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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 4241/2022 del 07/02/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Il ricorrente ha impugnato la sentenza per nullità del decreto di citazione per il giudizio d'appello, deducendo la violazione degli artt. 601, commi 3 e 6, e 429, comma 1, lett. f), cod. proc. pen., non essendo indicato compiutamente il luogo di comparizione (mancava l'indirizzo dell'edificio). Nel decreto era indicata solo la "camera di consiglio della Terza Sezione Penale della Corte di Appello di Bari (aula E, piano 3°)", ma non l'ubicazione/indirizzo; ciò ha impedito al difensore, proveniente da altro Foro, di individuare tempestivamente la sede (si è recato nella sede civile in via Saverio Dioguardi invece che in piazza Enrico De Nicola), con conseguente mancata partecipazione al giudizio e lesione del diritto di difesa.

La decisione

La Corte di cassazione ha ritenuto il ricorso fondato. Ha affermato che il decreto di citazione deve contenere l'indicazione precisa del luogo di comparizione (art. 429, comma 1, lett. f) in combinato con art. 601, comma 3) e che l'omessa indicazione dell'indirizzo ha reso il decreto inidoneo a consentire la comparizione dell'imputato e del difensore. Tale omissione ha determinato la nullità del decreto ai sensi dell'art. 601, comma 6, cod. proc. pen., nullità di regime intermedio non sanata dalla partecipazione (in questo caso il difensore non era presente). Perciò la sentenza impugnata è stata annullata con rinvio per nuovo giudizio ad altra Sezione della Corte di Appello di Bari.

Norme richiamate

  • art. 601 cod. proc. pen., commi 3 e 6

    Il decreto di citazione per il giudizio d'appello deve contenere i requisiti richiesti dall'art. 429; l'omessa indicazione del luogo di comparizione (indirizzo preciso) integra la nullità prevista dall'art. 601, comma 6. Si tratta di una nullità generale a regime intermedio che non è sanata se la carenza ha impedito la partecipazione del difensore.

  • art. 429, comma 1, lett. f) cod. proc. pen.

    Stabilisce che il decreto di citazione deve indicare il luogo della comparizione. La Corte ha interpretato tale disposizione nel senso che è necessaria l'indicazione dell'indirizzo/ubicazione precisa dell'edificio ove si svolge l'udienza, specialmente se le udienze possono svolgersi in sedi diverse.

  • art. 429, comma 1, lett. a) e g) cod. proc. pen.

    Riferimento ai requisiti generali del decreto di citazione richiamati dall'art. 601, comma 3; la Corte ha richiamato l'insieme di requisiti (tra cui l'indicazione del giudice competente e degli elementi essenziali della convocazione) per spiegare l'incompletezza dell'atto impugnato.

  • art. 178, comma 1, lett. c) cod. proc. pen.

    Norma richiamata dal ricorrente come causa di nullità formale dell'atto; la Corte ha valutato la dedotta nullità alla luce della disciplina specifica degli artt. 429 e 601, ritenendola sussistente per l'omessa indicazione del luogo.

  • art. 179 cod. proc. pen.

    Ulteriore richiamo normativo sulle nullità formali invocato dal ricorrente; la Corte ha ritenuto applicabile la disciplina delle nullità evocate e ha qualificato la carenza come nullità non sanata e quindi idonea ad annullare il provvedimento impugnato.

Massime di principio

  • Il decreto di citazione per l'appello deve indicare in modo preciso l'indirizzo/ubicazione del luogo della comparizione: non è sufficiente indicare solo l'aula o il piano.
  • Se le udienze della stessa autorità si svolgono in sedi diverse, l'obbligo di indicazione dell'indirizzo è particolarmente stringente, perché l'omissione può effettivamente impedire la partecipazione del difensore.
  • L'omessa indicazione del luogo costituisce nullità ai sensi dell'art. 601, comma 6: si tratta di nullità di regime intermedio che non è sanata automaticamente e può essere eccepita anche in cassazione se ha impedito l'esercizio della difesa.
  • La tempestività e la fondatezza dell'eccezione di nullità dipendono dalla prova che la carenza ha inciso concretamente sul diritto di difesa (es. difensore recatosi nella sede sbagliata e non presente all'udienza).
  • In caso di annullamento per nullità della citazione, il rimedio pratico è il rinvio per nuovo giudizio ad altra sede o sezione competente, onde garantire la regolarità della prosecuzione del processo.

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