Salta al contenuto
Sentenza

Sentenza n. 5016/2026 - Roma, Sezione 1

per la dichiarazione di illegittimità del silenzio serbato dalle Amministrazioni intimate in ordine all’istanza del 31 agosto 2025, avente ad oggetto il rilascio del visto per motivi di studio e la fissazione di un appuntamento per la formalizzazione della richiesta del suddetto visto; nonché per l’accertamento dell’obbligo delle Amministrazioni intimate di provvedere in ordine alle menzionate istanze, secondo le rispettive competenze; e per la condanna delle stesse Amministrazioni intimate a provvedere in ordine alle menzionate istanze, secondo le rispettive competenze, entro un termine non superiore a trenta giorni, con richiesta di nomina di un Commissario ad acta ex art. 117, co. 3 c.p.a.

Giustizia amministrativa202511912

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. ISentenzaAzione avverso il silenzio

Atto impugnato: silenzio serbato sull’istanza del 31 agosto 2025 volta al rilascio di un visto per motivi di studio e alla fissazione di un appuntamento per formalizzare la domanda

Esito

CESSATA MATERIA DEL CONTENDERE

La controversia

Il ricorrente ha proposto ricorso ai sensi dell’art. 117 c.p.a. contro il silenzio delle amministrazioni intimate sull’istanza diretta ad attivare il procedimento per il rilascio di un visto di ingresso in Italia per motivi di studio e per ottenere la fissazione dell’appuntamento necessario alla presentazione della domanda. Ha chiesto l’accertamento dell’obbligo delle amministrazioni di provvedere, la condanna a provvedere entro trenta giorni e la nomina di un commissario ad acta ai sensi dell’art. 117, comma 3, c.p.a.

La decisione

Il TAR ha dichiarato la cessazione della materia del contendere, rilevando che l’Amministrazione aveva fissato l’appuntamento presso la sede diplomatica per il 10 novembre 2025, determinando l’attivazione del procedimento per il rilascio del visto e il pieno soddisfacimento della pretesa azionata. La decisione è stata adottata ai sensi del combinato disposto degli artt. 34, comma 5, e 117 c.p.a. Le spese di lite sono state compensate, tenuto conto del periodo non particolarmente lungo intercorso tra la richiesta di appuntamento e la notificazione del ricorso, nonché dell’attività dell’Amministrazione, impegnata a fronteggiare un elevatissimo numero di istanze. L’Amministrazione è stata tuttavia condannata a restituire al ricorrente il contributo unificato, ove versato.

Norme richiamate

  • art. 117 c.p.a.

    per la dichiarazione di illegittimità del silenzio; per l’accertamento e la condanna dell’Amministrazione a provvedere; nomina del commissario ad acta ex comma 3

    La sopravvenuta attivazione del procedimento e il soddisfacimento della pretesa rendono non più attuale la domanda contro il silenzio, determinando la cessazione della materia del contendere.

  • art. 34, comma 5, c.p.a.

    cessazione della materia del contendere

    La sopravvenienza di un’attività amministrativa pienamente satisfattiva della pretesa azionata consente di dichiarare la cessazione della materia del contendere.

Massime di principio

  • Nel giudizio avverso il silenzio, la fissazione dell’appuntamento necessario alla presentazione della domanda e l’attivazione del relativo procedimento integrano pieno soddisfacimento della pretesa quando l’azione era diretta a ottenere proprio l’avvio del procedimento, con conseguente cessazione della materia del contendere.
  • La cessazione della materia del contendere può essere dichiarata quando, nelle more del giudizio sul silenzio, l’Amministrazione adotta una condotta concretamente satisfattiva della pretesa azionata, ai sensi del combinato disposto degli artt. 34, comma 5, e 117 c.p.a.
  • Nel giudizio avverso il silenzio, la valutazione sulle spese può tener conto sia dell’intervallo temporale tra la richiesta amministrativa e la notificazione del ricorso, sia dell’attività concretamente svolta dall’Amministrazione per fronteggiare un elevato numero di istanze; ciò può giustificare la compensazione delle spese, ferma la restituzione del contributo unificato ove versato.

Come è indicizzato

MaterieEmersione, decreto flussi e nulla ostaTermini e notificazione del ricorsoEstinzione, perenzione e improcedibilitàSpese di lite
RamiImmigrazione e cittadinanzaProcesso amministrativo
IstitutiSilenzio della pubblica amministrazioneSopravvenuta carenza di interesse

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.