Cassazione Penale, Sentenza n. 21479/2023 del 19/05/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Impugnazione della sentenza patteggiata ex art. 444 c.p.p. che aveva applicato la pena concordata di 4 anni e 4 mesi di reclusione e euro 20.000 di multa per reati connessi alla disciplina sugli stupefacenti, con contestuale applicazione della pena accessoria dell'interdizione dai pubblici uffici per 5 anni. Due motivi: (1) vizio di motivazione e violazione degli artt. 28, comma 4 e 37 c.p. per aver applicato una pena accessoria non parametrata alla pena principale e determinata nella misura massima senza motivazione specifica; (2) violazione dell'art. 62-bis c.p. per mancata applicazione delle circostanze attenuanti generiche.
La decisione
La Corte di Cassazione ha ritenuto fondato il primo motivo nella parte in cui contestava l'omessa motivazione circa l'applicazione e la durata della pena accessoria, affermando l'onere del giudice di motivare specificamente quando applica pene accessorie non concordate; ha quindi annullato la sentenza impugnata limitatamente alla durata della pena accessoria e ha rinviato per nuovo giudizio al Tribunale di Santa Maria Capua Vetere. Il secondo motivo è stato dichiarato inammissibile ai sensi dell'art. 448, comma 2-bis c.p.p., perché la mancata applicazione delle circostanze attenuanti generiche concerne la commisurazione della pena e non la sua illegittimità, non rientrando fra i motivi di cassazione consentiti nelle procedure di patteggiamento allargato.
Norme richiamate
art. 444 cod. proc. pen.
Norma che disciplina il patteggiamento; la sentenza impugnata era stata pronunciata ex art. 444 e la Corte richiama il regime speciale di impugnabilità connesso a tale rito
artt. 81 e 110 cod. pen.
Richiamati come disposizioni di diritto penale sostanziale relative alla concorso di persone nel reato e alla qualificazione del fatto
art. 73, comma 1, d.P.R. n. 309/1990
Norma sostanziale relativa ai delitti in materia di stupefacenti oggetto del patteggiamento
art. 28, comma 4 cod. pen.
Richiamato dal ricorrente in relazione alla disciplina delle pene accessorie e alla loro correlazione con la pena principale; la Corte sottolinea la necessità di motivazione quando il giudice applica un'accessoria non concordata
art. 37 cod. pen.
Richiamato in relazione ai criteri di determinazione delle pene accessorie e al principio di proporzionalità tra pena principale e accessoria
art. 62-bis cod. pen.
Norma che prevede le circostanze attenuanti generiche; la Corte rileva che la mancata applicazione riguarda la commisurazione della pena e non la sua illegittimità
art. 448, comma 2-bis cod. proc. pen.
Limita i motivi di cassazione avverso sentenze pronunciate su richiesta concorde delle parti; consente il ricorso solo per specifici motivi (volontà dell'imputato, difetto di correlazione, errata qualificazione giuridica e illegittimità della pena), giustificando l'inammissibilità del secondo motivo
Giurisprudenza della Cassazione (Sez. 6, n.16508 del 27/05/2020 e Sez. 5 n.19757 del 16/04/2019)
Richiamate per il principio secondo cui, nel patteggiamento allargato, il giudice che applica una pena accessoria non concordata ha l'onere di motivare specificamente e che le doglianze riguardanti la commisurazione della pena non sono ammissibili in cassazione ai sensi dell'art. 448, comma 2-bis
Massime di principio
- Nel patteggiamento (art. 444 c.p.p.) il giudice può applicare pene accessorie anche se non concordate, ma deve motivare specificamente l'applicazione e la durata di tali accessorie; l'omessa motivazione è censurabile in Cassazione per vizio di motivazione
- Le impugnazioni in Cassazione contro sentenze pronunciate su richiesta concorde delle parti sono ammesse solo per i motivi indicati dall'art. 448, comma 2-bis c.p.p.; questioni attinenti alla mera commisurazione della pena (es. mancata applicazione delle attenuanti generiche) sono generalmente inammissibili
- Se si contesta la proporzione o la durata di una pena accessoria non motivata, è possibile ottenere l'annullamento e il rinvio per nuovo giudizio: pertanto difensore e imputato dovrebbero richiedere motivazione espressa o proporre ricorso
- Quando la doglianza riguarda la mancata applicazione di circostanze attenuanti generiche, valutare rimedi alternativi alla cassazione (es. istanza al giudice che ha pronunciato la sentenza per chiarimenti o domande incidentali nei limiti procedurali), poiché la Cassazione può dichiarare inammissibile tali censure nel rito del patteggiamento
- La motivazione del giudice rispetto agli aspetti estranei all'accordo (come pene accessorie non concordate) costituisce elemento decisivo: in casi simili è utile chiedere espressamente al giudice che tutte le componenti della decisione siano adeguatamente motivate
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