Sentenza del 03/04/2019 n. 1969 - Comm. Trib. Reg. per il Lazio
IMPOSTA DI REGISTRO - cartella di pagamento - irregolarità notifica attui presupposto - inammissibilità del ricorso oltre i 60 gg - violazione art. 20 , 21 e 16 del D.Lgs 546/92
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl ricorso deve essere dichiarato inammissibile per tardività. Il giudice, applicando gli artt. 16, 20 e 21 del D.Lgs. 546/1992, non deve esaminare la censura relativa alle irregolarità della notificazione degli atti presupposti, poiché il termine di sessanta giorni per impugnare la cartella è decorso inutilmente. La notificazione della cartella vale anche come notificazione del ruolo.
Esito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il contribuente ha contestato la cartella di pagamento, deducendo irregolarità nella notificazione degli atti presupposti e, presumibilmente, vizi relativi all'imposta di registro. Tuttavia, il ricorso è stato proposto oltre il termine perentorio di sessanta giorni decorrente dalla notificazione dell'atto impugnato. La questione preliminare della tempestività ha impedito l'esame nel merito delle contestazioni sulla notifica degli atti presupposti.
Norme richiamate
Art. 21, comma 1, D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546
Il ricorso deve essere proposto a pena di inammissibilità entro sessanta giorni dalla data di notificazione dell'atto impugnato. La notificazione della cartella di pagamento vale anche come notificazione del ruolo.
Il termine di sessanta giorni per proporre il ricorso è perentorio. Il suo mancato rispetto comporta l'inammissibilità del ricorso e impedisce l'esame del merito.
Art. 20, D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546
Disciplina la proposizione del ricorso tributario e concorre a individuare le modalità e i termini entro cui il contribuente deve attivare il giudizio.
Art. 16, D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546
Contiene le regole sulle comunicazioni e notificazioni nel processo tributario, rilevanti per determinare la decorrenza del termine di impugnazione.
Massime di principio
- Nel processo tributario, la tempestività del ricorso è una verifica preliminare e il termine ordinario per impugnare l'atto è di sessanta giorni dalla sua notificazione.
- Se il ricorso è tardivo, il giudice deve dichiararlo inammissibile senza esaminare le contestazioni di merito, comprese quelle riguardanti la notifica degli atti presupposti.
- La cartella di pagamento può valere anche come notificazione del ruolo; pertanto, il termine per impugnare il ruolo decorre, in linea generale, dalla notificazione della cartella.
- Chi intende contestare vizi della cartella o degli atti presupposti deve verificare immediatamente la data e la validità della notifica e proporre il ricorso entro il termine previsto, salvo specifiche ipotesi di inesistenza della notifica o altri casi eccezionali valutabili dal giudice.
- La regola sulla tardività non risolve necessariamente la correttezza sostanziale dell'imposta o della notifica, ma impedisce di ottenere una decisione giudiziale su tali questioni nel processo instaurato oltre termine.
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