioni riguardavano normali rapporti di lavoro e procacciamento d'affari e che il ricorrente agiva in proprio senza vincolo di dipendenza o direzione dal padre; 2) le conversazioni indicate non dimostrerebbero la sua appartenenza al clan e anzi alcune prove indicherebbero estraneità, con rifiuto di attività illecite come stupefacenti o estorsioni; 3) mancanza di esigenze cautelari attuali e concrete, anche alla luce del fatto che le intercettazioni documentano fatti risalenti al 2020-2021. Un altro difensore ha poi censurato l'insussistenza del carattere mafioso del sodalizio facente capo al padre Greco Emanuele.
La decisione
La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto che il controllo in sede di legittimità non consenta una rivalutazione dei fatti e delle prove già esaminate dal giudice di merito salvo che non vi sia violazione di norme o manifesta illogicità della motivazione. Il provvedimento del Tribunale del Riesame è stato ritenuto motivato e congruo: il Tribunale aveva valorizzato convergenti elementi indiziari derivanti da captazioni telefoniche e ambientali e dalle dichiarazioni di più collaboratori di giustizia che, nel loro insieme, delineavano un gruppo riconducibile a Cosa Nostra capeggiato da Greco Emanuele con una proiezione imprenditoriale nel settore degli imballaggi. Rilevante, secondo il Tribunale, il comportamento del ricorrente che, pur dopo il sequestro delle aziende familiari, ha continuato ad operare come procacciatore di affari, percependo compensi in nero, avvalendosi della rete e della notorieta economico-criminale del padre e destinando somme al mantenimento del padre e della famiglia. La Corte ha inoltre ritenuto fondata la valutazione delle esigenze cautelari e del rischio di reiterazione delle condotte. Il ricorrente è stato condannato alle spese processuali e al pagamento di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende; mandato alla cancelleria per gli adempimenti d'uso.
Norme richiamate
art. 416 bis codice penale
La Corte e il Tribunale del riesame hanno interpretato la norma come soddisfatta da una pluralita di elementi convergenti (dichiarazioni di collaboratori di giustizia, intercettazioni telefoniche e ambientali) atti a dimostrare l'esistenza di un sodalizio di tipo mafioso con finalita di controllo economico del territorio, imposizione di condizioni e pretesa di provvigioni.
art. 42 codice penale
Richiamato in riferimento alla partecipazione e alle conseguenze penali della partecipazione a delitto, utilizzato dai difensori per contestare l'attribuzione di responsabilita individuale; la Corte non ha accolto la rilettura difensiva, confermando l'inquadramento nell'ambito dell'art. 416 bis.
art. 273 codice di procedura penale
Norma richiamata nel contesto dei gravi indizi di colpevolezza: la Corte ha precisato che l'insussistenza dei gravi indizi puo essere sindacata in Cassazione solo in presenza di violazione di norme o di manifesta illogicita della motivazione.
art. 192, comma 2, codice di procedura penale
Invocata dalla difesa con riferimento alla valutazione probatoria delle intercettazioni; la Corte ha implicitamente ritenuto che le censure non evidenziassero violazioni formali o manifesta illogicita della valutazione delle captazioni da parte del giudice del riesame.
artt. 274 e 275 codice di procedura penale
Riguardano le esigenze cautelari e la prognosi di pericolosita. La Corte ha confermato che il giudice della cautela deve effettuare una valutazione prognostica sulla possibilita di reiterazione di condotte illecite e che questa valutazione, correttamente motivata nel caso, giustifica la custodia cautelare.
art. 274, comma 1, lett. c) codice di procedura penale
Interpretata come requisito di pericolo di reiterazione e non come necessita di specifiche occasioni imminenti di reiterazione; il Tribunale ha fatto una valutazione prognostica delle modalita di condotta, della personalita e del contesto, ritenuta adeguata dalla Corte.
art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen.
Norma richiamata per gli adempimenti della cancelleria successivi alla sentenza; la Corte ha disposto le comunicazioni previste da tale disposizione.
Corte Costituzionale, n. 186 del 2000
Richiamata in relazione al profilo di colpa del ricorrente per l'evidente inammissibilita del ricorso, a fondamento della condanna alla Cassa delle ammende.
Massime di principio
- In Cassazione il sindacato sulla sussistenza dei gravi indizi e sulle valutazioni di merito e probatorie e' molto limitato: sono sindacabili soltanto le violazioni di legge o le manifesti illogicita della motivazione.
- Una pluralita di elementi convergenti, quali dichiarazioni di piu' collaboratori di giustizia integrate da intercettazioni coerenti, puo' costituire prova di gravi indizi di partecipazione a sodalizio di tipo mafioso ai sensi dell'art. 416 bis.
- La continuita' dell'attivita economica dopo provvedimenti di sequestro/confisca, l'uso del nome e della reputazione del capo clan, e il percepimento di compensi in nero diretti al mantenimento del gruppo sono indici rilevanti di partecipazione o di collaborazione con un sodalizio mafioso.
- Le censure difensive che propongono una diversa interpretazione delle medesime fonti probatorie senza evidenziare vizi logici o normativi della motivazione del giudice di merito difficilmente riescono ad ottenere accoglimento in sede di legittimita'.
- Ai fini della custodia cautelare e' sufficiente una valutazione prognostica, adeguatamente motivata, del rischio di reiterazione delle condotte illecite; non e' richiesta la prova di specifiche occasioni imminenti di recidiva.
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