Sentenza del 24/11/2020 n. 9274 - Comm. Trib. Prov. Roma
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
Impugnazione della cartella di pagamento n. 097 2018 0131772636 000 notificata l'8.1.2019 relativa a crediti tributari (ICI, IMU, tassa automobilistica) per ruoli riferiti agli anni 2010, 2011, 2012 e 2016. Principali censure: 1) decadenza del potere dell'agente della riscossione ai sensi dell'art. 1.183 legge 296/2006 per gli avvisi di accertamento divenuti definitivi (i ruoli riferiti agli accertamenti notificati nel 2015 avrebbero dovuto essere notificati entro il 31.12.2018); 2) nullità/inesistenza della notifica della cartella poiché inviata da un indirizzo PEC (notifica.acc.lazio@pec.agenziariscoss.ione.gov.it) non risultante nei registri pubblici (Reginde, IndicePA, sito dell'Agenzia) e quindi non riconducibile con certezza all'agente della riscossione; 3) mancata consegna dei ruoli da parte dell'agente della riscossione, impedendo il controllo sulla correttezza del titolo esecutivo.
La decisione
Il ricorso è stato accolto. La Commissione ha ritenuto la cartella di pagamento inesistente perché notificata tramite una casella PEC non risultante dai pubblici elenchi (Reginde/IndicePA) né riconducibile all'agente della riscossione; richiamate sentenze conformi (CTP Perugia 379/2019, Cass. n.17346/2019 e precedente sentenza della stessa Commissione 601/38/20). Per la peculiarità della vicenda le spese di lite sono compensate. Provvedimento: accoglimento del ricorso e compensazione delle spese.
Norme richiamate
art. 1.183 legge 296/2006
Principio della decadenza: l'agente della riscossione deve notificare la cartella entro il termine decadenziale (interpretabile come entro il 31 dicembre del terzo anno successivo a quello in cui l'accertamento è divenuto definitivo); altrimenti perde il potere di notificare.
Cassazione, sent. n. 17346/2019
Giurisprudenza che afferma che la notificazione via PEC è valida solo se eseguita tramite un indirizzo di posta elettronica certificata del notificante risultante da pubblici elenchi; utilizzo di PEC non registrata invalida la notifica.
CTP Perugia, sent. 379/2019
Conferma il principio secondo cui la validità della notifica elettronica richiede l'uso di indirizzi PEC risultanti in elenchi pubblici; notifiche eseguite da indirizzi non registrati sono inesistenti.
Commissione (sent. 601/38/20)
Decisione della stessa Commissione richiamata che si è pronunciata nella stessa direzione sull'invalidità delle notifiche effettuate da PEC non riconducibili tramite pubblici elenchi all'agente notificante.
Reginde / IndicePA (registri pubblici degli indirizzi PEC)
Elenchi pubblici utilizzati per verificare la riconducibilità degli indirizzi PEC alle pubbliche amministrazioni o agli organismi abilitati; l'assenza dell'indirizzo in tali registri è indizio forte di inesistenza della notificazione.
Massime di principio
- La notifica di atti esecutivi via PEC è valida solo se l'indirizzo mittente è riconducibile al notificante tramite pubblici elenchi (Reginde, IndicePA, siti istituzionali). In assenza di tale riscontro, la notifica può essere dichiarata inesistente.
- Il contribuente può altresì eccepire la decadenza del potere di notificare dell'agente della riscossione quando la cartella sia stata notificata oltre i termini decadenziali previsti (es. art. 1.183 L.296/2006); se provata, l'atto è inefficace.
- La prova dell'avvenuta e corretta notificazione grava sull'agente della riscossione: se il contribuente dimostra che la PEC mittente non risulta nei registri pubblici, l'organo resistente deve fornire prova contraria della riconducibilità dell'indirizzo.
- Se la notifica è dichiarata inesistente, gli atti di riscossione basati su di essa sono privi di efficacia e possono essere annullati; il giudice può compensare le spese per la peculiare natura del caso.
- La mancata produzione dei ruoli o di documentazione essenziale da parte del concessionario può rafforzare le censure del contribuente; tuttavia la decisione dipende dalla complessiva valutazione probatoria.
- In presenza di questioni di esclusiva pertinenza dell'agente della riscossione (es. modalità di notifica), il giudice può decidere senza chiamare l'ente impositore, salvo rilevanza diretta di quest'ultimo.
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