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Sentenza

Sentenza del 24/11/2020 n. 9274 - Comm. Trib. Prov. Roma

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale il privato

La controversia

Impugnazione della cartella di pagamento n. 097 2018 0131772636 000 notificata l'8.1.2019 relativa a crediti tributari (ICI, IMU, tassa automobilistica) per ruoli riferiti agli anni 2010, 2011, 2012 e 2016. Principali censure: 1) decadenza del potere dell'agente della riscossione ai sensi dell'art. 1.183 legge 296/2006 per gli avvisi di accertamento divenuti definitivi (i ruoli riferiti agli accertamenti notificati nel 2015 avrebbero dovuto essere notificati entro il 31.12.2018); 2) nullità/inesistenza della notifica della cartella poiché inviata da un indirizzo PEC (notifica.acc.lazio@pec.agenziariscoss.ione.gov.it) non risultante nei registri pubblici (Reginde, IndicePA, sito dell'Agenzia) e quindi non riconducibile con certezza all'agente della riscossione; 3) mancata consegna dei ruoli da parte dell'agente della riscossione, impedendo il controllo sulla correttezza del titolo esecutivo.

La decisione

Il ricorso è stato accolto. La Commissione ha ritenuto la cartella di pagamento inesistente perché notificata tramite una casella PEC non risultante dai pubblici elenchi (Reginde/IndicePA) né riconducibile all'agente della riscossione; richiamate sentenze conformi (CTP Perugia 379/2019, Cass. n.17346/2019 e precedente sentenza della stessa Commissione 601/38/20). Per la peculiarità della vicenda le spese di lite sono compensate. Provvedimento: accoglimento del ricorso e compensazione delle spese.

Norme richiamate

  • art. 1.183 legge 296/2006

    Principio della decadenza: l'agente della riscossione deve notificare la cartella entro il termine decadenziale (interpretabile come entro il 31 dicembre del terzo anno successivo a quello in cui l'accertamento è divenuto definitivo); altrimenti perde il potere di notificare.

  • Cassazione, sent. n. 17346/2019

    Giurisprudenza che afferma che la notificazione via PEC è valida solo se eseguita tramite un indirizzo di posta elettronica certificata del notificante risultante da pubblici elenchi; utilizzo di PEC non registrata invalida la notifica.

  • CTP Perugia, sent. 379/2019

    Conferma il principio secondo cui la validità della notifica elettronica richiede l'uso di indirizzi PEC risultanti in elenchi pubblici; notifiche eseguite da indirizzi non registrati sono inesistenti.

  • Commissione (sent. 601/38/20)

    Decisione della stessa Commissione richiamata che si è pronunciata nella stessa direzione sull'invalidità delle notifiche effettuate da PEC non riconducibili tramite pubblici elenchi all'agente notificante.

  • Reginde / IndicePA (registri pubblici degli indirizzi PEC)

    Elenchi pubblici utilizzati per verificare la riconducibilità degli indirizzi PEC alle pubbliche amministrazioni o agli organismi abilitati; l'assenza dell'indirizzo in tali registri è indizio forte di inesistenza della notificazione.

Massime di principio

  • La notifica di atti esecutivi via PEC è valida solo se l'indirizzo mittente è riconducibile al notificante tramite pubblici elenchi (Reginde, IndicePA, siti istituzionali). In assenza di tale riscontro, la notifica può essere dichiarata inesistente.
  • Il contribuente può altresì eccepire la decadenza del potere di notificare dell'agente della riscossione quando la cartella sia stata notificata oltre i termini decadenziali previsti (es. art. 1.183 L.296/2006); se provata, l'atto è inefficace.
  • La prova dell'avvenuta e corretta notificazione grava sull'agente della riscossione: se il contribuente dimostra che la PEC mittente non risulta nei registri pubblici, l'organo resistente deve fornire prova contraria della riconducibilità dell'indirizzo.
  • Se la notifica è dichiarata inesistente, gli atti di riscossione basati su di essa sono privi di efficacia e possono essere annullati; il giudice può compensare le spese per la peculiare natura del caso.
  • La mancata produzione dei ruoli o di documentazione essenziale da parte del concessionario può rafforzare le censure del contribuente; tuttavia la decisione dipende dalla complessiva valutazione probatoria.
  • In presenza di questioni di esclusiva pertinenza dell'agente della riscossione (es. modalità di notifica), il giudice può decidere senza chiamare l'ente impositore, salvo rilevanza diretta di quest'ultimo.

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