Cassazione Penale, Sentenza n. 26449/2022 del 08/07/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione avverso la sentenza di conferma della condanna per furto (artt. 624-bis e 625, comma 1, n. 4, c.p.). Tre censure: 1) nullità della sentenza di primo grado per celebrazione del processo in assenza dell'imputato, nonostante fosse domiciliato agli arresti domiciliari per altra causa (legittimo impedimento); 2) omessa motivazione sulla richiesta di assoluzione ex art. 530, comma 2, c.p.p.; 3) omessa o insufficiente valutazione della esclusione della recidiva e del riconoscimento delle circostanze attenuanti (art. 62 n.4 e art. 62-bis c.p.).
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Sul primo motivo ha ritenuto infondata la censura: sebbene la giurisprudenza di legittimità abbia stabilito che la detenzione agli arresti domiciliari per altra causa integri normalmente un impedimento legittimo che impone la traduzione dell'imputato, nel caso concreto il difensore di fiducia ha dichiarato che l'imputato non aveva interesse a essere presente, configurando una valida rinuncia alla comparizione mai revocata; pertanto era legittimo procedere in sua assenza. Il secondo motivo è stato escluso dalla valutazione in sede di legittimità in quanto concerne questioni di fatto e motivazione non sindacabili in Cassazione. Il terzo motivo è stato ritenuto inammissibile per difetto di specificazione ai sensi dell'art. 606 c.p.p., per novità non tempestivamente dedotta quanto alla recidiva e perché il rigetto delle attenuanti risultava adeguatamente motivato e insindacabile in sede di legittimità. Conseguenze: confermata la condanna di merito; il ricorrente è condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di Euro 3.000,00 alla Cassa delle ammende. La Corte osserva che la prescrizione non era comunque maturata alla data della decisione.
Norme richiamate
art. 624-bis c.p.
Norma sostanziale che disciplina il furto in abitazione; la sentenza di merito ha condannato il ricorrente sulla base di questa fattispecie
art. 625, comma 1, n. 4 c.p.
Aggravante o fattispecie connessa al reato di furto richiamata nella motivazione della condanna
art. 420-bis c.p.p.
Regola le ipotesi in cui il giudice può procedere in assenza dell'imputato; la Corte ha verificato la sussistenza delle condizioni e ha valutato la rinuncia alla comparizione espressa dal difensore
art. 530, comma 2, c.p.p.
Prevede la pronuncia di assoluzione quando la prova non è sufficiente; la mancata motivazione sulla richiesta di assoluzione è stata ritenuta questione di merito non sindacabile in Cassazione
art. 606, comma 1, c.p.p.
Elenca i motivi di ricorso per cassazione; la Corte ha rilevato l'assenza di specificazione del motivo, con conseguente inammissibilità
art. 62 n. 4 c.p. e art. 62-bis c.p.
Riguardano le circostanze attenuanti e la loro applicazione; il giudice di merito ha negato le attenuanti con motivazione ritenuta logica e non sindacabile in Cassazione
Sez. U. n. 7635 del 30/09/2021 (Costantino)
Giurisprudenza delle Sezioni Unite citata: stabilisce che la detenzione agli arresti domiciliari per altra causa integra di norma un impedimento legittimo che impone la traduzione dell'imputato; la Corte ne prende atto ma ritiene la fattispecie diversa per la rinuncia espressa dal difensore
Sez. 1, n. 11943 del 12/01/2016 (Nacci)
Giurisprudenza che riconosce la validità della rinuncia alla comparizione espressa dal difensore di fiducia per conto dell'imputato
Massime di principio
- La detenzione agli arresti domiciliari per altra causa costituisce in linea generale un impedimento legittimo che impone la traduzione dell'imputato, salvo che sussista una valida e non revocata rinuncia alla comparizione espressa dall'imputato o dal suo difensore.
- La rinuncia alla comparizione manifestata tramite difensore di fiducia è efficace e perdura fino a revoca espressa; se valida, legittima la celebrazione del processo in assenza dell'imputato.
- In Cassazione non sono sindacabili questioni che attengono esclusivamente alla valutazione di fatto e alla motivazione di merito, salvo vizio di diritto o mancanza assoluta della motivazione.
- I motivi di cassazione devono essere specificati in conformità all'art. 606 c.p.p.; la generica contestazione o la mancanza di indicazione del sottoarticolo rilevante comportano inammissibilità.
- L'applicazione o esclusione della recidiva e il riconoscimento delle circostanze attenuanti sono, di regola, valutazioni di merito che richiedono una motivazione logicamente congrua per essere sindacabili in sede di legittimità.
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza penale
- Sentenza penale · 8 lug 2022Cassazione Penale, Sentenza n. 26256/2022 del 08/07/2022
- Sentenza penale · 8 lug 2022Cassazione Penale, Sentenza n. 26259/2022 del 08/07/2022
- Sentenza penale · 8 lug 2022Cassazione Penale, Sentenza n. 26260/2022 del 08/07/2022
- Sentenza penale · 8 lug 2022Cassazione Penale, Sentenza n. 26262/2022 del 08/07/2022
- Sentenza penale · 8 lug 2022Cassazione Penale, Sentenza n. 26263/2022 del 08/07/2022
- Sentenza penale · 8 lug 2022Cassazione Penale, Sentenza n. 26264/2022 del 08/07/2022
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza penale →