Cassazione Civile, Ordinanza n. 09984/2024 del 12/04/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (personale educativo)
La controversia
Un'educatrice assunta a tempo indeterminato presso un convitto nazionale aveva ottenuto in primo grado il riconoscimento del diritto alla Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente di ruolo prevista dall'art. 1, comma 121, l. n. 107/2015. La Corte d'appello ha riformato la decisione, ritenendo che il beneficio spettasse solo ai docenti di ruolo e non anche al personale educativo, valorizzando la diversità di funzioni tra docenti ed educatori e la specialità della disciplina. La ricorrente ha quindi proposto ricorso per cassazione deducendo violazione dell'art. 1 l. n. 107/2015, di varie disposizioni del CCNL comparto scuola, del d.lgs. n. 297/1994, del d.P.R. n. 417/1974 e dell'art. 12 preleggi, sostenendo che il personale educativo rientra nel personale docente, che su di esso grava un obbligo di formazione analogo a quello dei docenti e che l'esclusione dal bonus è discriminatoria e contraria alla disciplina normativa e contrattuale.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto il ricorso, richiamando un proprio precedente conforme e ritenendo che il personale educativo dei convitti e degli educandati femminili rientri nell'area professionale del personale docente. Ha interpretato in modo coordinato la l. n. 107/2015, il d.p.c.m. attuativo, il d.lgs. n. 297/1994 e il CCNL comparto scuola, rilevando che anche il personale educativo partecipa alla funzione docente, è tenuto a iniziative di formazione e aggiornamento e, in virtù dell'equiparazione prevista dalle norme di stato giuridico ed economico richiamate, ha diritto alla Carta docente. La sentenza impugnata è stata quindi cassata con rinvio alla Corte d'appello, anche per le spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
art. 1, commi 121-124, l. n. 107/2015
Al fine di sostenere la formazione continua dei docenti e di valorizzarne le competenze professionali, è istituita ... la Carta elettronica ... del docente di ruolo ... dell'importo nominale di euro 500 annui
La Carta elettronica è beneficio economico destinato ai docenti di ruolo; la Corte ha ritenuto che, per coordinamento sistematico con le altre fonti, vi rientri anche il personale educativo assimilato al personale docente.
art. 2, comma 1, d.p.c.m. 23 settembre 2015
I docenti di ruolo a tempo indeterminato ... hanno diritto all'assegnazione di una Carta
La disposizione attuativa è stata letta in continuità con la legge istitutiva, senza introdurre una distinzione idonea a escludere il personale educativo rientrante nell'area docente.
art. 395 d.lgs. n. 297/1994
La funzione docente è intesa come esplicazione essenziale dell'attività di trasmissione della cultura ... e di impulso alla partecipazione dei giovani a tale processo
La norma è stata usata per fondare l'assimilazione funzionale del personale educativo alla funzione docente.
art. 398 d.lgs. n. 297/1994
al personale educativo si applicano le disposizioni concernenti lo stato giuridico ed il trattamento economico dei docenti elementari
La disposizione è stata interpretata come indice di equiparazione tra personale educativo e docenti almeno ai fini dello stato giuridico ed economico, utile a comprendere il beneficio economico in questione.
art. 25 CCNL comparto scuola 2016-2018
Il personale docente ed educativo ... è collocato nella distinta area professionale del personale docente
La Corte ha valorizzato l'inclusione espressa del personale educativo nell'area professionale del personale docente.
art. 127 CCNL comparto scuola 2016-2018
nell'ambito dell'area della funzione docente, la funzione educativa partecipa al processo di formazione e di educazione degli allievi
La funzione educativa è stata qualificata come partecipazione alla funzione docente, con rilevanza per il diritto alla Carta docente.
art. 129 CCNL comparto scuola 2016-2018
Rientra altresì nell'attività funzionale all'attività educativa la partecipazione ad iniziative di formazione e di aggiornamento
La Corte ha tratto da questa previsione l'esistenza di un obbligo formativo anche per il personale educativo, in coerenza con la ratio del bonus.
art. 12 preleggi
Invocato dal ricorso per l'interpretazione della normativa; la Corte ha svolto una lettura sistematica e coordinata delle fonti.
art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.
Norma processuale posta a fondamento del motivo di ricorso per violazione di legge.
art. 118 disp. att. c.p.c.
Richiamato per dare continuità al precedente di legittimità conforme.
art. 3 Cost.
La Corte d'appello aveva escluso la violazione del principio di eguaglianza; la Cassazione ha invece ritenuto illegittima l'esclusione degli educatori dal beneficio.
Massime di principio
- Quando una normativa riconosce un beneficio economico/formativo ai docenti di ruolo, la sua applicazione va verificata alla luce del sistema complessivo delle fonti, inclusi CCNL e norme sullo stato giuridico del personale, per stabilire se altre figure dell'area docente vi siano assimilate.
- Se il personale educativo è espressamente collocato nell'area professionale del personale docente e le fonti contrattuali gli attribuiscono partecipazione alla funzione educativa e obblighi di formazione/aggiornamento, non è giustificata l'esclusione da un beneficio istituito proprio per sostenere la formazione continua dei docenti.
- La distinzione tra diverse funzioni interne alla medesima area professionale non basta, di per sé, a escludere l'equiparazione ai fini di un trattamento economico collegato alla formazione, ove le norme attribuiscano al personale considerato oneri formativi analoghi e una sostanziale assimilazione di stato giuridico ed economico.
- In presenza di precedenti di legittimità conformi, la Corte può richiamarli espressamente per dare continuità all'orientamento già consolidato e cassare la decisione di merito difforme.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza giuslavoristica, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza giuslavoristica
- ordinanza_civile_lavoro · 12 apr 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 09925/2024 del 12/04/2024
- ordinanza_civile_lavoro · 12 apr 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 09943/2024 del 12/04/2024
- ordinanza_civile_lavoro · 12 apr 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 09945/2024 del 12/04/2024
- ordinanza_civile_lavoro · 12 apr 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 09954/2024 del 12/04/2024
- ordinanza_civile_lavoro · 12 apr 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 09959/2024 del 12/04/2024
- ordinanza_civile_lavoro · 12 apr 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 09969/2024 del 12/04/2024
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza giuslavoristica →