Cassazione Civile, Ordinanza n. 15921/2024 del 06/06/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (amministrazione finanziaria)
La controversia
La controversia nasce da due avvisi di accertamento catastale con cui l’Agenzia delle Entrate, ai sensi dell’art. 1, comma 277, L. n. 244/2007, ha aggiornato d’ufficio il classamento di alcune unità immobiliari, attribuendo la categoria D/8 a beni che, in precedenza, a seguito di dichiarazione DOCFA della contribuente, risultavano accatastati come beni non censibili. La Commissione tributaria regionale ha rigettato l’appello della società, rilevando che gli avvisi erano stati preceduti da sopralluogo in contraddittorio e che la motivazione degli atti era sufficiente. Con il ricorso per cassazione la società ha denunciato violazione dell’art. 7 L. n. 212/2000 e dell’art. 3 L. n. 241/1990, sostenendo che il giudice di merito avesse confuso la motivazione dell’atto con le ragioni del riclassamento, e che la motivazione non potesse essere integrata in giudizio tramite controdeduzioni o difese successive dell’Ufficio; lamentava inoltre che gli avvisi si risolvessero in una mera elencazione di unità immobiliari, metrature e valori attribuiti.
La decisione
La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che la censura sulla motivazione degli avvisi fosse formulata in modo non autosufficiente, perché il ricorso non riportava in modo adeguato il contenuto motivazionale degli atti impugnati, limitandosi a riproporre deduzioni generiche. Inoltre, l’istanza di decisione e la successiva trascrizione parziale del contenuto degli avvisi non potevano integrare ex post il ricorso originario, né colmare la mancanza di specifica indicazione degli atti presupposti e delle parti di motivazione rilevanti. La Corte ha anche osservato che i giudici di merito avevano accertato l’esistenza di un invito a provvedere e di un sopralluogo in contraddittorio, elementi non specificamente censurati e idonei a concorrere alla motivazione per relationem degli avvisi. La ricorrente è stata condannata alle spese di legittimità, oltre all’ulteriore importo ex art. 96, commi 3 e 4, c.p.c., e al contributo unificato დამატivo.
Norme richiamate
art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.
La censura è stata formalmente ricondotta alla violazione di legge, ma è stata ritenuta inammissibile per difetto di specificità e autosufficienza del ricorso.
art. 366, comma 1, n. 6, c.p.c.
Il principio di autosufficienza richiede che il ricorso riporti o sintetizzi gli atti e i documenti rilevanti in modo sufficiente a consentire il controllo della Corte.
art. 369, comma 2, n. 4, c.p.c.
È necessario il deposito dei documenti richiamati con riferimento idoneo alla loro individuazione nel processo di merito.
art. 380-bis c.p.c.
Nel procedimento accelerato, la definizione conforme alla proposta comporta l’applicazione delle conseguenze sanzionatorie previste.
art. 96, commi 3 e 4, c.p.c.
La Corte ha applicato la condanna equitativa in favore della controparte e quella in favore della Cassa delle ammende, richiamando l’abuso del processo nei ricorsi manifestamente infondati o inammissibili.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002
È stata affermata la sussistenza dei presupposti per l’ulteriore contributo unificato in caso di soccombenza.
L. 27 luglio 2000, n. 212, art. 7
Invocata dalla ricorrente quale parametro della motivazione dell’atto impositivo.
L. 7 agosto 1990, n. 241, art. 3
Invocata dalla ricorrente quale norma generale sulla motivazione del provvedimento amministrativo.
L. 24 dicembre 2007, n. 244, art. 1, comma 277
Costituisce la base normativa dell’aggiornamento d’ufficio del classamento catastale.
Massime di principio
- La censura sulla motivazione di un avviso di accertamento richiede che il ricorso per cassazione indichi specificamente il contenuto dell’atto impugnato e le parti della motivazione asseritamente mancanti o erroneamente interpretate; una critica generica o meramente assertiva è inammissibile.
- Il principio di autosufficienza del ricorso per cassazione impone che gli atti e documenti posti a fondamento del motivo siano riassunti o trascritti nei passaggi essenziali, con indicazione della loro collocazione processuale, al fine di consentire il controllo della Corte.
- Non è consentito integrare o specificare ex post, con istanze successive o memorie, il contenuto originario del ricorso per cassazione, né introdurre nuovi elementi di censura non adeguatamente sviluppati nell’atto introduttivo.
- Quando la motivazione dell’atto impositivo si fonda anche su atti presupposti o su attività istruttorie già conosciute dal contribuente, tali elementi possono concorrere alla motivazione per relationem, purché il ricorso censuri specificamente anche tali presupposti.
- Nel procedimento accelerato per ricorsi inammissibili o manifestamente infondati, la decisione conforme alla proposta può legittimare l’applicazione delle sanzioni di cui all’art. 96, commi 3 e 4, c.p.c., secondo una logica di contrasto all’abuso del processo.
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