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Cassazione Penale, Ordinanza n. 12329/2025 del 28/03/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di appello, deducendo in sostanza l'ingiustificata esclusione delle circostanze attenuanti generiche. Dal testo emerge che il diniego delle attenuanti era stato fondato sul precedente a carico e che il ricorrente contestava tale valutazione, chiedendone il sindacato in sede di legittimità.

La decisione

La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso, ritenendo che la motivazione di esclusione delle attenuanti generiche fosse adeguata e conforme ai principi consolidati: la concessione o il diniego dell'art. 62-bis c.p. è un giudizio di fatto rimesso al giudice di merito, censurabile in cassazione solo se la motivazione è contraddittoria o manifestamente illogica. Conseguentemente il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e di euro 3.000 alla Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 62-bis c.p.

    La concessione o il diniego delle attenuanti generiche è rimessa a un giudizio di fatto del giudice di merito, fondato sulle ragioni ritenute preponderanti e non sindacabile in cassazione se la motivazione è congrua e non contraddittoria.

  • art. 133 c.p.

    Il giudice può valorizzare anche un solo elemento tra quelli relativi alla personalità del colpevole, all'entità del reato e alle modalità dell'azione per concedere o negare le attenuanti generiche.

  • art. 616 c.p.p.

    A seguito della declaratoria di inammissibilità, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende.

Massime di principio

  • Il diniego delle circostanze attenuanti generiche costituisce un apprezzamento di merito, sindacabile in cassazione solo in presenza di motivazione mancante, contraddittoria o manifestamente illogica.
  • Ai fini dell'art. 62-bis c.p. il giudice non è tenuto a esaminare analiticamente tutti i fattori prospettati dalla difesa, potendo fondare la decisione anche su un solo elemento ritenuto decisivo tra quelli indicati dall'art. 133 c.p.
  • La presenza di precedenti penali può essere valorizzata dal giudice quale ragione sufficiente per escludere il riconoscimento delle attenuanti generiche, se la motivazione è congrua.
  • L'inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della sanzione pecuniaria a favore della Cassa delle ammende, nei limiti previsti dalla legge.

Come è indicizzato

MaterieCircostanze del reatoImpugnazioni
RamiParte generaleProcesso penale
IstitutiNullità processuale

Testo integrale

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