Sentenza n. 14468/2026 - Roma, Sezione 2B
per l’annullamento - della determinazione n. 28 del 06.06.2025, emessa dal Responsabile del Servizio SUAP dell’Unione Comuni MedAniene, notificata alla ricorrente a mezzo PEC in data 6.06.2025, con la quale è stata disposta la revoca dell’autorizzazione prot. n. 351 del 12.09.2018 per il funzionamento della Casa alloggio per anziani denominata “La Resilienza”, sita in Rovano (RM), Via Sublacense s.n.c. e la conseguente chiusura della stessa; - nonché di tutti gli atti presupposti, connessi, collegati e dipendenti;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: revoca dell’autorizzazione al funzionamento di una comunità alloggio per anziani, chiusura della struttura e irrogazione di una sanzione amministrativa pecuniaria
Esito
Favorevole al ricorrente (gestore struttura socio-assistenziale)
Prevale il privato
La controversia
La società ha impugnato il provvedimento di revoca dell’autorizzazione, deducendo, in primo luogo, eccesso di potere per inadeguatezza, perplessità, contraddittorietà e illogicità della motivazione, travisamento dei fatti, violazione del principio di proporzionalità, violazione dell’art. 13 della l.r. Lazio n. 41/2003 e dell’art. 3 della l. n. 241/1990. Ha lamentato di non avere conosciuto integralmente gli atti istruttori durante il procedimento, l’insufficienza della motivazione per relationem e l’omessa esplicitazione delle ragioni per cui fosse stata scelta la revoca, anziché la sospensione dell’autorizzazione. Ha inoltre sostenuto che l’amministrazione avrebbe dovuto applicare il meccanismo della diffida e della sospensione previsto dall’art. 13, comma 1, lett. a), l.r. n. 41/2003, anziché la revoca di cui alla lett. b), e che il richiamo alla lett. c) contenuto nel provvedimento fosse inconferente, poiché non era contestato l’esercizio dell’attività senza autorizzazione o in locali diversi da quelli autorizzati. Ha infine dedotto l’omessa considerazione di un sopralluogo favorevole del SIAN. Con il secondo motivo ha contestato nel merito le irregolarità rilevate, sostenendo che alcune fossero inesistenti o già rimosse, e ha lamentato l’omessa verifica degli interventi di adeguamento e la sproporzione della revoca rispetto alle criticità contestate, anche alla luce delle indicazioni dell’ASL orientate alla sospensione temporanea dell’attività.
La decisione
Il TAR ha accolto il ricorso, ritenendo assorbente il primo motivo, e ha annullato la determinazione impugnata, facendo salvi gli ulteriori provvedimenti dell’amministrazione. Il Collegio ha rilevato che gli atti istruttori e procedimentali non consentivano di ricostruire con chiarezza, coerenza e univocità la volontà dell’amministrazione e degli organi tecnici circa la misura da adottare. La nota dell’ASL aveva contemporaneamente richiesto la revoca dell’autorizzazione e la sospensione dell’attività fino alla rimozione delle criticità, misure giuridicamente differenti. Anche la successiva nota dell’ASL, pur richiamando la fattispecie della revoca per gravi o ripetute violazioni o gravi disfunzioni assistenziali, aveva concluso per la sospensione temporanea fino alla completa risoluzione dei problemi. Il provvedimento impugnato aveva inoltre richiamato l’art. 13, comma 1, lett. c), l.r. n. 41/2003, disposizione relativa all’apertura o al funzionamento di strutture prive di autorizzazione o operanti in locali diversi da quelli autorizzati, fattispecie non contestata e comunque non coincidente con la revoca dell’autorizzazione. L’amministrazione non aveva spiegato perché, nonostante il riferimento negli atti istruttori alla sospensione sino alla rimozione delle criticità, avesse optato per la più grave e definitiva revoca. Tale contraddittorietà e l’assenza di una motivazione puntuale impedivano di ricostruire l’iter logico-valutativo e integravano un difetto di motivazione particolarmente rilevante per la natura incisiva della misura. Le ulteriori censure sono state assorbite. Le spese di lite sono state integralmente compensate.
Norme richiamate
art. 13 l.r. Lazio n. 41/2003
nel caso di gravi o ripetute violazioni di legge o di gravi disfunzioni assistenziali il comune dispone la revoca dell'autorizzazione e la chiusura dell'attività
La lett. b) disciplina la revoca dell’autorizzazione e la chiusura definitiva in presenza di gravi o ripetute violazioni o gravi disfunzioni assistenziali.
art. 13, comma 1, lett. a), l.r. Lazio n. 41/2003
è disposta la sospensione dell’autorizzazione e la chiusura dell’attività fino a quando siano rimosse le cause che hanno determinato il provvedimento; il provvedimento perde efficacia a seguito dell’accertamento della rimozione delle cause che lo hanno determinato
Per le irregolarità suscettibili di regolarizzazione è prevista la preventiva diffida e, in caso di mancata regolarizzazione, la sospensione temporanea fino alla rimozione delle criticità.
art. 13, comma 1, lett. c), l.r. Lazio n. 41/2003
La disposizione riguarda l’apertura o il funzionamento di strutture in assenza di autorizzazione o in locali diversi da quelli autorizzati; non contempla la revoca di un’autorizzazione già rilasciata.
art. 13, comma 2, l.r. Lazio n. 41/2003
La chiusura dell’attività deve essere preceduta dall’adozione delle misure necessarie a tutelare gli utenti, assicurandone il collocamento in condizioni adeguate.
art. 3 l. n. 241/1990
La motivazione deve consentire di ricostruire le ragioni della scelta amministrativa, soprattutto quando venga adottata una misura particolarmente incisiva.
art. 7 l. n. 241/1990
Il procedimento di revoca è stato avviato mediante comunicazione alla società interessata, che ha presentato osservazioni.
art. 26, comma 1, c.p.a.
Richiamato quale base per la regolazione delle spese di lite.
art. 92 c.p.c.
Richiamato insieme all’art. 26 c.p.a. per giustificare la compensazione integrale delle spese.
Massime di principio
- Quando la normativa distingue tra revoca dell’autorizzazione, avente effetti definitivi, e sospensione temporanea finalizzata alla rimozione delle irregolarità, l’amministrazione deve qualificare con precisione la fattispecie concreta e motivare in modo puntuale la scelta della misura applicata.
- È illegittimo per difetto di motivazione il provvedimento che, a fronte di atti istruttori dell’autorità tecnica orientati alla sospensione temporanea fino alla regolarizzazione, disponga la revoca dell’autorizzazione senza spiegare le ragioni della scelta della misura più grave.
- La motivazione per relationem non esonera l’amministrazione dal dovere di rendere ricostruibile il percorso logico-giuridico seguito, soprattutto quando gli atti richiamati contengano indicazioni contraddittorie circa la qualificazione delle violazioni e la sanzione da applicare.
- Il richiamo a una disposizione sanzionatoria relativa all’esercizio dell’attività senza autorizzazione o in locali diversi da quelli autorizzati è incongruo quando la contestazione riguardi irregolarità gestionali, strutturali o igienico-sanitarie nell’ambito di una struttura già autorizzata.
- La contraddittorietà tra gli atti istruttori e il provvedimento finale sulla natura temporanea o definitiva della misura impedisce di ricostruire la volontà amministrativa e integra un vizio di legittimità del provvedimento conclusivo.
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