Sentenza n. 1601/2026 - Catanzaro, Sezione 2
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: diniego di accesso alle PEC e agli elenchi delle comunicazioni trasmessi dall'Agenzia delle Entrate alla Procura della Repubblica
Esito
Favorevole al ricorrente (indagato)
Prevale il privato
La controversia
Il ricorrente, indagato in un procedimento penale per reati che sarebbero stati commessi anche mediante la trasmissione reiterata di istanze, solleciti e diffide via PEC all'Agenzia delle Entrate, aveva chiesto di prendere visione ed estrarre copia di tutte le PEC indicate negli elenchi allegati all'esposto presentato dall'amministrazione. Ha dedotto l'illegittimità del diniego e il proprio interesse difensivo, rilevando anche di contestare l'autorià di almeno una parte delle comunicazioni e, quindi, di non poterne avere la disponibilità. Ha inoltre sostenuto che il pregiudizio al buon andamento dell'ufficio fosse stato meramente affermato e non dimostrato. L'Agenzia delle Entrate ha opposto che alcuni documenti erano già nella disponibilità del richiedente perché relativi a comunicazioni trasmesse o ricevute tramite PEC, mentre gli elenchi relativi alle comunicazioni di altri contribuenti non erano ostensibili per ragioni di tutela dei terzi e perché estranei al procedimento penale, salvo il loro rilievo meramente quantitativo. Ha inoltre invocato il segreto istruttorio e le esigenze di tutela dei terzi.
La decisione
Il TAR ha distinto le due categorie documentali. Quanto alle PEC inviate da altri contribuenti, ha ritenuto insussistente l'interesse del ricorrente all'accesso, poiché il loro contenuto è estraneo al suo diritto di difesa nel procedimento penale e gli elenchi erano stati trasmessi alla Procura soltanto per documentare l'incidenza quantitativa delle richieste del ricorrente rispetto al totale delle comunicazioni ricevute dall'ufficio. Il ricorso è stato quindi rigettato su questo punto. Quanto alle PEC riferibili al ricorrente, il Tribunale ha rilevato che l'Agenzia le aveva depositate, mediante DVD-R, nel procedimento penale e che il ricorrente, quale persona sottoposta al procedimento, avrebbe potuto accedervi una volta intervenuta la discovery. Poiché la documentazione richiesta era così divenuta accessibile, sul relativo capo è stata dichiarata la cessazione della materia del contendere. Le spese sono state compensate in ragione dell'esito parzialmente processuale della controversia.
Norme richiamate
art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003
Richiamato quale base per disporre l'oscuramento delle generalità e degli altri dati identificativi del ricorrente.
art. 9, paragrafo 1, Regolamento (UE) 2016/679
Richiamato, unitamente alla disciplina nazionale sulla protezione dei dati personali, a tutela dei diritti e della dignità della parte interessata.
Massime di principio
- L'interesse all'accesso difensivo deve essere concreto e attuale e va rapportato alla documentazione effettivamente utile alla tutela della posizione giuridica del richiedente; non sussiste rispetto a documenti relativi esclusivamente a comunicazioni di terzi, quando il loro contenuto sia estraneo alla difesa del richiedente nel procedimento penale.
- La mera inclusione di documenti di terzi in elenchi trasmessi dall'amministrazione alla Procura della Repubblica non rende tali documenti automaticamente ostensibili al soggetto indagato, se essi rilevano soltanto per una quantificazione statistica o ponderale dell'attività amministrativa.
- Quando i documenti richiesti sono stati successivamente depositati dall'amministrazione nel procedimento penale e sono accessibili all'interessato secondo le regole della discovery, la domanda di accesso amministrativo diviene improcedibile per cessazione della materia del contendere relativamente a tali documenti.
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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