Sentenza n. 10226/2026 - Roma, Sezione 2
per l'annullamento previa istanza cautelare: - del provvedimento del 23.10.2023, notificato il 25.10.2023, dell’Ambasciata d’Italia di Tunisi, con il quale era rifiutata la domanda di visto “Studio immatricolazione AA 2023/2024” presentata in data 02.10.2023, - di ogni altro atto e/o provvedimento presupposto, successivo e/o connesso o che, comunque, sia in rapporto di correlazione a quello impugnato;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: diniego dell’Ambasciata d’Italia di Tunisi della domanda di visto per studio e immatricolazione all’anno accademico 2023/2024
Esito
Favorevole al resistente (ministero)
Prevale l’amministrazione
La controversia
La ricorrente ha impugnato il diniego del visto per studio adottato dall’Ambasciata d’Italia di Tunisi il 23 ottobre 2023, deducendo i motivi articolati nel ricorso, non riportati nel testo della sentenza. Il Ministero si è costituito per resistere. La domanda cautelare è stata respinta dal TAR con ordinanza n. 8080/2023 e la decisione è stata confermata in appello con ordinanza n. 306/2024. Nel corso dell’udienza pubblica il TAR ha rilevato d’ufficio la sopravvenuta carenza di interesse, poiché era ormai decorso il termine per l’immatricolazione all’anno accademico 2023/2024; la ricorrente avrebbe dovuto presentare una nuova domanda e l’Amministrazione avrebbe dovuto rivalutare i relativi presupposti sulla base di un’istruttoria aggiornata.
La decisione
Il TAR ha dichiarato improcedibile il ricorso per sopravvenuta carenza di interesse, ai sensi dell’art. 35, comma 1, lett. c), c.p.a., ritenendo non più utile l’eventuale annullamento del diniego, dato il decorso dei termini per l’immatricolazione all’anno accademico cui la domanda si riferiva. Il giudice ha escluso che permanesse un interesse alla sola illegittimità dell’atto a fini risarcitori, poiché la ricorrente non aveva formulato una specifica istanza di accertamento ai sensi dell’art. 34, comma 3, c.p.a., nei termini e nelle forme dell’art. 73 c.p.a., avendo chiesto esclusivamente l’annullamento. Ad abundantiam, il TAR ha rilevato anche l’infondatezza nel merito, richiamando la lunga interruzione del percorso di studi, pari a sette anni, e i tre precedenti dinieghi relativi ad analoghe domande di visto per percorsi universitari eterogenei. Le spese sono state compensate. È stata inoltre confermata l’inammissibilità della domanda di ammissione al gratuito patrocinio per difetto dei presupposti previsti dall’art. 119, comma 1, d.P.R. n. 115/2002.
Norme richiamate
art. 35, comma 1, lett. c), c.p.a.
Il ricorso è improcedibile quando sopravviene una carenza di interesse alla decisione, come nel caso in cui sia ormai decorso il periodo utile cui si riferiva il provvedimento impugnato e l’eventuale annullamento non possa più attribuire un’utilità concreta.
art. 34, comma 3, c.p.a.
L’interesse alla prosecuzione del giudizio per l’accertamento dell’illegittimità dell’atto ai fini risarcitori richiede una specifica istanza della parte, non potendo essere desunto in assenza di una domanda espressamente formulata.
art. 73 c.p.a.
L’istanza volta all’accertamento dell’illegittimità ai fini risarcitori deve essere proposta nei termini e nelle forme processuali previste.
art. 119, comma 1, d.P.R. n. 115/2002
L’ammissione al patrocinio a spese dello Stato richiede la sussistenza dei presupposti stabiliti dalla disposizione; nel caso concreto la relativa domanda è stata ritenuta inammissibile.
Massime di principio
- L’annullamento di un diniego relativo a una specifica finestra temporale, quando siano ormai decorsi i termini per fruire dell’utilità cui l’atto si riferiva, non attribuisce più al ricorrente un’utilità concreta e attuale; il ricorso deve pertanto essere dichiarato improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse.
- L’interesse alla prosecuzione del giudizio per il solo accertamento incidentale dell’illegittimità dell’atto, ai fini di una successiva domanda risarcitoria ai sensi dell’art. 34, comma 3, c.p.a., non può essere riconosciuto d’ufficio in assenza di una specifica istanza della parte, da formulare nei termini e nelle forme previste dall’art. 73 c.p.a.
- Quando la sopravvenuta carenza di interesse rende improcedibile la domanda di annullamento, il giudice può esaminare le ragioni di infondatezza nel merito soltanto ad abundantiam, senza che tale valutazione costituisca la ratio decidendi della pronuncia.
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