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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 21479/2023 del 19/05/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Impugnazione della sentenza patteggiata ex art. 444 c.p.p. che aveva applicato la pena concordata di 4 anni e 4 mesi di reclusione e euro 20.000 di multa per reati connessi alla disciplina sugli stupefacenti, con contestuale applicazione della pena accessoria dell'interdizione dai pubblici uffici per 5 anni. Due motivi: (1) vizio di motivazione e violazione degli artt. 28, comma 4 e 37 c.p. per aver applicato una pena accessoria non parametrata alla pena principale e determinata nella misura massima senza motivazione specifica; (2) violazione dell'art. 62-bis c.p. per mancata applicazione delle circostanze attenuanti generiche.

La decisione

La Corte di Cassazione ha ritenuto fondato il primo motivo nella parte in cui contestava l'omessa motivazione circa l'applicazione e la durata della pena accessoria, affermando l'onere del giudice di motivare specificamente quando applica pene accessorie non concordate; ha quindi annullato la sentenza impugnata limitatamente alla durata della pena accessoria e ha rinviato per nuovo giudizio al Tribunale di Santa Maria Capua Vetere. Il secondo motivo è stato dichiarato inammissibile ai sensi dell'art. 448, comma 2-bis c.p.p., perché la mancata applicazione delle circostanze attenuanti generiche concerne la commisurazione della pena e non la sua illegittimità, non rientrando fra i motivi di cassazione consentiti nelle procedure di patteggiamento allargato.

Norme richiamate

  • art. 444 cod. proc. pen.

    Norma che disciplina il patteggiamento; la sentenza impugnata era stata pronunciata ex art. 444 e la Corte richiama il regime speciale di impugnabilità connesso a tale rito

  • artt. 81 e 110 cod. pen.

    Richiamati come disposizioni di diritto penale sostanziale relative alla concorso di persone nel reato e alla qualificazione del fatto

  • art. 73, comma 1, d.P.R. n. 309/1990

    Norma sostanziale relativa ai delitti in materia di stupefacenti oggetto del patteggiamento

  • art. 28, comma 4 cod. pen.

    Richiamato dal ricorrente in relazione alla disciplina delle pene accessorie e alla loro correlazione con la pena principale; la Corte sottolinea la necessità di motivazione quando il giudice applica un'accessoria non concordata

  • art. 37 cod. pen.

    Richiamato in relazione ai criteri di determinazione delle pene accessorie e al principio di proporzionalità tra pena principale e accessoria

  • art. 62-bis cod. pen.

    Norma che prevede le circostanze attenuanti generiche; la Corte rileva che la mancata applicazione riguarda la commisurazione della pena e non la sua illegittimità

  • art. 448, comma 2-bis cod. proc. pen.

    Limita i motivi di cassazione avverso sentenze pronunciate su richiesta concorde delle parti; consente il ricorso solo per specifici motivi (volontà dell'imputato, difetto di correlazione, errata qualificazione giuridica e illegittimità della pena), giustificando l'inammissibilità del secondo motivo

  • Giurisprudenza della Cassazione (Sez. 6, n.16508 del 27/05/2020 e Sez. 5 n.19757 del 16/04/2019)

    Richiamate per il principio secondo cui, nel patteggiamento allargato, il giudice che applica una pena accessoria non concordata ha l'onere di motivare specificamente e che le doglianze riguardanti la commisurazione della pena non sono ammissibili in cassazione ai sensi dell'art. 448, comma 2-bis

Massime di principio

  • Nel patteggiamento (art. 444 c.p.p.) il giudice può applicare pene accessorie anche se non concordate, ma deve motivare specificamente l'applicazione e la durata di tali accessorie; l'omessa motivazione è censurabile in Cassazione per vizio di motivazione
  • Le impugnazioni in Cassazione contro sentenze pronunciate su richiesta concorde delle parti sono ammesse solo per i motivi indicati dall'art. 448, comma 2-bis c.p.p.; questioni attinenti alla mera commisurazione della pena (es. mancata applicazione delle attenuanti generiche) sono generalmente inammissibili
  • Se si contesta la proporzione o la durata di una pena accessoria non motivata, è possibile ottenere l'annullamento e il rinvio per nuovo giudizio: pertanto difensore e imputato dovrebbero richiedere motivazione espressa o proporre ricorso
  • Quando la doglianza riguarda la mancata applicazione di circostanze attenuanti generiche, valutare rimedi alternativi alla cassazione (es. istanza al giudice che ha pronunciato la sentenza per chiarimenti o domande incidentali nei limiti procedurali), poiché la Cassazione può dichiarare inammissibile tali censure nel rito del patteggiamento
  • La motivazione del giudice rispetto agli aspetti estranei all'accordo (come pene accessorie non concordate) costituisce elemento decisivo: in casi simili è utile chiedere espressamente al giudice che tutte le componenti della decisione siano adeguatamente motivate

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