Cassazione Civile, Ordinanza n. 19479/2023 del 10/07/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (amministrazione finanziaria)
La controversia
La controversia nasce dal diniego di rimborso dell’accisa sul gas naturale versata da una società per il periodo settembre 2014-agosto 2016. La contribuente deduceva che, per errore nel contratto di fornitura, aveva corrisposto l’accisa prevista per usi civili invece di quella ridotta per usi industriali, e chiedeva la restituzione della maggiore imposta. Il giudice di primo grado aveva accolto il ricorso; la CTR aveva rigettato l’appello dell’Agenzia ritenendo che, pur essendo consumatore finale, la società fosse legittimata a chiedere direttamente all’amministrazione il rimborso. L’Agenzia ha proposto ricorso per cassazione con tre motivi: 1) violazione degli artt. 2, 14 e 26 d.lgs. n. 504/1995, per avere la CTR erroneamente riconosciuto al consumatore finale la legittimazione a domandare il rimborso direttamente al fisco; 2) violazione dell’art. 112 c.p.c. per omessa pronuncia sulla decorrenza del diritto all’applicazione dell’aliquota per usi industriali; 3) violazione degli artt. 14 e 26 d.lgs. n. 504/1995 per avere riconosciuto il rimborso anche per un periodo anteriore alla domanda del fornitore.
La decisione
La Corte ha accolto il primo motivo del ricorso dell’Agenzia, ritenendolo fondato, e ha dichiarato assorbiti il secondo e il terzo motivo. Ha affermato che, in materia di accise, il rapporto tributario intercorre solo tra soggetto passivo d’imposta e fisco, mentre quello tra fisco e consumatore finale ha natura civilistica; il consumatore finale non è quindi legittimato a chiedere direttamente all’amministrazione il rimborso dell’accisa indebitamente versata, salvo ipotesi eccezionali non dedotte nel caso concreto. Poiché non erano necessari ulteriori accertamenti di fatto, la Corte ha deciso nel merito rigettando l’originario ricorso della società contribuente. Ha inoltre disposto la compensazione integrale delle spese di lite di tutti i gradi di giudizio, in ragione della complessità della questione e del consolidarsi solo successivo dell’orientamento giurisprudenziale richiamato.
Norme richiamate
art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.
è il parametro processuale invocato per denunciare la violazione di legge sostanziale relativa alla legittimazione al rimborso dell’accisa.
art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.
è richiamato per censurare l’omessa pronuncia sulla decorrenza del diritto all’aliquota per usi industriali.
art. 112 c.p.c.
la CTR sarebbe incorsa in omessa pronuncia sulla questione della decorrenza del diritto all’applicazione dell’aliquota ridotta.
artt. 2, 14 e 26 d.lgs. n. 504/1995
disciplinano il sistema delle accise e il rimborso, che spetta al soggetto obbligato verso il fisco, non al consumatore finale che abbia subito la traslazione dell’imposta, salvo eccezioni.
art. 14, comma 4, d.lgs. n. 504/1995
prevede che, se il soggetto obbligato è condannato in sede civile a restituire a terzi somme indebitamente percepite a titolo di rivalsa dell’accisa, il rimborso all’erario va chiesto dal soggetto obbligato entro novanta giorni dal giudicato.
art. 295 c.p.c.
nel giudizio civile sulla ripetizione dell’indebito il giudice può disporre la sospensione se pende contemporaneamente il giudizio tributario.
Massime di principio
- In materia di accise, il soggetto passivo del tributo nei confronti dell’amministrazione finanziaria è il fornitore, mentre il consumatore finale, se ha sopportato il tributo in rivalsa, vanta in via ordinaria solo un’azione civilistica di ripetizione dell’indebito nei confronti del fornitore.
- Il consumatore finale non può domandare direttamente al fisco il rimborso dell’accisa indebitamente addebitata, salvo allegare e dimostrare circostanze eccezionali che rendano l’azione contro il fornitore praticamente impossibile o eccessivamente դժվարìle.
- L’autonomia tra rapporto tributario e rapporto civilistico impedisce di trasporre automaticamente nel giudizio tra consumatore e fornitore la verifica della debenza dell’imposta nei confronti dell’erario; in quel giudizio il giudice ordinario può solo eventualmente disapplicare incidenter tantum l’atto impositivo presupposto o sospendere il processo.
- Il rimborso delle accise è strutturato dall’ordinamento in modo fisiologico su due livelli: prima la tutela civilistica del consumatore verso il fornitore, poi l’eventuale rimborso tributario in favore del soggetto obbligato che abbia restituito le somme o non abbia traslato il tributo.
- Le eccezioni fondate sull’impossibilità o sull’eccessiva difficoltà del rimborso rilevano con riferimento alla posizione del soggetto passivo del tributo o alla sua insolvibilità, non alla mera maggiore complessità processuale che il consumatore incontrerebbe nel promuovere l’azione civile.
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